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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 35608/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 12/10/2022, ha rigettato i reclami e confermato i decreti con i quali il Presidente della Corte d'Assise di Messina, il 15/7/2021, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'inibizione all'acquisto e/o ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi tre, indipendentemente dalla provenienza geografica del giornale e, il 18/10/2021, ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi dell'efficacia del primo provvedimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18 ter ord. pen. e all'art. 10 Cedu.

In un unico articolato motivo la difesa rileva che il provvedimento del Tribunale si fonderebbe su presupposti errati in quanto, anche violando il diritto convenzionale, non terrebbe conto della necessità di contemperare i diritti del ricorrente con le effettive e concrete necessità di tutela dell'ordinamento, ciò in quanto non vi sarebbe alcuna verifica circa la provenienza geografica degli altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis con i quali il ricorrente trascorre i momenti di socialità.

Il ricorrente, peraltro, rilevato che la questione circa il contenuto che la motivazione del provvedimento deve avere sul punto è oggetto di un contrasto di giurisprudenza, sollecita la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.

3. In data 13 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. L'ordinanza impugnata si riferisce al rigetto dei reclami avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Assise che ha disposto l'inibizione all'acquisto e/o ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi tre, indipendentemente dalla provenienza geografica del giornale, e di quello che ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi dell'efficacia del primo provvedimento.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il provvedimento, nel quale non vi sarebbe alcuna verifica circa la provenienza geografica degli altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis con i quali il ricorrente trascorre i momenti di socialità, non terrebbe conto della necessità di contemperare i diritti del ricorrente con le effettive e concrete necessità di tutela dell'ordinamento.

Il ricorrente, peraltro, rilevato che la questione circa il contenuto che la motivazione del provvedimento deve avere sul punto è oggetto di un contrasto di giurisprudenza, sollecita la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.

La doglianza è infondata.

1.1. La specifica situazione del ricorrente è stata sottoposta a questa Corte in diverse occasioni, tanto che nel provvedimento impugnato la Corte d'Assise fa specifico riferimento alla più recente di tali pronunce.

La decisione, in assenza di elementi di novità, appare corretta e la motivazione sul punto adeguata e coerente.

Come in precedenza già evidenziato, infatti, il riferimento alla pericolosità dell'imputato e alla prassi esistente tra i detenuti di scambiarsi reciprocamente le informazioni è pertinente (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m.; sempre con riferimento a medesimo ricorrente e alla stessa questione cfr. anche Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Sez. 1, n. 26271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez. 1, n. 11601 del 27/1/2021 anche successivamente citate).

Né, d'altro canto, si può ritenere che il provvedimento sia illegittimo o non adeguatamente motivato in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto della provenienza territoriale dei detenuti che compongono attualmente il gruppo di socialità del ricorrente al fine di limitare il provvedimento sola a parte della stampa locale (cfr. Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m. che ha ritenuto infondata la medesima censura).

Ciò, non solo, in quanto la verifica specifica della provenienza geografica dei componenti del gruppo di socialità non risulta dirimente poiché anche la composizione di tali gruppi è soggetta a inevitabili periodici mutamenti (sul punto cfr. Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m., cit.) ma, piuttosto, perché nel provvedimento impugnato il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente condivide momenti di socialità con detenuti provenienti da tutta l'Italia.

La limitazione imposta, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, non comprime in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, che è comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, ed è coerentemente giustificata da esigenze di sicurezza pubblica, relative appunto alla finalità di impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" (cfr. così, con riferimento al medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 11601 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rao, Rv. 280680 - 02, nello stesso senso anche Sez. 1, n. 32904 del 2/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715 che pure evidenza che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe comunque assoluta).

1.2. Per gli esposti profili, in conclusione, considerato che il provvedimento fa riferimento a un pericolo effettivo e concreto e che la motivazione sul punto appare adeguata, si deve concludere che le censure della difesa sono infondate.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che nel caso di specie debba essere rimessa la decisione del presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

La richiesta della difesa, infatti, si fonda sul presupposto che vi sia un contrasto tra la giurisprudenza di questa sezione in ordine al contenuto e alla consistenza che deve avere la Motivazione del provvedimento che inibisce l'acquisto e/o ricezione della stampa locale.

Secondo l'assunto della difesa esisterebbero due diversi orientamenti.

