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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 24790/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno il 23 marzo 2023 con la quale era stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.

Con tale provvedimento era stata dichiarata l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ed esecutiva la misura disposta con sentenza del Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2016, irrevocabile il 3 ottobre 2017.

Il Tribunale ha rilevato la tardività dell'impugnazione essendo stato depositato l'atto di appello 1'11 aprile 2023, ossia oltre il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. applicabile alla fattispecie.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen.

In particolare, ha censurato il provvedimento in quanto frutto di un'errata lettura della predetta norma che, al comma 3, prevede che, nel caso in cui la decorrenza dei termini per impugnare sia diversa per imputato e difensore, opera, per entrambi, il termine che scade per ultimo.

Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale era stata notificata al difensore il 23 marzo 2023 e a [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2023, con la conseguenza che il dies a quo da considerare, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni, era il secondo.

Pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto misure di sicurezza personali diverse dalla confisca, a norma dell'art. 580, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre appello l'interessato e il suo difensore.

Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, quello di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. s), cod. proc. pen.).

L'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, «opera per entrambi il termine che scade per ultimo».

Si tratta di disciplina che trova applicazione anche nel caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, Rv. 285132; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689.

2. Nella fattispecie, la notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata eseguita il 23 marzo 2023 nei confronti del difensore e il 1° aprile 2023 dai Carabinieri di Eboli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per come evincibile dal verbale di notifica e contestuale esecuzione della misura di sicurezza allegato al ricorso per cassazione.

Ne deriva che, quando è stato depositato l'atto di impugnazione, ossia 1'11 aprile 2023, il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen. non era ancora decorso.

3. Da quanto esposto discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno il 23 marzo 2023 con la quale era stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni. Con tale provvedimento era stata dichiarata l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ed esecutiva la misura disposta con sentenza del Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2016, irrevocabile il 3 ottobre 2017. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell'impugnazione essendo stato depositato l'atto di appello 1'11 aprile 2023, ossia oltre il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. applicabile alla fattispecie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen. In particolare, ha censurato il provvedimento in quanto frutto di un'errata lettura della predetta norma che, al comma 3, prevede che, nel caso in cui la decorrenza dei termini per impugnare sia diversa per imputato e difensore, opera, per entrambi, il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale era stata notificata al difensore il 23 marzo 2023 e a [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2023, con la conseguenza che il dies a quo da considerare, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni, era il secondo. Pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto misure di sicurezza personali diverse dalla confisca, a norma dell'art. 580, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre appello l'interessato e il suo difensore. Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, quello di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. s), cod. proc. pen.). L'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, «opera per entrambi il termine che scade per ultimo». Si tratta di disciplina che trova applicazione anche nel caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, Rv. 285132; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689. 2. Nella fattispecie, la notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata eseguita il 23 marzo 2023 nei confronti del difensore e il 1° aprile 2023 dai Carabinieri di Eboli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per come evincibile dal verbale di notifica e contestuale esecuzione della misura di sicurezza allegato al ricorso per cassazione. Ne deriva che, quando è stato depositato l'atto di impugnazione, ossia 1'11 aprile 2023, il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen. non era ancora decorso. 3. Da quanto esposto discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so
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