Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 marzo 2009
1
(
1
)
Causa C‑109/08
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento della Repubblica ellenica agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all’art. 8
della direttiva 98/34/CE – Mancata esecuzione – Art. 228 CE – Sanzioni pecuniarie»
1.
Il presente ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nei confronti della Repubblica ellenica ai sensi
dell’art. 228 CE.
2.
[OSCURATO:PERSONA] contesta a tale Stato membro di non aver eseguito la sentenza 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (
2
). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che, introducendo nella normativa nazionale il divieto, a pena di sanzioni penali
o amministrative, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i
giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la convenuta è venuta meno agli obblighi che
le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE (
3
).
3.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare l’inadempimento e di condannare la Repubblica ellenica a versare una penalità
e una somma forfettaria.
4.
Nell’ambito delle presenti conclusioni, sosterrò che la Repubblica ellenica è effettivamente venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell’art. 228 CE e suggerirò alla Corte di condannarla pertanto al versamento di una penalità e di
una somma forfettaria.
I –
Contesto normativo
A –
La normativa comunitaria
1. [OSCURATO:PERSONA] CE
5.
L’art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
6.
L’art. 43, primo comma, CE vieta, da parte sua, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro.
7.
Infine, l’art. 49, primo comma, CE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
2. Il diritto derivato
8.
La direttiva 98/34 mira a garantire una maggiore trasparenza delle iniziative adottate dagli Stati membri in merito all’adozione
di norme e regolamentazioni tecniche. Obbligando gli Stati membri a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i loro progetti di regole
tecniche, tale direttiva è volta ad eliminare gli ostacoli agli scambi che derivano da tale tipo di regolamentazioni.
9.
L’art. 1 della detta direttiva recita:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
[…]
11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione,
la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una
parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un
prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
[…]»
10.
L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 così prevede:
«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica, salvo
che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola
tecnica a meno che non risultino già dal progetto».
B –
La normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici
11.
L’art. 1 della legge n. 3037/2002 (
4
), intitolato «Tipi di giochi», è formulato nel modo seguente:
«Ai sensi delle disposizioni della presente legge, si intende per:
a) “gioco meccanico”: un gioco il cui funzionamento richiede anche l’impiego della forza muscolare del giocatore;
b) “gioco elettrico”: un gioco il cui funzionamento richiede la presenza di meccanismi elettrici di sostegno;
c) “gioco elettromeccanico”: un gioco il cui funzionamento richiede sia la presenza di meccanismi elettrici di sostegno sia l’impiego
della forza muscolare del giocatore;
d) “gioco elettronico”: un gioco il cui funzionamento richiede, oltre a meccanismi di sostegno elettrico, elettronico e simili,
la presenza e la messa in funzione di un software (programma);
e) “gioco tecnico ricreativo”: un gioco il cui risultato dipende esclusivamente dall’abilità tecnica e mentale del giocatore
e che ha esclusivamente uno scopo ricreativo.
Nella categoria dei giochi ricreativi sono compresi anche i giochi di carte qualificati come “giochi tecnici” in forza delle
disposizioni del regio decreto (codificato) n. 29/1971».
12.
L’art. 2, n. 1, di tale legge, intitolato «Divieto di uso e di installazione di giochi», prevede:
«L’uso dei giochi previsti all’art. 1, lett. b), c) e d), compresi i computer, è vietato in generale nei luoghi pubblici,
come gli alberghi, i bar, le sale di qualsiasi tipo di associazione dichiarata di pubblica utilità e in qualsiasi altro luogo
pubblico o privato. È altresì vietata l’installazione di tali giochi».
13.
L’art. 3 della medesima legge, intitolato «Imprese di prestazione di servizi Internet», così recita:
«L’installazione e la gestione di computer in locali adibiti alla prestazione di servizi Internet non sono assoggettate al
divieto di cui all’art. 2. Tuttavia, è vietato l’uso di giochi su tali computer, indipendentemente dal metodo impiegato.
La gestione di un’impresa di prestazione di servizi Internet è assoggettata al rilascio di un’autorizzazione speciale da parte
del comune in cui si trovano i locali dell’impresa e, se essa è gestita su un’imbarcazione, da parte dell’autorità portuale
del porto di partenza. Al momento della prima applicazione del presente provvedimento, l’impresa deve essere munita di tale
autorizzazione, entro il termine di tre mesi a partire dall’entrata in vigore della presente legge».
