Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19266/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genova.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Genova, previa rimessione dell'imputato nel termine per proporre impugnazione, ha confèrmato la sentenza di primo grado in data 10 ottobre 2012, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in contumacia alla pena, aumentata di un terzo per la recidiva, di anni due di reclusione per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.

L'imputato si era ingiustificatamente allontanato dalla struttura ove si trovava agli arresti domiciliari, rendendosi irreperibile per sottrarsi all'espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflitta con sentenza divenuta irrevocabile pochi giorni prima.

In considerazione dell'intensità del dolo e della reiterazione criminosa, la Corte ribadiva l'apprezzamento di immeritevolezza delle attenuanti generiche.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo l'estinzione del reato (commesso il 25 gennaio 2011) per prescrizione, che sarebbe sopravvenuta ancor prima della sentenza di appello, e censurando la dosimetria della pena con particolare riferimento alla recidiva, che sarebbe stata applicata nonostante il difetto di indici concreti di pericolosità.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso si palesano inammissibili.

2. Il ricorrente lamenta il mancato rilievo della prescrizione del reato (commesso il 25 gennaio 2011), che sarebbe a suo avviso sopravvenuta il 25 luglio 2018, ancor prima della pronuncia della Corte di appello del 28 aprile 2021.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Invero, essendo stata concessa all'imputato la restituzione nel termine per proporre impugnazione, a norma del previgente comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (applicabile nella specie, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, ms. dalla legge n. 118 del 2014), non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale di condanna del 10 ottobre 2012 del Tribunale di Genova e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza del 14 luglio 2016 della Corte di appello di Genova, che ha concesso la restituzione, giusta il disposto del comma 8 del medesimo art. 175 (in termini, Sez. 2, n. 5981 del 18/10/2007, dep. 2008, Ardizzone, Rv. 239429;t Sez. 7, n. 39704 del 10/09/2015, Pascarella, Rv. 264767; Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102).

3. Risulta altresì privo di pregio, perché generico e neppure consentito dalla legge in sede di legittimità, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione circa la dosimetria della pena, con particolare riferimento alla recidiva, che sarebbe stata applicata nonostante il difetto di indici concreti di pericolosità.

Osserva il Collegio che, sullo specifico tema, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, saldandosi con l'apparato argomentativo della pronuncia di primo grado, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento che potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio denunziato.

I giudici del merito, apprezzate congruamente sia l'intensità del movente e del dolo alla base della deliberazione di allontanarsi dalla struttura ove era agli arresti domiciliari, sia la personalità negativa desumibile dalla accertata recidivanza, hanno ritenuto motivatamente di applicare all'imputato, dichiarato colpevole, la pena base di 18 mesi di reclusione, lievemente superiore al minimo edittale, per poi operare su questa l'aumento di un terzo per la contestata recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen.

Di talché, nella sostanza, il ricorrente contesta e sollecita sul punto una rilettura dei convergenti e motivati apprezzamenti fattuali dei giudici del merito in un senso diverso e a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa- di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Genova, previa rimessione dell'imputato nel termine per proporre impugnazione, ha confèrmato la sentenza di primo grado in data 10 ottobre 2012, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in contumacia alla pena, aumentata di un terzo per la recidiva, di anni due di reclusione per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. L'imputato si era ingiustificatamente allontanato dalla struttura ove si trovava agli arresti domiciliari, rendendosi irreperibile per sottrarsi all'espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflitta con sentenza divenuta irrevocabile pochi giorni prima. In considerazione dell'intensità del dolo e della reiterazione criminosa, la Corte ribadiva l'apprezzamento di immeritevolezza delle attenuanti generiche. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo l'estinzione del reato (commesso il 25 gennaio 2011) per prescrizione, che sarebbe sopravvenuta ancor prima della sentenza di appello, e censurando la dosimetria della pena con particolare riferimento alla recidiva, che sarebbe stata applicata nonostante il difetto di indici concreti di pericolosità. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso si palesano inammissibili. 2. Il ricorrente lamenta il mancato rilievo della prescrizione del reato (commesso il 25 gennaio 2011), che sarebbe a suo avviso sopravvenuta il 25 luglio 2018, ancor prima della pronuncia della Corte di appello del 28 aprile 2021. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, essendo stata concessa all'imputato la restituzione nel termine per proporre impugnazione, a norma del previgente comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (applicabile nella specie, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, ms. dalla legge n. 118 del 2014), non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale di condanna del 10 ottobre 2012 del Tribunale di Genova e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza del 14 luglio 2016 della Corte di appello di Genova, che ha concesso la restituzione, giusta il disposto del comma 8 del medesimo art. 175 (in termini, Sez. 2, n. 5981 del 18/10/2007, dep. 2008, Ardizzone, Rv. 239429;t Sez. 7, n. 39704 del 10/09/2015, Pascarella, Rv. 264767; Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102). 3. Risulta altresì privo di pregio, perché generico e neppure consentito dalla legge in sede di legittimità, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione circa la dosimetria della pena, con particolare riferimento alla recidiva, che sarebbe stata applicata nonostante il difetto di indici concreti di pericolosità. Osserva il Collegio che, sullo specifico tema, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, saldandosi con l'apparato argomentativo della pronuncia di primo grado, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento che potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio denunziato. I giudici del merito, apprezzate congruamente sia l'intensità del movente e del dolo alla base della deliberazione di allontanarsi dalla struttura ove era agli arresti domiciliari, sia la personalità negativa desumibile dalla accertata recidivanza, hanno ritenuto motivatamente di applicare all'imputato, dichiarato colpevole, la pena base di 18 mesi di reclusione, lievemente superiore al minimo edittale, per poi operare su questa l'aumento di un terzo per la contestata recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen. Di talché, nella sostanza, il ricorrente contesta e sollecita sul punto una rilettura dei convergenti e motivati apprezzamenti fattuali dei giudici del merito in un senso diverso e a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa- di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G
Sentenza Cassazione n. 19266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris