CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, con la quale si contesta la configurabilità della resistenza ascritta al ricorrente alla luce del contegno esclusivamente passivo tenuto dall'imputato nell'occasione, devolve un tema di giudizio diverso da quello rassegnato ai giudici di merito, comunque marcatamente inconferente, sia perché privo di criticità rispetto alla minaccia rivolta agli agenti di pubblica sicurezza intervenuti, sia perché apoditticamente diretto a svalutare la violenza sulle cose (il pugno sferrato contro l'auto della polizia) parimenti apprezzato a sostegno della ritenuta responsabilità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBenedetto [OSCURATO:PERSONA] iordano ei) \ ( • .7~ D E P ( [OSCURATO:PERSONA])'‘'- 2 1 A 2026L' ASSISTF,N emerge Doti