14.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 3037/2002, intitolato «Sanzioni penali»:
«1. Chiunque sfrutta o gestisce i centri o altri luoghi di cui all’art. 2, n. 1, in cui sono utilizzati o installati giochi vietati
in forza delle disposizioni degli articoli precedenti, sarà punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
tre mesi e con un’ammenda non inferiore a EUR 5 000. I recidivi saranno puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno e con un’ammenda compresa tra EUR 25 000 e EUR 75 000. Il tribunale ordinerà anche il sequestro degli
apparecchi da gioco.
[…]»
II –
Origine della controversia
A –
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia
15.
Al punto 1 del dispositivo della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, la Corte ha dichiarato e statuito quanto segue:
«Introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste
dagli artt. 4 e 5 della stessa legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico,
compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Repubblica ellenica è venuta
meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché dell’art. 8 della [direttiva 98/34]».
B –
Il procedimento precontenzioso
16.
Interrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 dicembre 2006 sullo stato di esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, la Repubblica
ellenica ha risposto a tale richiesta con lettera del 12 febbraio 2007. In detta lettera, le autorità elleniche non hanno
fornito alcuna informazione concreta in merito alla modifica della normativa nazionale in esame al fine di conformarsi alla
sentenza della Corte. Per contro, tale Stato membro ha sottolineato la gravità e la complessità della questione, affermando
che i ministeri competenti collaboravano per adottare una normativa accettabile, conforme al diritto comunitario e al principio
di proporzionalità.
17.
Il 23 marzo 2007 la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Repubblica ellenica non aveva adottato i provvedimenti necessari a conformarsi
alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida in conformità dell’art. 228,
n. 2, CE.
18.
Poiché la Repubblica ellenica non ha risposto a tale lettera, il 29 giugno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a tale Stato membro
un parere motivato che la invitava ad adottare, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere, i
provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione di tale sentenza.
19.
Dato che la Repubblica ellenica non ha né risposto al parere né notificato un qualsiasi provvedimento legislativo volto a
conformarsi alla detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la Repubblica ellenica abbia omesso di garantire l’esecuzione
della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia e, in data 10 marzo 2008, ha proposto il presente ricorso.
III –
Il procedimento dinanzi alla Corte e gli sviluppi verificatisi nel corso di esso
20.
Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] invita, in sostanza, la Corte a dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
21.
Essa chiede alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE e dell’art. 8 della
direttiva 98/34;
– condannare la Repubblica ellenica a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di un importo di EUR 31 798,80 per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione di tale sentenza, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa
fino al giorno in cui sarà data completa attuazione alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia;
– condannare la Repubblica ellenica a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma forfettaria di EUR 9 636 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, a decorrere dal giorno in cui è stata pronunciata tale sentenza
e fino al giorno in cui sarà data completa attuazione alla detta sentenza (ove ciò avvenga prima che sia pronunciata la sentenza
nella presente causa) o fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (ove in tale momento non sia
ancora stata completamente eseguita la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia), e
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
22.
Nel controricorso, la Repubblica ellenica invita la Corte a respingere il ricorso e a condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23.
Dagli atti risulta che la Repubblica ellenica ha risposto al parere motivato in data 12 marzo 2008, ossia due giorni dopo
la presentazione del presente ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Essa indica alla [OSCURATO:PERSONA] che è stato convocato un comitato
di redazione legislativa al fine di elaborare il progetto di legge di modifica.
24.
Emerge inoltre dal dibattimento svoltosi nel corso dell’udienza che la Repubblica ellenica avrebbe inviato alla [OSCURATO:PERSONA]
nel mese di maggio 2008 un primo progetto di legge di modifica, in conformità dell’art. 8 della direttiva 98/34. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe quindi formulato delle osservazioni in un parere motivato in data 1° agosto 2008, al quale la Repubblica ellenica
non avrebbe risposto. Per contro, si sarebbe tenuta una riunione tra le parti ad Atene durante il mese di dicembre 2008.
25.
