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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13350/2026

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esso il cui indirizzo di posta elettronica certificato èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1087/2022depositata il 09/08/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/20261.

La controversia nasce da un finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] di Siena alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (contratto indicato al4.11.2010), garantito da più fideiussori, tra cui [OSCURATO:PERSONA] LeandroPasquale e [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, nel dicembre 2011, avevadonato ai figli la sua quota (pari alla metà) di un immobile a Salerno.2.Nel 2016 il [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo: a) accertarsi il suo credito neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 56.870,00 (oltre interessi erivalutazione monetaria), con conseguente condanna del convenutoalla corresponsione della suddetta somma; b) dichiararsi la inefficacia(per revocatoria) dell’atto di donazione stipulato il 28 dicembre 2011,con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito ai figli la sua quota di proprietà(pari a un mezzo) dell’immobile salernitano.

In estrema sintesi ilCutrupi asseriva che la società fosse in crisi già dal 2011 e che, tra il2014 e il 2016, era stato costretto a pagare alla banca la somma di €56.870,00 in surroga del co-fideiussore [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della suapretesa, il [OSCURATO:PERSONA] produceva una scrittura privata del 05/03/2013 incui [OSCURATO:PERSONA], in tesi, aveva riconosciuto il debito e l’obbligo di manleva.[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delledomande attoree, sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza; edin via subordinata formulava eccezione di compensazione, chiedendoaccertarsi che il preteso credito dell’attore si era estinto percompensazione con un maggior credito (quantificato in circa €377.000,00) da lui vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società.

Nelcostituirsi, il [OSCURATO:PERSONA] disconosceva formalmente la propria sottoscrizionein calce alla scrittura privata del 5 marzo 2013 prodotta dall’attore.Ad esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salernoaccoglieva l’azione revocatoria ordinaria, dichiarando inefficace ladonazione, ma ometteva di pronunciarsi sulla domanda di condanna alpagamento della somma.Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026La Corte d’appello di Salerno, con la impugnata sentenza, nelrigettare l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], confermava la revocatoria; e,in merito all’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] sul credito, riteneva lascrittura del 2013 inutilizzabile, poiché [OSCURATO:PERSONA] ne avevatempestivamente disconosciuto la sottoscrizione ed il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dato seguito correttamente al procedimento di verificazione,omettendo di richiedere una consulenza tecnica grafologica e nonreiterando le istanze istruttorie in sede di precisazione delleconclusioni.

Di conseguenza, la Corte riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] solo lasomma di € 19.512,10 (pari alla quota interna di riparto del 34,31%stabilita in un precedente accordo del 2012, non disconosciuto).3.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoil [OSCURATO:PERSONA], che non contesta la revocatoria, ma la ritenuta inefficaciaprobatoria della scrittura 5.3.2013 ed il riconoscimento del credito nellalimitata misura di € 19.512,10.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria.La Corte si è riservata di depositare la motivazione dellaordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.

Precisamente:-con il primo motivo, che articola ex art. 360 n. 4 c.p.c., denunciala «nullità della sentenza» per «omessa pronuncia su richiesteritualmente proposte».

Lamenta un «error in procedendo» consistentenella mancata decisione sulla «rinnovata proposizione nel giudizio digravame delle istanze istruttorie», ovvero la richiesta di «interrogatorioformale e prova testimoniale».

Sostiene che il giudice d’appello non sisia affatto pronunciato sulla «censura inerente alla reiterazione delleNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026prove orali dirette a provare l’esistenza del credito nel suo ammontareed anche correlata all’istanza di verificazione», violando così il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato;-con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c., denuncia l’«omesso esame di fatto storico decisivo che haformato oggetto di discussione tra le parti».

Il “fatto decisivo” viene dalui individuato nella «scrittura del 5-3-13» e nella volontà diavvalersene per provare il credito.

In sintesi, afferma che la scritturadi ricognizione del debito è stata presa in esame dal giudice «ma nonin modo pieno e appagante ovvero senza che sia stato dato conto ditutte le risultanze istruttorie astrattamente rilevanti», lamentando un«chiaro vizio motivazionale».

Sostiene che il mancato esame dellerisultanze istruttorie impedisca una corretta ricostruzione della veritàdei fatti;- con il terzo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,censura la sentenza per «violazione e falsa applicazione norme didiritto: artt. 112-216 CPC 217 C.P.C.», nella parte in cui la corteterritoriale ha concluso affermando che l’istanza di verificazionesarebbe stata abbandonata o inammissibile.

In particolare, contestache la «mancata richiesta di C.T.U. grafotecnica» abbia determinatol’inammissibilità dell’istanza di verificazione, in quanto l’art. 216 c.p.c.«certo non impone all’istante di chiedere obbligatoriamente la nominadi un consulente grafologo».

La nomina del consulente, secondo ilricorrente, «rientra nel potere discrezionale del giudice» e noncostituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una «merasollecitazione rivolta al giudice».

Lamenta che la corte territoriale abbia«erroneamente ritenuto che l’ammissione delle istanze istruttorierichieste nel corso del giudizio di primo grado [...] non fosse statavalidamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni».Al contrario, afferma di aver avuto cura di «richiamare in modospecifico le fonti di cognizione processuale indispensabili perNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’identificazione dei mezzi istruttori richiesti», insistendo sulla domandadi accertamento del credito basata sulla scrittura del 2013.In sintesi, il ricorrente ritiene che la corte di merito gli abbia«ingiustamente negato» il «diritto alla prova», sia per quanto riguardail procedimento di verificazione che per le prove orali volte aconfermare la genuinità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso non è fondato.2.1.

Non fondato è il primo motivo.Parte ricorrente denuncia omessa pronuncia sul presupposto chela corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla reiterazione delleistanze istruttorie (verificazione, interrogatorio formale, provatestimoniale) ed avrebbe quindi violato l’art. 112 c.p.c.Senonché, contrariamente a quanto sostenuto da partericorrente, la corte territoriale ha dedicato un passaggio specifico allasequenza disconoscimento-verificazione-mancata coltivazioneistruttoria, concludendo per l’inutilizzabilità della scrittura (mancataverificazione); ha valorizzato il mancato rinnovo delle richiesteistruttorie alla precisazione delle conclusioni (dopo il rigetto conordinanza del 29 novembre 2017); ed ha ritenuto, in base a tanto,preclusa ogni attività istruttoria ulteriore.

Dunque, la corte di meritonon è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, ma soltanto hareso pronuncia sfavorevole alla parte ricorrente ed il denunciato vizioaltro non è che un dissenso sulla valutazione compiuta dalla corte.In sintesi, la corte di merito ha espresso una chiara e inequivocastatuizione in ordine alla preclusione delle attività istruttorie,valorizzando il mancato rinnovo delle istanze alla precisazione delleconclusioni e la loro formulazione meramente condizionata in grado diappello.

La mancata riproposizione delle istanze istruttorie all’udienzadi precisazione delle conclusioni in primo grado comporta, perconsolidata giurisprudenza di questa Corte, la presunzione diabbandono delle stesse, rendendone preclusa la reviviscenza inNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026appello.

La natura “condizionata” della richiesta, come formulata insecondo grado, conferma inoltre l’assenza di un obbligo di pronunciaspecifica su mezzi di prova che la parte stessa non ha consideratoindispensabili.Quanto poi alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,le doglianze si risolvono, in realtà, in una critica alla valutazione dellerisultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.2.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Parte ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, inquanto la corte territoriale avrebbe esaminato la scrittura del 5.3.2013“non in modo pieno ed appagante” e senza considerare tutte lerisultanze istruttorie astrattamente rilevanti.Senonché, contrariamente a quanto sostenuto da partericorrente, la corte territoriale ha preso in esame la scrittura e ne hamotivatamente escluso l’efficacia probatoria.

Poiché il “fatto storico”(l’esistenza e il contenuto della scrittura) è stato oggetto di discussionee di esplicita valutazione da parte della corte territoriale, che ne hadecretato l’inutilizzabilità per ragioni procedurali, non sussiste alcunomesso esame rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., tanto meno comeinterpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con sentenza n.8053/2014.

E la censura, essendo volta a criticare il convincimento delgiudice di merito sulla rilevanza probatoria del documentodisconosciuto, è inammissibile.2.3.

