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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14669/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; ritenuto che esso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, sia manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il cd. danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), fermo restando che tali ultimi profili di fatto risultano, peraltro, smentiti dagli atti processuali, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; ritenuto che esso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, sia manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il cd. danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), fermo restando che tali ultimi profili di fatto risultano, peraltro, smentiti dagli atti processuali, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma
Sentenza Cassazione n. 14669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris