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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 31154/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8776-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13/15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con il decreto depositato il 7.2.2021, il Tribunale di Roma, pronunciando ex art. 445 bis, quinto comma, cod.proc.civ., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della visita di revisione; ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 911,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendo a carico dell'Istituto anche le spese di CTU; avverso la statuizione sulle spese, ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 111 Cost.; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: con un unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. nr. 55 del 2014 anche in relazione all'art. 1 lett. b) D.M. nr. 37 del 2018, dell'art. 24 della legge nr. 794 del 1942, co. 1, del D.M. nr. 585 del 1994 e della legge nr. 1051 del 1957, nonché vizio di motivazione, per avere il giudice liquidato le spese di giudizio senza tener conto degli scaglioni previsti dal D.M. nr. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. nr. 37 del 2018, il cui art. 1, lett. b, prevede espressamente un ulteriore aumento del 30% del compenso determinato ai sensi dei parametri generali, in caso di atti depositati Ric. 2021 n. 08776 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli stessi, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.

Parte ricorrente deduce, altresì, vizio di motivazione per non aver il giudice indicato il sistema di liquidazione adottato; il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha già ritenuto (Cass. nr. 15572 del 2022 e Cass.nr. 10531 del 2022) che l'aumento in discorso è rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.

Si è, altresì, specificato l'onere della parte (Cass. nr. 32771 del 2021) di precisare il contenuto degli atti che sarebbero stati redatti con tali modalità e, in particolare, di indicare, in modo sufficientemente specifico, le tecniche informatiche eventualmente utilizzate «idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, [..] la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, nel caso di specie, ove il ricorrente propone motivo di ricorso di violazione dei compensi minimi, ma senza indicare le specifiche tecniche informatiche adoperate nella redazione degli atti, si osserva, da un lato, che il procedimento in oggetto è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza, sicché è coerente una motivazione che liquida le competenze senza giustificare, in modo espresso, sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi) e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Ric. 2021 n. 08776 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 13 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA] Margherit cchipinti 1.1.9147910,9 01bY Ric. 2021 n. 08776 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -4- oung n19O OF2N11:1 'TI `4137-)q o irgOkrò- W2r) ki\hi",) or(13 ()- ywi-,:).Nzfr //so ((Me _1y) ,‘~gto — rvir)-(Lo "21 AcumgrA40-3 - ottYPt94-1° no T 2 . 2CAC vy3 'rove D 01/09d 114 ftr2. - weAl 03,3( /?:7 evv 9(72-Ìkf -afZ/t"-7, "CITY_ ^VIO kW 22o (4/ frYikry.rvv 1s-21-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8776-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13/15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con il decreto depositato il 7.2.2021, il Tribunale di Roma, pronunciando ex art. 445 bis, quinto comma, cod.proc.civ., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della visita di revisione; ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 911,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendo a carico dell'Istituto anche le spese di CTU; avverso la statuizione sulle spese, ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 111 Cost.; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: con un unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. nr. 55 del 2014 anche in relazione all'art. 1 lett. b) D.M. nr. 37 del 2018, dell'art. 24 della legge nr. 794 del 1942, co. 1, del D.M. nr. 585 del 1994 e della legge nr. 1051 del 1957, nonché vizio di motivazione, per avere il giudice liquidato le spese di giudizio senza tener conto degli scaglioni previsti dal D.M. nr. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. nr. 37 del 2018, il cui art. 1, lett. b, prevede espressamente un ulteriore aumento del 30% del compenso determinato ai sensi dei parametri generali, in caso di atti depositati Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli stessi, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati. Parte ricorrente deduce, altresì, vizio di motivazione per non aver il giudice indicato il sistema di liquidazione adottato; il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha già ritenuto (Cass. nr. 15572 del 2022 e Cass.nr. 10531 del 2022) che l'aumento in discorso è rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. Si è, altresì, specificato l'onere della parte (Cass. nr. 32771 del 2021) di precisare il contenuto degli atti che sarebbero stati redatti con tali modalità e, in particolare, di indicare, in modo sufficientemente specifico, le tecniche informatiche eventualmente utilizzate «idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, [..] la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, nel caso di specie, ove il ricorrente propone motivo di ricorso di violazione dei compensi minimi, ma senza indicare le specifiche tecniche informatiche adoperate nella redazione degli atti, si osserva, da un lato, che il procedimento in oggetto è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza, sicché è coerente una motivazione che liquida le competenze senza giustificare, in modo espresso, sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi) e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 13 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA] Margherit cchipinti 1.1.9147910,9 01bY Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- oung n19O OF2N11:1 'TI `4137-)q o irgOkrò- W2r) ki\hi",) or(13 ()- ywi-,:).Nzfr //so ((Me _1y) ,‘~gto — rvir)-(Lo "21 AcumgrA40-3 - ottYPt94-1° no T 2 . 2CAC vy3 'rove D 01/09d 114 ftr2. - weAl 03,3( /?:7 evv 9(72-Ìkf -afZ/t"-7, "CITY_ ^VIO kW 22o (4/ frYikry.rvv 1s-21-
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