Infondato, infine, è anche il terzo motivo, ma la motivazioneva corretta.Parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 216-217 c.p.c.nella parte in cui la corte territoriale ha dato rilievo alla mancatarichiesta di consulenza tecnica d’ufficio grafologica e, in tesi difensiva,avrebbe confuso la discrezionalità del giudice con un onere della parte.La doglianza del ricorrente coglie un’imprecisione terminologicanella sentenza impugnata, la quale tuttavia non inficia il dispositivo diNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026rigetto, che risulta conforme al diritto per altre e più solide ragioniprocedurali, che devono qui essere esplicitate in funzione correttiva.Occorre premettere che, come sostiene il ricorrente,effettivamente, in tema di verificazione di scrittura privata, laconsulenza tecnica grafologica non costituisce un onere probatorio insenso stretto a carico della parte istante, ma è un mezzo istruttorioPertanto, la semplice “mancata richiesta” di tale mezzo non può, di persé, determinare l’inammissibilità dell’istanza di verificazione ol’inutilizzabilità del documento.Tuttavia, dalla disamina degli atti emerge che la conclusionesull’inutilizzabilità della scrittura privata del 2013 non discende in viadiretta dal mancato espletamento della c.t.u., bensì dalla complessivacondotta processuale del [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dalla presunzione diabbandono delle istanze istruttorie conseguente al loro mancato rinnovo allaprecisazione delle conclusioni, con effetti preclusivi non più recuperabili inappello.Egli, infatti, in primo grado, a fronte del tempestivodisconoscimento della firma da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto laverificazione producendo scritture di comparazione e chiedendo proveorali.

Tuttavia, dopo che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttoriecon ordinanza del 29.11.2017, ha omesso di riproporre tali istanzeall’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2018.

Perconsolidata giurisprudenza di legittimità, tale omissione genera unapresunzione di abbandono delle istanze, precludendone lariproposizione in appello.Quanto poi al grado di appello, il ricorrente ha sì riproposto leistanze istruttorie (interrogatorio e testi), ma in via puramentecondizionata («solo ove ritenuto necessario dalla Corte»).