Il primo, secondo il quale il provvedimento deve dare specifico conto della provenienza geografica del ricorrente e degli altri detenuti che partecipano al medesimo gruppo di socialità, così che il provvedimento sarebbe legittimo solo qualora si riferisca alla stampa locale relativa alle regioni di appartenenza di tali soggetti (cfr. Sez. 1, n. 35766 del 13/6/2019, Rao, n.m. e Sez. 1, n. 20578 del 4/12/202, dep. 2021, Rao, n.m.).

Il secondo, invece, per il quale il controllo specifico ed effettivo della provenienza dei componenti del gruppo di specialità non sarebbe necessario e sarebbe nella sostanza sufficiente il rinvio alla prassi penitenziaria di aggirare il divieto di acquistare quotidiani di diversa provenienza locale (cfr Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680 - 02).

In tali termini, pertanto, in sintesi, il contrasto si riferirebbe alla qualità degli elementi da porre a fondamento della conclusione, concreti, secondo il primo orientamento, ipotetici ed astratti, per il secondo.

La questione risulta mal posta.

Nelle citate pronunce, peraltro relative al medesimo ricorrente, invero, non risulta esserci nessun contrasto e questo, d'altro canto, non sarebbe comunque rilevante nel caso di specie.

Tutte le pronunce citate dalla difesa, diversamente da quanto indicato nel ricorso, fanno riferimento alla necessità che il provvedimento si fondi su elementi concreti e che questi siano stati allegati o comunque evidenziati nel provvedimento impugnato.

Sotto tale profilo, pertanto, anche un provvedimento con il quale si dispone una inibizione "generalizzata" all'acquisto e alla ricezione di tutta la stampa locale, a prescindere dalla provenienza geografica, può essere giustificato laddove tale necessità sia indicata.

In tale caso, infatti, la motivazione non si fonda su di un elemento ipotetico e astratto ma su un effettivo e specifico pericolo.