Il rappresentante della Repubblica ellenica ha altresì indicato che il governo dovrebbe approvare entro breve tempo un nuovo
progetto di legge di modifica, prima di comunicarlo alla [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame delle relative disposizioni ai sensi
dell’art. 8 della direttiva 98/34. Al termine di tale procedura, tale progetto dovrebbe quindi essere oggetto di una votazione
in Parlamento, al fine della sua adozione.
IV –
Sull’inadempimento
A –
Argomenti delle parti
26.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, al momento della proposizione del ricorso, la Repubblica ellenica non aveva notificato alcun provvedimento
legislativo volto ad eseguire la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia. [OSCURATO:PERSONA] chiede pertanto alla Corte di dichiarare
l’inadempimento e di condannare la Repubblica ellenica al versamento di una penalità e di una somma forfettaria.
27.
La Repubblica ellenica non contesta l’inadempimento. Essa sostiene, tuttavia, che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere
respinto in quanto l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia dovrebbe avvenire entro la fine del presente procedimento.
In ogni caso, la Repubblica ellenica fa valere che le sanzioni pecuniarie devono essere ridotte al fine di tenere conto della
gravità dei problemi sociali ed economici che hanno giustificato l’adozione della normativa nazionale in esame.
B –
Valutazione
28.
L’art. 228 CE non precisa il termine entro il quale deve avere luogo l’esecuzione di una sentenza. Ciò nondimeno, come ha
recentemente ricordato la Corte nella sentenza 9 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
5
), l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente
e conclusa entro termini il più possibile ristretti (
6
).
29.
Secondo la Corte, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca
alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (
7
).
30.
Nel presente caso è evidente che, alla data in cui è scaduto il termine di due mesi fissato nel parere motivato del 29 giugno
2007, il termine entro il quale avrebbe dovuto essere garantita l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, che
richiedeva la modifica della normativa nazionale di cui trattasi in conformità degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché 8 della
direttiva 98/34, era ampiamente scaduto, dato che erano trascorsi quasi dieci mesi dalla pronuncia di tale sentenza.
31.
Per di più, pare che alla scadenza di tale termine la Repubblica ellenica non avesse adottato alcun provvedimento necessario
all’esecuzione della detta sentenza. Infatti, risulta dal dibattimento svoltosi durante l’udienza che il primo provvedimento
conseguente adottato per l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto
nel mese di maggio 2008.
32.
Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che, come ammette del resto essa stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
V –
Sulle sanzioni pecuniarie dell’inadempimento
33.
Poiché si è constatato che la Repubblica ellenica non si è conformata alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, la Corte può
condannarla al versamento di una penalità e/o di una somma forfettaria, ai sensi dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE.
34.
Tale procedura ha lo scopo di indurre lo Stato membro inadempiente a dare esecuzione ad una sentenza per inadempimento, garantendo
con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario.
35.
La penalità ha natura sostanzialmente coercitiva. Essa mira ad esercitare sullo Stato membro che non ottempera all’obbligo
di eseguire una sentenza per inadempimento una pressione economica al fine di indurlo a porre fine, quanto prima, all’inadempimento
accertato. La Corte condanna quindi uno Stato membro a versare una penalità quando quest’ultimo continua a non dare esecuzione
alla sentenza che ha inizialmente accertato il suo inadempimento.
36.
L’imposizione di una somma forfettaria si basa piuttosto sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli
obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento è perdurato
per un lungo periodo dopo la sentenza che l’ha inizialmente accertato.
37.
Ai sensi di una costante giurisprudenza, la Corte fissa l’importo della penalità o della somma forfettaria in modo tale che
esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’inadempimento accertato, nonché alla capacità
finanziaria dello Stato membro interessato (
8
).
38.
Come ha rilevato la Corte nella sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
9
), non è escluso il cumulo di tali due tipi di sanzioni, in particolare qualora l’inadempimento sia perdurato a lungo e tenda
a persistere.
39.
In ogni caso, spetta alla Corte valutare l’opportunità di imporre una sanzione pecuniaria e scegliere la sanzione più adatta
alle circostanze del caso. A tale riguardo, la Corte ha ricordato più volte che essa non è vincolata al metodo di calcolo
delle sanzioni pecuniarie fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione 13 dicembre 2005 (
10
), dato che questo costituisce soltanto una base di riferimento utile (
11
).