Taleformulazione, lungi dal costituire una censura specifica al rigettooperato in primo grado, ha rimesso alla discrezionalità del giudiceNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026d’appello la valutazione sulla necessità della prova, che la corteterritoriale ha legittimamente ritenuto insussistente, evidentementeperché preclusa a fronte della già maturata decadenza nel precedentegrado di giudizio.In definitiva, espunto dalla motivazione della sentenzaimpugnata ogni riferimento alla mancata richiesta di c.t.u. grafologicacome causa autonoma di inammissibilità, l’inutilizzabilità della scritturadel 2013 è la conseguenza legale del mancato espletamento delprocedimento di verificazione e delle preclusioni derivanti dallamancata riproposizione delle conclusioni istruttorie, funzionali, secondola prospettazione dell’attore, a completare o corroborare la prova delcredito, ma comunque soggette al regime delle preclusioni istruttorie.Per tutte le ragioni che precedono, la sentenza impugnata vaconfermata ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle speserelative al presente giudizio di legittimità.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2000 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso il cui indirizzo di posta elettronica certificato èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1087/2022depositata il 09/08/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/20261. La controversia nasce da un finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] di Siena alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (contratto indicato al4.11.2010), garantito da più fideiussori, tra cui [OSCURATO:PERSONA] LeandroPasquale e [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, nel dicembre 2011, avevadonato ai figli la sua quota (pari alla metà) di un immobile a Salerno.2.Nel 2016 il [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo: a) accertarsi il suo credito neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 56.870,00 (oltre interessi erivalutazione monetaria), con conseguente condanna del convenutoalla corresponsione della suddetta somma; b) dichiararsi la inefficacia(per revocatoria) dell’atto di donazione stipulato il 28 dicembre 2011,con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito ai figli la sua quota di proprietà(pari a un mezzo) dell’immobile salernitano. In estrema sintesi ilCutrupi asseriva che la società fosse in crisi già dal 2011 e che, tra il2014 e il 2016, era stato costretto a pagare alla banca la somma di €56.870,00 in surroga del co-fideiussore [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della suapretesa, il [OSCURATO:PERSONA] produceva una scrittura privata del 05/03/2013 incui [OSCURATO:PERSONA], in tesi, aveva riconosciuto il debito e l’obbligo di manleva.[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delledomande attoree, sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza; edin via subordinata formulava eccezione di compensazione, chiedendoaccertarsi che il preteso credito dell’attore si era estinto percompensazione con un maggior credito (quantificato in circa €377.000,00) da lui vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società. Nelcostituirsi, il [OSCURATO:PERSONA] disconosceva formalmente la propria sottoscrizionein calce alla scrittura privata del 5 marzo 2013 prodotta dall’attore.Ad esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salernoaccoglieva l’azione revocatoria ordinaria, dichiarando inefficace ladonazione, ma ometteva di pronunciarsi sulla domanda di condanna alpagamento della somma.Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026La Corte d’appello di Salerno, con la impugnata sentenza, nelrigettare l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], confermava la revocatoria; e,in merito all’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] sul credito, riteneva lascrittura del 2013 inutilizzabile, poiché [OSCURATO:PERSONA] ne avevatempestivamente disconosciuto la sottoscrizione ed il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dato seguito correttamente al procedimento di verificazione,omettendo di richiedere una consulenza tecnica grafologica e nonreiterando le istanze istruttorie in sede di precisazione delleconclusioni. Di conseguenza, la Corte riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] solo lasomma di € 19.512,10 (pari alla quota interna di riparto del 34,31%stabilita in un precedente accordo del 2012, non disconosciuto).3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoil [OSCURATO:PERSONA], che non contesta la revocatoria, ma la ritenuta inefficaciaprobatoria della scrittura 5.3.2013 ed il riconoscimento del credito nellalimitata misura di € 19.512,10.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria.La Corte si è riservata di depositare la motivazione dellaordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:-con il primo motivo, che articola ex art. 360 n. 4 c.p.c., denunciala «nullità della sentenza» per «omessa pronuncia su richiesteritualmente proposte». Lamenta un «error in procedendo» consistentenella mancata decisione sulla «rinnovata proposizione nel giudizio digravame delle istanze istruttorie», ovvero la richiesta di «interrogatorioformale e prova testimoniale». Sostiene che il giudice d’appello non sisia affatto pronunciato sulla «censura inerente alla reiterazione delleNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026prove orali dirette a provare l’esistenza del credito nel suo ammontareed anche correlata all’istanza di verificazione», violando così il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato;-con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c., denuncia l’«omesso esame di fatto storico decisivo che haformato oggetto di discussione tra le parti». Il “fatto decisivo” viene dalui individuato nella «scrittura del 5-3-13» e nella volontà diavvalersene per provare il credito. In sintesi, afferma che la scritturadi ricognizione del debito è stata presa in esame dal giudice «ma nonin modo pieno e appagante ovvero senza che sia stato dato conto ditutte le risultanze istruttorie astrattamente rilevanti», lamentando un«chiaro vizio motivazionale». Sostiene che il mancato esame dellerisultanze istruttorie impedisca una corretta ricostruzione della veritàdei fatti;- con il terzo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,censura la sentenza per «violazione e falsa applicazione norme didiritto: artt. 112-216 CPC 217 C.P.C.», nella parte in cui la corteterritoriale ha concluso affermando che l’istanza di verificazionesarebbe stata abbandonata o inammissibile. In particolare, contestache la «mancata richiesta di C.T.U. grafotecnica» abbia determinatol’inammissibilità dell’istanza di verificazione, in quanto l’art. 216 c.p.c.