Nel caso di specie il provvedimento fa riferimento alla circostanza che il ricorrente condivide momenti di socialità con detenuti provenienti da tutta l'Italia e che possono appartenere a cosche mafiose.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato, ciò anche volendo fare riferimento a quello che nel ricorso è indicato come primo orientamento ma che tale non è, non esistendo sul punto alcun contrasto di giurisprudenza.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 12/10/2022, ha rigettato i reclami e confermato i decreti con i quali il Presidente della Corte d'Assise di Messina, il 15/7/2021, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'inibizione all'acquisto e/o ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi tre, indipendentemente dalla provenienza geografica del giornale e, il 18/10/2021, ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi dell'efficacia del primo provvedimento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18 ter ord. pen. e all'art. 10 Cedu. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il provvedimento del Tribunale si fonderebbe su presupposti errati in quanto, anche violando il diritto convenzionale, non terrebbe conto della necessità di contemperare i diritti del ricorrente con le effettive e concrete necessità di tutela dell'ordinamento, ciò in quanto non vi sarebbe alcuna verifica circa la provenienza geografica degli altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis con i quali il ricorrente trascorre i momenti di socialità. Il ricorrente, peraltro, rilevato che la questione circa il contenuto che la motivazione del provvedimento deve avere sul punto è oggetto di un contrasto di giurisprudenza, sollecita la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite. 3. In data 13 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L'ordinanza impugnata si riferisce al rigetto dei reclami avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Assise che ha disposto l'inibizione all'acquisto e/o ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi tre, indipendentemente dalla provenienza geografica del giornale, e di quello che ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi dell'efficacia del primo provvedimento. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il provvedimento, nel quale non vi sarebbe alcuna verifica circa la provenienza geografica degli altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis con i quali il ricorrente trascorre i momenti di socialità, non terrebbe conto della necessità di contemperare i diritti del ricorrente con le effettive e concrete necessità di tutela dell'ordinamento. Il ricorrente, peraltro, rilevato che la questione circa il contenuto che la motivazione del provvedimento deve avere sul punto è oggetto di un contrasto di giurisprudenza, sollecita la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite. La doglianza è infondata. 1.1. La specifica situazione del ricorrente è stata sottoposta a questa Corte in diverse occasioni, tanto che nel provvedimento impugnato la Corte d'Assise fa specifico riferimento alla più recente di tali pronunce. La decisione, in assenza di elementi di novità, appare corretta e la motivazione sul punto adeguata e coerente. Come in precedenza già evidenziato, infatti, il riferimento alla pericolosità dell'imputato e alla prassi esistente tra i detenuti di scambiarsi reciprocamente le informazioni è pertinente (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m.; sempre con riferimento a medesimo ricorrente e alla stessa questione cfr. anche Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Sez. 1, n. 26271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez. 1, n. 11601 del 27/1/2021 anche successivamente citate). Né, d'altro canto, si può ritenere che il provvedimento sia illegittimo o non adeguatamente motivato in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto della provenienza territoriale dei detenuti che compongono attualmente il gruppo di socialità del ricorrente al fine di limitare il provvedimento sola a parte della stampa locale (cfr. Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m. che ha ritenuto infondata la medesima censura). Ciò, non solo, in quanto la verifica specifica della provenienza geografica dei componenti del gruppo di socialità non risulta dirimente poiché anche la composizione di tali gruppi è soggetta a inevitabili periodici mutamenti (sul punto cfr. Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m., cit.) ma, piuttosto, perché nel provvedimento impugnato il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente condivide momenti di socialità con detenuti provenienti da tutta l'Italia. La limitazione imposta, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, non comprime in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, che è comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, ed è coerentemente giustificata da esigenze di sicurezza pubblica, relative appunto alla finalità di impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" (cfr. così, con riferimento al medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 11601 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rao, Rv. 280680 - 02, nello stesso senso anche Sez. 1, n. 32904 del 2/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715 che pure evidenza che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe comunque assoluta). 1.2. Per gli esposti profili, in conclusione, considerato che il provvedimento fa riferimento a un pericolo effettivo e concreto e che la motivazione sul punto appare adeguata, si deve concludere che le censure della difesa sono infondate. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che nel caso di specie debba essere rimessa la decisione del presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte. La richiesta della difesa, infatti, si fonda sul presupposto che vi sia un contrasto tra la giurisprudenza di questa sezione in ordine al contenuto e alla consistenza che deve avere la Motivazione del provvedimento che inibisce l'acquisto e/o ricezione della stampa locale. Secondo l'assunto della difesa esisterebbero due diversi orientamenti. Il primo, secondo il quale il provvedimento deve dare specifico conto della provenienza geografica del ricorrente e degli altri detenuti che partecipano al medesimo gruppo di socialità, così che il provvedimento sarebbe legittimo solo qualora si riferisca alla stampa locale relativa alle regioni di appartenenza di tali soggetti (cfr. Sez. 1, n. 35766 del 13/6/2019, Rao, n.m. e Sez. 1, n. 20578 del 4/12/202, dep. 2021, Rao, n.m.). Il secondo, invece, per il quale il controllo specifico ed effettivo della provenienza dei componenti del gruppo di specialità non sarebbe necessario e sarebbe nella sostanza sufficiente il rinvio alla prassi penitenziaria di aggirare il divieto di acquistare quotidiani di diversa provenienza locale (cfr Sez. 1, n. 34858 del 24/5/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 25788 del 30/3/2022, Rao, n.m.; Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680 - 02). In tali termini, pertanto, in sintesi, il contrasto si riferirebbe alla qualità degli elementi da porre a fondamento della conclusione, concreti, secondo il primo orientamento, ipotetici ed astratti, per il secondo. La questione risulta mal posta. Nelle citate pronunce, peraltro relative al medesimo ricorrente, invero, non risulta esserci nessun contrasto e questo, d'altro canto, non sarebbe comunque rilevante nel caso di specie. Tutte le pronunce citate dalla difesa, diversamente da quanto indicato nel ricorso, fanno riferimento alla necessità che il provvedimento si fondi su elementi concreti e che questi siano stati allegati o comunque evidenziati nel provvedimento impugnato. Sotto tale profilo, pertanto, anche un provvedimento con il quale si dispone una inibizione "generalizzata" all'acquisto e alla ricezione di tutta la stampa locale, a prescindere dalla provenienza geografica, può essere giustificato laddove tale necessità sia indicata. In tale caso, infatti, la motivazione non si fonda su di un elemento ipotetico e astratto ma su un effettivo e specifico pericolo. Nel caso di specie il provvedimento fa riferimento alla circostanza che il ricorrente condivide momenti di socialità con detenuti provenienti da tutta l'Italia e che possono appartenere a cosche mafiose. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato, ciò anche volendo fare riferimento a quello che nel ricorso è indicato come primo orientamento ma che tale non è, non esistendo sul punto alcun contrasto di giurisprudenza. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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