CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 24216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25641/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BUTTO' LIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati a ll’ indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 106/2022 depositata il 22/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico motivo, con cui denuncia no violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 112, 336 e 343 c.p.c., per la cassazione del capo della sentenza della Corte di Appello di Trieste, n.106/2022, con il quale è stata disposta la condanna alle spese anche del primo grado del giudizio su due cause riunite per reciproci crediti tra essi ricorrenti, da un lato, e la [OSCURATO:SOCIETA] il relativo amministratore, Fabrizio di Gleria, dall’altro. I ricorrenti ricordano che il Tribunale di Udine, giudice di primo grado, aveva rigettato le domande di entrambe le parti ed aveva compensato per intero le spese; che essi ricorrenti avevano proposto appello, che la Canalupo e il [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto confermarsi la sentenza di primo grado e proposto appello incidentale condizionato; che la Corte di Appello di Trieste, con la ricordata sentenza n. 106/2022, rigettato l’appello, ha condannato essi ricorrenti non solo alle spese del grado di appello ma anche alle spese del primo grado di giudizio. I ricorrenti evidenziano infine di avere chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] e al [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare alle spese di primo grado e di avere per tutta risposta ricevuto atto di precetto per il relativo pagamento; 2. la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: 1.il motivo di ricorso è fondato. La pronuncia della Corte, adottata d’ufficio dopo avere confermato la sentenza di primo grado, è in contrasto con quanto costantemente affermato da questa Corte secondo cui, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appellodi procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso diconferma della decisione impugnata, la decisione sullespese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (v., tra altre, Cass.n. 33412 del 19/12/2024; Cass. n. 16526 del13/06/2024; Cass. n. 14916 del 13/07/2020) . 2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con espunzione dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna degli appellanti – odierni ricorrenti – della condanna alle spese processuali di primo grado, laddove prevede “… quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 7.600, di cui 120 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge e quanto al presente grado di giudizio …”. 3. L e spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito espunge dal dispositivo della sentenza impugnata, la parte di cui alleparole “… quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 7600, di cui 120 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge e quanto al presente grado di giudizio…”; condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così deciso in R