CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 30230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,., [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1 e 2, n. 2 L.F. (fatto commesso in Milano il 13 luglio 2015); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, commi 1 e 2, n.2 L.F., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che, quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta, ossia quella di tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L.F.), la sussistenza del previsto dolo generico è stata motivata dalla Corte territoriale in maniera tutt'altro che illogica (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e che, quanto alla bancarotta impropria da inadempimento degli obblighi tributari (art. 223, comma 2, n. 2, cod. pen.), esclusa ogni rilevanza eziologica della controversia allegata dal ricorrente (cfr. pag. 3, ultimo capoverso n. 1 della sentenza impugnata), l'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose è stata parimenti congruamente giustificata, risultando corretta in diritto, in particolare, la motivazione rassegnata a sostegno dell'elemento soggettivo del reato: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (come proprio nel caso, sovrapponibile a quello al vaglio, di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale) (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349) (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, punto c, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sotto il profilo della mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale e della bancarotta impropria da causazione del fallimento per operazioni dolose in bancarotta semplice patrimoniale da aggravamento del dissesto di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 L.F., è affidato a doglianze generiche, non consentite in questa sede e, comunque manifestamente infondate, posto che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la spiegazione offerta dalla Corte territoriale in ordine al mancato aggiornamento delle scritture contabili societarie - ossia, il continuare, il gerente della società, a percepire pagamenti in contanti senza lasciarne traccia contabile - è tale da dare sufficientemente conto della realizzazione dell'evento dell'impedimento della ricostruzione del patrimonio della fallita e dei movimenti degli affari, quale elemento estraneo, già sul piano oggettivo, alla fattispecie di cui all'art. 217, comma 2, L.F.; e considerato che anche l'accertata deliberata omissione sistematica delle obbligazioni tributarie e previdenziali si pone - secondo quanto già correttamente evidenziato dal giudice di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, punto 4.2.) - in netto contrasto con il mero aggravamento del dissesto, punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 L.F., che deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920); - che anche il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione da travisamento delle prove, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di valutazione delle ragioni della crisi della società, in punto di tenuta delle • scritture contabili e di comportamento tenuto dall'imputato per gestire la situazione d'insolvenza (cfr., pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle prove, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore