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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 08286/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 18/11/2021, la Corte di appello di Bari revocava la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, confermando nel resto la condanna dello stesso - e di [OSCURATO:PERSONA] - inflitta per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono entrambi ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, contesta la motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato; Saragnese, invece, lamenta il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, specie in ordine al ritenuto uso esclusivo dell'abitazione e di tutto quanto riportato nel verbale di arresto, oltre che all'utilizzo illecito del dispositivo confezionatore ed alla provenienza del denaro.

3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili.

3.1. Rilevato, in particolare, quanto a Saragnese, che la responsabilità per lo stupefacente in sequestro è stata affermata sul presupposto che lo stesso era stato rinvenuto nel locale abitativo in uso esclusivo al ricorrente, ed in particolare nella sua camera da letto e in un giaccone di sua proprietà; ciò emergeva dal verbale di arresto, legittimamente usato ai fini della decisione nel corso del giudizio abbreviato.

In sede di perquisizione, peraltro, il Saragnese non aveva contestato l'uso esclusivo dell'abitazione, né l'appartenenza alla sua persona di quanto poi gli è stato attribuito.

Ancora, la sentenza ha evidenziato che nella disponibilità del ricorrente erano stati rinvenuti differenti tipologie di stupefacenti, idonee a produrre 23 dosi di hashish, 74 dosi di marijuana e 16 dosi di cocaina.

In quello stesso contesto, infine, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente ed uno di buste da sottovuoto, da esaminare unitamente ad un dispositivo confezionatore proprio per buste senz'aria.

Alla luce di tutti questi oggettivi elementi, la Corte di appello - con adeguata e logica valutazione di merito - ha dunque confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente; un giudizio, peraltro, che non può essere ulteriormente ripetuto in questa sede, come di fatto chiede l'impugnazione, trattandosi di un compito proprio del solo giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità qualora congruamente motivato, come nel caso in esame.

3.2. Rilevato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 è stata adeguatamente argomentata dalla Corte di appello, ancora con valutazioni in fatto che questa Corte non è ammessa a ripetere. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, in particolare, ha sottolineato il dato ponderale della sostanza (hashish per complessive 507 dosi), tale da soddisfare una platea non trascurabile di consumatori, insieme alla somma di 540 C in banconote da 50 e da 20 C, oltre - pure in questo caso - a strumenti atti allo spaccio.

In forza di ciò, la sentenza ha quindi concluso per un'attività illecita tutt'altro che estemporanea, ma volta a sostenere la domanda di un numero non trascurabile di soggetti con conseguente, consolidato mercimonio.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 18/11/2021, la Corte di appello di Bari revocava la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, confermando nel resto la condanna dello stesso - e di [OSCURATO:PERSONA] - inflitta per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propongono entrambi ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, contesta la motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato; Saragnese, invece, lamenta il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, specie in ordine al ritenuto uso esclusivo dell'abitazione e di tutto quanto riportato nel verbale di arresto, oltre che all'utilizzo illecito del dispositivo confezionatore ed alla provenienza del denaro. 3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Rilevato, in particolare, quanto a Saragnese, che la responsabilità per lo stupefacente in sequestro è stata affermata sul presupposto che lo stesso era stato rinvenuto nel locale abitativo in uso esclusivo al ricorrente, ed in particolare nella sua camera da letto e in un giaccone di sua proprietà; ciò emergeva dal verbale di arresto, legittimamente usato ai fini della decisione nel corso del giudizio abbreviato. In sede di perquisizione, peraltro, il Saragnese non aveva contestato l'uso esclusivo dell'abitazione, né l'appartenenza alla sua persona di quanto poi gli è stato attribuito. Ancora, la sentenza ha evidenziato che nella disponibilità del ricorrente erano stati rinvenuti differenti tipologie di stupefacenti, idonee a produrre 23 dosi di hashish, 74 dosi di marijuana e 16 dosi di cocaina. In quello stesso contesto, infine, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente ed uno di buste da sottovuoto, da esaminare unitamente ad un dispositivo confezionatore proprio per buste senz'aria. Alla luce di tutti questi oggettivi elementi, la Corte di appello - con adeguata e logica valutazione di merito - ha dunque confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente; un giudizio, peraltro, che non può essere ulteriormente ripetuto in questa sede, come di fatto chiede l'impugnazione, trattandosi di un compito proprio del solo giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità qualora congruamente motivato, come nel caso in esame. 3.2. Rilevato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 è stata adeguatamente argomentata dalla Corte di appello, ancora con valutazioni in fatto che questa Corte non è ammessa a ripetere. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, in particolare, ha sottolineato il dato ponderale della sostanza (hashish per complessive 507 dosi), tale da soddisfare una platea non trascurabile di consumatori, insieme alla somma di 540 C in banconote da 50 e da 20 C, oltre - pure in questo caso - a strumenti atti allo spaccio. In forza di ciò, la sentenza ha quindi concluso per un'attività illecita tutt'altro che estemporanea, ma volta a sostenere la domanda di un numero non trascurabile di soggetti con conseguente, consolidato mercimonio. 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 08286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris