CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 38108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6238/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2901/2017 depositata il23/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 giugno 2017, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 settembre 2013, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto ingiuntivo revocato recava la condanna della banca al pagamento della somma di € 180.000,00, indicata nel certificato di deposito al portatore n. 0910069034-04, certificato del quale la corte d’appello ha dichiarato la nullità, condannando altresì il Gargiulo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. La corte territoriale ha ritenuto che il certificato di deposito de quo fosse un titolo di credito, come accertato dal primo giudice, senza impugnazione sul punto, onde, ai sensi dell’art. 1993 c.c., il debitore può opporre le eccezioni reali al portatore, tra le quali la falsità della firma ed il difetto di capacità o di rappresentanza. In ragione dell’astrattezza e letteralità del titolo di credito secondo le regole che lo governano, sono essenziali i requisiti di forma, tra cui la provenienza della sottoscrizione dall’emittente: la banca, apparente debitrice, poteva nella specie opporre le eccezioni previste dall’art. 1993 c.c., ivi compresa quella di falsità della firma dell’emittente e di non provenienza di essa dal soggetto cui era attribuito il relativo potere. La corte ha recepito l’accertamento peritale, secondo cui la sigla apposta sul titolo, il quale risulta emesso ed annullato nella stessa giornata, non appartiene al direttore della banca e il titolo non fu emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando che non vi è prova del pagamento del controvalore, che la consegna è avvenuta fuori dei locali della banca e che non si trattava di una prima emissione, ma di una tardiva circolazione. Né, al riguardo, trova applicazione l’art. 1835 c.c., relativo ai meri profili contabili ed alla prova dei versamenti, rilevando la norma per le annotazioni successive sul libretto per un rapporto validamente instaurato. Resta, in astratto, la possibile responsabilità della banca per fatto dei proprî preposti, che non ha fonte nel titolo di credito illegittimamente circolante, ma in un illecito. E, tuttavia, nella specie la sentenza impugnata ha escluso, per difetto della relativa prova, ogni profilo di responsabilità risarcitoria della banca per mancata vigilanza sulla procedura di annullamento dei certificati, da cui sarebbe derivata l’illegittima circolazione del titolo: al contrario, il Gargiulo, noto commercialista e perfettamente edotto della materia, acquistò il certificato recante una data anteriore di molti mesi (14 novembre 2003) rispetto al momento in cui gli fu consegnato (luglio 2004), in contrasto con il normale agire bancario di messa in circolazione dei certificati di deposito al momento dell’emissione e non successivamente, e, pertanto, egli non si può ritenere in buona fede sulla legittima provenienza del titolo quando lo ricevette dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto emesso effettivamente dalla banca, non potendo in nessun modo il Gargiulo ricollegare la consegna stessa alle mansioni espletate da quelliche erano i dipendenti legittimatiall’interno dell’istituto a compiere tale operazione. Attesi gli obblighi della banca, l’acquisto del titolo necessariamente doveva avere forma scritta, non potendosi ammettere una simile operazione, e di tale rilevanza, mediante la sua mera consegna brevi manu, essendo inoltre i certificati di deposito con scadenza superiore all’anno ritenuti strumenti finanziari. Né è stata raggiunta la prova del pagamento della corrispondente somma di € 180.000,00, in nessun modo dimostrato, in quanto non vi è traccia, neppure in copia, degli assegni che avrebbero costituito parte della provvista, mentre sono incongruenti le affermazioni circa la provenienza del denaro dalla madre o dal padre del Gargiulo, che restano prive di ogni pur minimo riscontro probatorio, ed essendo altresì inverosimile quanto dichiarato da un testimone, che assumeva di aver visto materialmente la rilevante somma, di cui buona parte in contanti, mentre il Gargiulo si recava nella filiale della banca. Avverso questa sentenza è proposto ricorso, affidato a sei motivi. Resiste la banca con controricorso. Non svolgono difese gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1993 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la non riconducibilità della sigla apposta sul certificato di deposito «all’alveo scrittorio» del direttore dell’agenzia ne comportasse la nullità. Infatti, la firma meccanica, apposta sul certificato col nome della banca, è un surrogato di quella autografa del direttore, dato che si tratta di operazioni standardizzate e l’art. 8 l. camb. consente la firma meccanica generalizzata, senza che vi occorra neppure il nome e cognome del rappresentante organico; né la sigla, pur falsa, apposta sul titolo vale a vanificare la validità di quella sottoscrizione meccanica. Il tutto anche secondo la non necessità della sottoscrizione della banca sui contratti bancari, di recente affermata dalla Cassazione. Con il secondo subordinato motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1835 e 1993 c.c., per non avere la corte territoriale considerato che, in ogni caso, la banca non avrebbe potuto eccepire la falsità della firma del direttore sul certificato di deposito, dopo che questi avesse autorizzato, anche con comportamenti concludenti ex post , un altro soggetto a sottoscriverlo in sua vece, come era prassi: ciò nella specie forse è avvenuto, ove il direttore della banca avesse autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del servizio di tenuta ed emissione titoli, a sottoscrivere il titolo imitando la sua firma; e la falsità della pretesa firma del direttore è stata accertata dalla perizia calligrafica. Sollevare, quindi, l’eccezione di falsità della firma è un abuso del diritto da parte della banca. Inoltre, questa è in colpa nel non avere evitato la circolazione del titolo, pur dopo averlo annullato nella stessa giornata di emissione; mentre, ai sensi dell’art. 1835 c.c., le annotazioni comunque fanno piena prova contro la banca ed anche il rilascio del libretto rientra nella disposizione menzionata, in caso contrario ponendosi essa in contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., per non avere la corte territoriale affermato la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della banca: infatti, eventuali dubbi del Gargiulo sulla qualità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto operante fuori dal rapporto di preposizione, restano irrilevanti, ai fini dell’applicazione delle norme menzionate, al pari dell’acquisto del certificato fuori dai locali della banca, in quanto comunque si tratta di condotta relativa alle mansioni del [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 112 e 132 c.p.c., in quanto la banca è altresì responsabile per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non avendo adottato le elementari regole precauzionali per impedire che un titolo annullato fosse posto in circolazione; la corte del merito, non esaminando tale domanda, è incorsa nel difetto di pronuncia, o, qualora si ritenga la domanda respinta, di difetto di motivazione. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle circostanze secondo cui i titoli emessi ed annullati dal medesimo soggetto furono ben 195, era stato aperto un fascicolo penale a seguito di denunzia da parte dei vertici della banca, ed il P.M. aveva ipotizzato l’ipotesi di concorso nel reato da parte dei portatori dei titoli, ma poi tale ipotesi era stata abbandonata, onde ciò rende palese l’assenza di dolo del ricorrente; infine, esistono indizi gravi, precisi e concordanti circa la consegna della somma di € 180.000,00 da parte del Gargiulo. Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto, nonostante vi fosse la prova indiziaria del danno nell’an, la corte non ha liquidato nessun quantum, ritenendo inattendibili i testi escussi al riguardo. La mera circostanza che il Gargiulo non si sia premurato di fare una fotocopia degli assegni circolari consegnati in pagamento del titolo non è decisiva, potendosi comunque applicare l’art. 1226 c.c. 2. –Il ricorso è infondato, in tutti i motivi che propone. La Corte d’appello ha ritenuto il titolo non emesso dalla banca, odierna controricorrente, in quanto illegittimamente formato e del tutto nullo. A fronte di tale accertamento in fatto, non ripetibile in sede di legittimità, nessuno dei motivi svolti coglie nel segno. 2.1. – Quanto al primo motivo, mentre è inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulla validità del contratto bancario c.d. monofirma – dato che qui si parla non di contratto bancario, ma di titolo di credito –la deduzione del ricorrente circa la va lidità, pur in assenza di firma o con firma falsa, della mera dicitura stampata “[OSCURATO:PERSONA]” è nuova, per la prima volta introducendosi un elemento di fatto in cassazione, sul quale non è dato al ricorrente instare per un accertamento diretto della Corte Suprema, con conseguente inammissibilità del motivo. Ed invero, secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente sia stato fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visula veridicità di tale asserzione (cfr., e plurimis, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440); ciò, in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (sin da Cass. 13 aprile 2004, n. 6989). A ciò si aggiunga che il motivo non coglie nel segno, con ulteriore ragione di inammissibilità, neppure laddove ipotizza una valenza della “firma meccanica”: che il ricorrente pretende di attribuire non già ad una firma o ad una sigla riprodotta meccanicamente, ma alla mera enunciazione del nome della banca, come accertato sia stata apposta sul titolo de quo. Al riguardo, mai la sentenza impugnata discorre di una “firma meccanica”, quale quella che usualmente sui c.d. titoli di massa l’emittente appone, mediante la riproduzione di quella originale della quale, quindi, conserva appunto l’apparenza, sia pure meramente riprodotta meccanicamente un ennesimo di volte. Nulla di tutto ciò risulta, in punto di fatto, nel caso di specie, in cui al contrario le parti e la sentenza impugnata hanno discorso di una firma apposta manualmente da persona fisica, sia pure falsa. 2.2. –Il secondo motivo è inammissibile. 2.2.1. – Esso, invero, ipotizza un accertamento di fatto mai compiuto, ossia che la firma falsa ad opera del dipendente dell’agenzia bancaria fu apposta sul titolo per espressa autorizzazione o delega del direttore, con il consenso della banca e secondo una prassi di questa. Tuttavia, nessun accertamento di tal genere è mai avvenuto da parte del giudice del merito: il quale, al contrario, ha escluso la stessa provenienza e riconducibilità del titolo all’istituto bancario, che non lo ha emesso, ed ha altresì ritenuto mai provato il pagamento del controvalore del titolo, apparentemente sul titolo stesso dichiarato. Per il resto, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio, che occorre ribadire, secondo cui, nell’ipotesi di presentazione di un titolo al portatore – quale è stato ritenuto il certificato di deposito in questione con accertamento del primo giudice passato in giudicato – la banca, apparente debitrice, può opporre le eccezioni previste dall’art. 1993 c.c. riguardante il rapporto cartolare, fra cui è espressamente contemplata la falsità della firma dell’emittente (Cass. 1° ottobre 2008, n. 24384). L’eccezione, come prevista dal legislatore, mira ad evitare che la regola della letteralità dei titoli di credito conduca addirittura ad ammetterne l’irrilevanza della falsa emissione. 2.2.2. –Circa il certificato di deposito, si ricorda che il deposito bancario di denaro, contemplato nel codice civile agli artt. 1834- 1838, costituisce la tipica operazione bancaria passiva estrumento di raccolta del risparmio. Si osserva in letteratura come, accanto al deposito a risparmio ed al deposito in conto corrente, esista il c.d. deposito semplice o ordinario, il quale è caratterizzato dal deposito e dal rimborso in unica soluzione, onde, a fronte del deposito di denaro, può essere rilasciato un certificato di deposito. Quali elementi distintivi del contratto di deposito di denaro, si indicano la consegna del denaro, che perfeziona il contratto reale e che da tale momento produce ex lege l’effetto traslativo della proprietà delle somme di denaro alla banca depositaria; le obbligazioni solo a carico della banca, per la restituzione della stessa specie di moneta e la corresponsione del previsto interesse (art. 1834 c.c.). Il certificato di deposito non è strumento espressamente contemplato dal codice civile, a differenza del libretto, ma del pari costituisce documento che si forma al momento della corresponsione del controvalore da esso attestato, e se, come di regola, sia al portatore, è idoneo alla circolazione. Esso previsto dall’art. 12, comma 6, t.u.b., secondo cui: «Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia può disciplinarne le modalità di emissione». [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza della Banca d’Italia, diffuse con la circolare del 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (al momento dell’emissione del certificato per cui è causa in data 14.11.2003, ultimo aggiornamento rilevante era il 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003), al Titolo V, cap. 3, sulla Raccolta in titoli delle banche, Sezione I intitolata Disposizioni di carattere generale, al par. 1, “Premessa”, indica che le successive disposizioni «disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l’emissione di titoli, favorendo altresì la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela. Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La “tipizzazione” dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l’emissione di altri titoli di raccolta». Al par. 3, “Definizioni”, così definisce i“certificati di deposito”: «titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono “titoli individuali” in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto; sono emessi generalmente “a flusso continuo”», precisando in nota che «Ciò non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (…) tra loro identici». Con riguardo alle caratteristiche dei certificati di deposito, la Sezione III, par. 2, quindi così le delinea, al tempo: i certificati «sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l’individuazione da parte del pubblico», dovendo così indicare: «—la denominazione, l’oggetto e la sede della banca, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta; — il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell’emissione; — il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie. I certificati (…) hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni». In sostanza, emerge che i certificati di deposito sovente siano “titoli individuali”, in quanto emessi a fronte di una specifica operazione di prestito e di un determinato cliente: ne deriva che il titolo avrà sue caratteristiche individuali. Il flusso continuo indica che la banca può emettere i certificati quando ne abbia richiesta, non necessariamente quindi secondo scadenze prefissate. Nella specie, per quanto emerge dall’impugnata decisione, si tratta appunto di un certificato individuale, avente caratteristiche, importo, data, scadenza, interessi suoi proprî. 2.2.3. –Al riguardo, dunque, della predetta eccezione di falsità della firma, ai sensi dell’art. 1993 c.c., si è avvalsa nel caso in esame la banca: la quale ha dedotto e provato, mediante c.t.u. grafica, la contraffazione della apparente sottoscrizione; senza che sia stata neppure, in punto di fatto, ritenuta dal giudice di appello la riconducibilità della falsificazione a fatto di un dipendente nell’esercizio delle sue mansioni. Del pari, ne deriva che dalla sentenza impugnata neppure è stato violato l’art. 1835 c.c., il quale presuppone che il dipendente abbia agito nell’ambito dei suoi compiti, senza interruzione del nesso causale con i medesimi e senza positivo accertamento della mancanza di un corrispettivo per l’emissione o la circolazione del titolo: elementi, al contrario, enunciati nella sentenza impugnata. Ciò rende, pertanto, del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale della norma, che il ricorrente chiede di sollevare. Invero, si rammenta che, secondo giurisprudenza della S.C., menzionata dallo stesso ricorrente, il principio ex art. 1835 c.c. «può essere invocato dal depositante se ed in quanto questi versi in condizione di buona fede» (Cass. 16 aprile 1996, n. 3585), situazione esclusa in ogni caso dalla sentenza impugnata. Dunque, pure laddove si voglia ritenere che anche l’eventuale falsità della sottoscrizione iniziale del funzionario abilitato alla creazione del documento sia inidonea ad interrompere il nesso di riferibilità tra il documento e l’istituto apparente emittente, a tal fine in ogni caso sarebbe necessario, per il principio dell’apparenza del diritto, l’assolvimento dell’onere della prova sulla buona fede, che grava sul depositario (Cass. 16 aprile 1996, n. 3585). Mentre questa Corte ha anche chiarito che nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell’art. 1835, comma 2, c.c., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l’efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, in quanto, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2122). Infine, oggetto di un accertamento di fatto è l’esclusione di una condotta colpevole dell’istituto bancario, operato sempre dal giudice di merito, in virtù dei poteri di apprezzamento dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità. 2.3. –I motivi terzo e sesto sono inammissibili, in quanto essi, sotto l’egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, intendono in verità ripetere un giudizio sul merito, qui non ripetibile. Ciò è a dirsi per l’esclusione di una responsabilità risarcitoria della banca,che il ricorrente – in subordine rispetto al far valere il rapporto cartolare rappresentato dal titolo, al quale la banca ha validamente opposto l’eccezione di cui all’art. 1993 c.c., attesa la falsità in quanto riempito abusivamente da soggetto non legittimato e privo dei poteri di rappresentanza della banca, apparente emittente – vorrebbe ancorare agli artt. 1228 e 2049 c.c., quando la corte territoriale ha radicalmente escluso lo stesso pagamento di un controvalore per il titolo contraffatto (terzo motivo); e per la denunzia di violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., pretendendo il ricorrente di affermare egli stesso l’assolvimento del proprio onere probatorio circa la prova del danno nell’an, al contrario dalla corte del merito esclusa (sesto motivo). 2.4. – Quanto al quarto motivo, esso è inammissibile ex art.366 c.p.c., laddove denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., non risultando invocata una responsabilità per fatto proprio della banca ai sensi della motivazione della sentenza impugnata e non avendo il ricorrente dedotto il tempo ed il luogo di tale deduzione; donde l’infondatezza pure del denunziato vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. 2.5. – Nessun omesso esa me di fatti decisivi, come denunziato con il quinto motivo, sussiste, perché è irrilevante la pretesa «assenza di dolo» del ricorrente, che sarebbe derivata in tesi dall’esame delle dedotte circostanze, ed il motivo palesa l’intento di una ripetizione del giudizio di fatto. Quanto alla pretesa affermazione dell’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la consegna della somma di € 180.000,00 da parte del Gargiulo, la riconduzione di essa ad un giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità, si palesa dalla mera lettura del motivo. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge, alle spese forfetarie sui