A –
Sull’imposizione di una penalità
1. Argomenti delle parti
40.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica ellenica una penalità di un importo di EUR 31 798,80 per
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, a decorrere dal giorno della pronuncia della
sentenza nella presente causa fino al giorno in cui la prima sentenza sarà stata completamente eseguita.
41.
A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sul metodo di calcolo che ha esposto nella sua comunicazione del 2005. Tale importo
giornaliero deriva, come prevede detto metodo di calcolo, dalla moltiplicazione di un importo forfettario di base di EUR 600
per un coefficiente di gravità dell’infrazione, in questo caso fissato a 11 su una scala da 1 a 20, per un coefficiente di
durata dell’infrazione, nella fattispecie fissato a 1,1 su una scala da 1 a 3, e per un fattore «n», funzione della capacità
finanziaria di ogni Stato membro, fattore che è fissato a 4,38 per la Repubblica ellenica.
42.
Per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la normativa nazionale in esame viola tre delle
quattro libertà fondamentali del [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene, inoltre, che le autorità elleniche sono venute meno agli obblighi
ad esse incombenti in forza dell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 e che, per di più, non hanno pienamente
cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase precontenziosa del procedimento avviato ai sensi dell’art. 228 CE. [OSCURATO:PERSONA]
propone quindi un coefficiente di gravità di 11 (su una scala da 1 a 20).
43.
La Repubblica ellenica sostiene che tale coefficiente di gravità è estremamente elevato e che non dovrebbe essere superiore
a 4. A tale riguardo, la convenuta fa valere che l’inadempimento riguardava soltanto un limitato settore di attività, che
la normativa nazionale di cui trattasi era applicata senza discriminazione e che, inoltre, essa costituiva la soluzione più
adeguata per far fronte ai problemi economici e sociali causati dalla gestione malsana e incontrollata dei giochi, cosicché
era giustificata da motivi imperativi d’interesse pubblico. Infine, la Repubblica ellenica sostiene che il coefficiente di
gravità proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] viola il principio di proporzionalità. Essa si basa, al riguardo, su un raffronto tra la
propria situazione e quella degli altri Stati membri condannati in altre cause ai sensi dell’art. 226 CE.
44.
Riguardo alla durata dell’inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] indica che essa è di undici mesi, dalla pronuncia della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia sino al giorno in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
45.
La Repubblica ellenica fa valere che tale coefficiente dev’essere ridotto a un tasso minimo. Essa sostiene che l’inadempimento
comincia in realtà allo scadere del termine di tre mesi fissato nella lettera 11 dicembre 2006, nella quale la [OSCURATO:PERSONA]
ha richiesto informazioni alle autorità elleniche sullo stato di esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia. Inoltre,
la Repubblica ellenica fa riferimento alla durata dell’inadempimento commesso dalla Repubblica francese, nella causa che ha
dato luogo alla citata sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, che si sarebbe protratto molto più a lungo e il cui coefficiente
di durata era di 3 (
12
).
2. Valutazione
46.
Rispetto alla natura dell’inadempimento in esame, che perdura a tutt’oggi, penso che il versamento di una penalità costituisca
lo strumento più adatto alle circostanze della presente causa.
47.
Come ho indicato, la penalità deve permettere di garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente
accertato un inadempimento al diritto comunitario. L’importo di questa dev’essere deciso in funzione del grado di persuasione
necessario perchè lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento (
13
).
48.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la Corte fissa tale importo in modo che la penalità sia, da una parte, adeguata
alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro
interessato (
14
).
49.
Ispirandosi ampiamente ai criteri e alle variabili matematiche elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione del 2005,
la Corte prende quindi in considerazione il grado di gravità dell’infrazione, la sua durata e la capacità finanziaria dello
Stato membro di cui trattasi. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte tiene altresì in conto delle conseguenze dell’omessa
esecuzione della sentenza della Corte sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato
a conformarsi ai suoi obblighi (
15
).
50.
In primo luogo, riguardo alla gravità dell’infrazione e, in particolare, alle conseguenze della mancata esecuzione della citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia sugli interessi privati e pubblici, penso che il persistente inadempimento della Repubblica ellenica
presenti un particolare grado di gravità, e questo per due ragioni.
51.
Da un lato, come ha dichiarato la Corte in tale sentenza, la normativa nazionale in esame viola il principio della libertà
di circolazione delle merci nonché i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento in seno
all’Unione europea, ossia tre delle quattro libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA].
52.
Tale normativa comporta una diminuzione del volume delle importazioni dei giochi che sono legalmente fabbricati e commercializzati
negli altri Stati membri. Una tale normativa può inoltre rendere più difficile, o addirittura impedire, l’offerta dei servizi
di gestione di apparecchi da gioco da parte dei prestatori stabiliti negli altri Stati membri e può, in fin dei conti, dissuadere
gli operatori economici originari di tali Stati dallo stabilirsi in Grecia.
53.
È evidente che, omettendo di eseguire la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, la Repubblica ellenica pregiudica in modo rilevante
gli interessi pubblici e, in ogni caso, gli interessi privati degli importatori dato il carattere molto esteso del divieto
in esame.
54.
Dall’altro lato, l’inadempimento è, a mio parere, tanto più grave in quanto la Repubblica ellenica, come emerge dal dibattimento
svoltosi nel corso dell’udienza, non ha sospeso l’applicazione della propria normativa, il che ha comportato la condanna degli
operatori economici a sanzioni pecuniarie e a pene restrittive della libertà.
55.
Infine, tale inadempimento dell’obbligo più specifico di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i progetti di regole tecniche, di cui
all’art. 8 della direttiva 98/34, deve considerarsi grave, dato che il rispetto di tale obbligo specifico costituiva un requisito
necessario al fine di realizzare pienamente gli obiettivi perseguiti dalla detta direttiva.
56.
Alla luce di tali elementi, il coefficiente di gravità di 11 (su una scala da 1 a 20), adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], non sembra
derivare da un errore di valutazione.
57.
In secondo luogo, riguardo al coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, constato che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato
tale coefficiente su una base di 1,10 al mese, prendendo in considerazione la data in cui è stata pronunciata la citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia, ossia il 26 ottobre 2006, e la data in cui essa ha deciso di proporre il presente ricorso, vale a dire,
stando alle sue memorie, il 17 ottobre 2007.
58.
Orbene, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la durata dell’infrazione dev’essere valutata tenendo conto del momento
in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla [OSCURATO:PERSONA] (
16
). Ad ogni modo, ricordo che la Corte non è vincolata dalla scala da 1 a 3 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (
17
).
59.
Nella presente causa, rilevo che l’inadempimento della Repubblica ellenica perdura da 27 mesi, dato che la citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia è stata pronunciata il 26 ottobre 2006 e che l’udienza nella presente causa si è svolta il 29 gennaio 2009.
Come ha riconosciuto il rappresentante della Repubblica ellenica nel corso dell’udienza, l’esecuzione di tale sentenza si
poteva effettivamente realizzare in un termine più breve.
60.
Mi sembra, infatti, che l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia richiedesse soltanto di una modifica assai modesta
della normativa nazionale in esame, in quanto occorreva soprattutto delimitare l’ambito di applicazione di tale normativa
ai giochi ricreativi potenzialmente convertibili in giochi d’azzardo.
61.
Alla luce di tali elementi, ritengo che un coefficiente di 1,1 sia appropriato per rendere conto della durata dell’infrazione.
62.
In terzo luogo, riguardo alla proposta della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nel moltiplicare un importo di base per un coefficiente
basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro interessato e sul numero di voti di cui quest’ultimo dispone in seno
al Consiglio dell’Unione europea, la Corte ha ripetutamente deciso che si tratta di una maniera adeguata di tener conto della
capacità finanziaria di tale Stato membro, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (
18
). Nella fattispecie, il coefficiente fissato per la Repubblica ellenica nella comunicazione del 2005 è di 4,38.
63.
Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di moltiplicare i coefficienti di gravità, di durata e di capacità finanziaria
dello Stato membro per l’importo di base di EUR 600, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA] (
19
).
64.
Date le considerazioni che precedono, la moltiplicazione dell’importo di base di EUR 600 per i coefficienti fissati a 11 per
la gravità dell’infrazione, a 1,1 per la sua durata e a 4,38 per la capacità finanziaria della Repubblica ellenica porta,
nella fattispecie, ad un importo di EUR 31 798,80 per ogni giorno di ritardo.
65.
In quarto luogo, riguardo alla periodicità della penalità, penso che tale penalità debba essere inflitta su base giornaliera,
considerato che l’inadempimento in esame è relativo all’esecuzione di una sentenza della Corte che implica l’adozione di un
progetto di legge di modifica (
20
).
66.
Tenuto conto del complesso di tali elementi, propongo alla Corte di condannare la Repubblica ellenica a versare alla [OSCURATO:PERSONA],
sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 798,80 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione
dei provvedimenti necessari a garantire la piena esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, a decorrere dal giorno
della pronuncia della sentenza nella presente causa fino alla completa esecuzione della prima sentenza.
B –
Sull’imposizione di una somma forfettaria
1. Argomenti delle parti
67.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica ellenica una somma forfettaria di EUR 9 636 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, a decorrere dal giorno in cui tale sentenza è stata pronunciata
e fino al giorno in cui detta sentenza sarà stata completamente eseguita o fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza
nella presente causa (ove in tale momento la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia non sia ancora stata completamente eseguita).
68.
Tale importo giornaliero risulta dalla moltiplicazione di un importo di base di EUR 200 per il coefficiente di gravità dell’infrazione,
in questo caso fissato a 11 su una scala da 1 a 20, e per il fattore «n», funzione della capacità finanziaria della Repubblica
ellenica e fissato a 4,38.
69.
[OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’importo totale della somma forfettaria che propone di infliggere alla Repubblica ellenica
ammonta a EUR 3 420 780. Tale importo risulta dalla moltiplicazione dell’importo giornaliero della somma forfettaria, ossia
EUR 9 636, per il numero di giorni intercorsi tra la data in cui è stata pronunciata la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
ossia il 26 ottobre 2006, e la data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso, vale a dire il 17 ottobre
2007, ossia 355 giorni.
70.
La Repubblica ellenica sostiene di non dover essere condannata al pagamento di una somma forfettaria, dato che tale sanzione
pecuniaria punisce il comportamento passato dello Stato membro. A suo parere, l’importo della somma forfettaria proposto dalla
[OSCURATO:PERSONA] è sproporzionato rispetto alla gravità e alla durata dell’infrazione ed eccessivo considerando, segnatamente,
il carattere problematico della normativa dei giochi in Grecia.
2. Valutazione
71.
Come ho indicato, la somma forfettaria mira a sanzionare l’inadempimento commesso da uno Stato membro tenendo conto delle
conseguenze generate da tale inadempimento e della sua durata. Essa mira inoltre a prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni
del diritto comunitario.
72.
L’imposizione di una somma forfettaria non è automatica e il calcolo di questa non dipende né da una formula matematica precisa
né da un elenco di criteri predeterminati, come può avvenire quando la Corte calcola l’importo della penalità.
73.
La giurisprudenza offre ciò nondimeno qualche indicazione sui criteri o sulle circostanze da considerare per determinare l’importo
della somma forfettaria.
74.
Nella recente sentenza 9 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, già citata, la Corte ha precisato che l’imposizione di una somma
forfettaria «in ciascun caso di specie (…) deve rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono
sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato» (
21
).
75.
In quella causa, per calcolare la somma forfettaria imposta alla Repubblica francese, la Corte ha tenuto conto delle seguenti
circostanze:
– il comportamento adottato dalla Repubblica francese in merito ai suoi obblighi comunitari nell’ambito specifico degli organismi
geneticamente modificati; a tale riguardo, la Corte ha rilevato che tale Stato membro ha reiterato tale tipo di comportamento
illegittimo in tale specifico settore;
– la durata della persistenza dell’inadempimento decorrente dalla pronuncia della sentenza che ha accertato l’inadempimento;
a tale riguardo, la Corte ha esaminato se il ritardo poteva essere giustificato, e
– la gravità dell’inadempimento; a tale riguardo la Corte ha tenuto conto dell’impatto del comportamento illegittimo sugli interessi
pubblici e privati in questione (
22
).
76.
Nella presente causa, mi pare che l’imposizione di una somma forfettaria si giustifichi principalmente in considerazione della
gravità dell’infrazione.
77.
Infatti, come ho indicato, il comportamento della Repubblica ellenica pregiudica, in modo rilevante, gli interessi pubblici
e, in ogni caso, gli interessi privati degli operatori economici, dato che la normativa nazionale in esame viola tre delle
quattro libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale inadempimento è, a mio parere, tanto più grave in quanto la Repubblica
ellenica non ha sospeso l’applicazione di tale normativa, e questo ha comportato, e comporta tuttora, la condanna degli operatori
economici a sanzioni pecuniarie e a pene restrittive della libertà.
78.
Per quanto riguarda la durata della persistenza dell’inadempimento dalla pronuncia della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
la Repubblica ellenica ha riconosciuto il proprio ritardo nell’esecuzione di tale sentenza ed ha indicato che un tale adeguamento
avrebbe potuto realizzarsi più rapidamente.
79.
Gli argomenti dedotti dalle autorità elleniche secondo i quali tale ritardo sarebbe giustificato data la sensibilità della
materia e il turbamento che causerebbe, in Grecia, una completa liberalizzazione dei giochi non mi sembrano ricevibili, in
quanto nessun elemento di causa consente di distinguere la particolare situazione della Repubblica ellenica rispetto agli
altri Stati membri. Ricordo inoltre che, ai sensi di una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni,
prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto
comunitario (
23
).
80.
Infine, riguardo al comportamento della Repubblica ellenica, mi sembra che tale Stato membro abbia dato prova di un comportamento
abbastanza passivo fino all’avvio della fase precontenziosa del presente procedimento. Infatti, soltanto due giorni dopo la
proposizione del presente ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA], ossia il 12 marzo 2008, la Repubblica ellenica ha indicato che
era stato convocato un comitato di redazione legislativa per l’elaborazione di un progetto di legge di modifica.
81.
Tenuto conto del complesso dei suddetti elementi, ritengo che la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una somma
forfettaria di EUR 2 milioni costituisca una valutazione equa delle circostanze del caso di specie.
VI –
Sulle spese
82.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, ritengo che la Repubblica ellenica, rimasta soccombente,
debba essere condannata alle spese.
VII –
Conclusione
83.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di modificare gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce
un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico
ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente
agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio
1998, 98/48/CE, non ha attuato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑65/05, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
comporta e di conseguenza è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE;
– condannare la Repubblica ellenica a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità
europea», una penalità di EUR 31 798,80 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari a garantire
la completa esecuzione della sentenza citata a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa
fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza citata;
– condannare la Repubblica ellenica a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità
europea», una somma forfettaria di EUR 2 milioni;
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Causa C‑65/05 (Racc. pag. I‑10341).
3
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37),
come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18, in prosieguo:
la «direttiva 98/34»).
4
– FEK A’ 174/30.7.2002.
5
– Causa C‑121/07 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
6
– Punto 21 e giurisprudenza ivi citata.
7
– Punto 22 e giurisprudenza ivi citata.
8
– V., a tale riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
9
– Causa C‑304/02 (Racc. pag. I‑6263).
10
– Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione dell’articolo 228 del [OSCURATO:PERSONA] CE [SEC(2005) 1658, in prosieguo: la «comunicazione
del 2005»].
11
– V., in tale senso, sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 103 e giurisprudenza ivi citata).
12
– Punto 108.
13
– V., in tal senso, sentenza 14 marzo 2006, causa C‑177/04, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑2461, punto 60 e giurisprudenza
ivi citata).
14
– Ibidem (punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
15
– Ibidem (punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
16
– Ibidem (punto 71).
17
– Idem.
18
– V., segnatamente, sentenza 14 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
19
– V., segnatamente, sentenza 10 gennaio 2008, causa C‑70/06, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑1, punto 50), nella quale
la Corte ha approvato l’utilizzo dell’importo di base di EUR 600, come stabilito nella comunicazione del 2005.
20
– Ibidem (punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
21
– Punto 62.
22
– V., altresì, sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 114).
23
– V., a tale riguardo, sentenza 9 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 72 e giurisprudenza ivi citata).