«certo non impone all’istante di chiedere obbligatoriamente la nominadi un consulente grafologo». La nomina del consulente, secondo ilricorrente, «rientra nel potere discrezionale del giudice» e noncostituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una «merasollecitazione rivolta al giudice». Lamenta che la corte territoriale abbia«erroneamente ritenuto che l’ammissione delle istanze istruttorierichieste nel corso del giudizio di primo grado [...] non fosse statavalidamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni».Al contrario, afferma di aver avuto cura di «richiamare in modospecifico le fonti di cognizione processuale indispensabili perNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’identificazione dei mezzi istruttori richiesti», insistendo sulla domandadi accertamento del credito basata sulla scrittura del 2013.In sintesi, il ricorrente ritiene che la corte di merito gli abbia«ingiustamente negato» il «diritto alla prova», sia per quanto riguardail procedimento di verificazione che per le prove orali volte aconfermare la genuinità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso non è fondato.2.1. Non fondato è il primo motivo.Parte ricorrente denuncia omessa pronuncia sul presupposto chela corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla reiterazione delleistanze istruttorie (verificazione, interrogatorio formale, provatestimoniale) ed avrebbe quindi violato l’art. 112 c.p.c.Senonché, contrariamente a quanto sostenuto da partericorrente, la corte territoriale ha dedicato un passaggio specifico allasequenza disconoscimento-verificazione-mancata coltivazioneistruttoria, concludendo per l’inutilizzabilità della scrittura (mancataverificazione); ha valorizzato il mancato rinnovo delle richiesteistruttorie alla precisazione delle conclusioni (dopo il rigetto conordinanza del 29 novembre 2017); ed ha ritenuto, in base a tanto,preclusa ogni attività istruttoria ulteriore. Dunque, la corte di meritonon è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, ma soltanto hareso pronuncia sfavorevole alla parte ricorrente ed il denunciato vizioaltro non è che un dissenso sulla valutazione compiuta dalla corte.In sintesi, la corte di merito ha espresso una chiara e inequivocastatuizione in ordine alla preclusione delle attività istruttorie,valorizzando il mancato rinnovo delle istanze alla precisazione delleconclusioni e la loro formulazione meramente condizionata in grado diappello. La mancata riproposizione delle istanze istruttorie all’udienzadi precisazione delle conclusioni in primo grado comporta, perconsolidata giurisprudenza di questa Corte, la presunzione diabbandono delle stesse, rendendone preclusa la reviviscenza inNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026appello. La natura “condizionata” della richiesta, come formulata insecondo grado, conferma inoltre l’assenza di un obbligo di pronunciaspecifica su mezzi di prova che la parte stessa non ha consideratoindispensabili.Quanto poi alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,le doglianze si risolvono, in realtà, in una critica alla valutazione dellerisultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Parte ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, inquanto la corte territoriale avrebbe esaminato la scrittura del 5.3.2013“non in modo pieno ed appagante” e senza considerare tutte lerisultanze istruttorie astrattamente rilevanti.Senonché, contrariamente a quanto sostenuto da partericorrente, la corte territoriale ha preso in esame la scrittura e ne hamotivatamente escluso l’efficacia probatoria. Poiché il “fatto storico”(l’esistenza e il contenuto della scrittura) è stato oggetto di discussionee di esplicita valutazione da parte della corte territoriale, che ne hadecretato l’inutilizzabilità per ragioni procedurali, non sussiste alcunomesso esame rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., tanto meno comeinterpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con sentenza n.8053/2014. E la censura, essendo volta a criticare il convincimento delgiudice di merito sulla rilevanza probatoria del documentodisconosciuto, è inammissibile.2.3. Infondato, infine, è anche il terzo motivo, ma la motivazioneva corretta.Parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 216-217 c.p.c.nella parte in cui la corte territoriale ha dato rilievo alla mancatarichiesta di consulenza tecnica d’ufficio grafologica e, in tesi difensiva,avrebbe confuso la discrezionalità del giudice con un onere della parte.La doglianza del ricorrente coglie un’imprecisione terminologicanella sentenza impugnata, la quale tuttavia non inficia il dispositivo diNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026rigetto, che risulta conforme al diritto per altre e più solide ragioniprocedurali, che devono qui essere esplicitate in funzione correttiva.Occorre premettere che, come sostiene il ricorrente,effettivamente, in tema di verificazione di scrittura privata, laconsulenza tecnica grafologica non costituisce un onere probatorio insenso stretto a carico della parte istante, ma è un mezzo istruttorioPertanto, la semplice “mancata richiesta” di tale mezzo non può, di persé, determinare l’inammissibilità dell’istanza di verificazione ol’inutilizzabilità del documento.Tuttavia, dalla disamina degli atti emerge che la conclusionesull’inutilizzabilità della scrittura privata del 2013 non discende in viadiretta dal mancato espletamento della c.t.u., bensì dalla complessivacondotta processuale del [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dalla presunzione diabbandono delle istanze istruttorie conseguente al loro mancato rinnovo allaprecisazione delle conclusioni, con effetti preclusivi non più recuperabili inappello.Egli, infatti, in primo grado, a fronte del tempestivodisconoscimento della firma da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto laverificazione producendo scritture di comparazione e chiedendo proveorali. Tuttavia, dopo che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttoriecon ordinanza del 29.11.2017, ha omesso di riproporre tali istanzeall’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2018. Perconsolidata giurisprudenza di legittimità, tale omissione genera unapresunzione di abbandono delle istanze, precludendone lariproposizione in appello.Quanto poi al grado di appello, il ricorrente ha sì riproposto leistanze istruttorie (interrogatorio e testi), ma in via puramentecondizionata («solo ove ritenuto necessario dalla Corte»). Taleformulazione, lungi dal costituire una censura specifica al rigettooperato in primo grado, ha rimesso alla discrezionalità del giudiceNumero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026d’appello la valutazione sulla necessità della prova, che la corteterritoriale ha legittimamente ritenuto insussistente, evidentementeperché preclusa a fronte della già maturata decadenza nel precedentegrado di giudizio.In definitiva, espunto dalla motivazione della sentenzaimpugnata ogni riferimento alla mancata richiesta di c.t.u. grafologicacome causa autonoma di inammissibilità, l’inutilizzabilità della scritturadel 2013 è la conseguenza legale del mancato espletamento delprocedimento di verificazione e delle preclusioni derivanti dallamancata riproposizione delle conclusioni istruttorie, funzionali, secondola prospettazione dell’attore, a completare o corroborare la prova delcredito, ma comunque soggette al regime delle preclusioni istruttorie.Per tutte le ragioni che precedono, la sentenza impugnata vaconfermata ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle speserelative al presente giudizio di legittimità.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2000 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 6131/2023Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 13350/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13350/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris