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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 26405/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Rossi, che si è associato alle richieste del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 5, n. 27760 del 2023 - della sentenza della medesima Corte di appello del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Incalci per il reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile.

Questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha annullato la sentenza del 7 maggio 2021 della Corte di appello in conseguenza dell'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Pubblico ministero.

In particolare, le conclusioni erano state comunicate al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], mediante un messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di pertinenza di diverso omonimo professionista, mentre il difensore dell'imputato era contattabile all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

Questa Corte di cassazione ha ritenuto la sentenza affetta da una nullità generale di natura intermedia che non risultava in alcun modo sanata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che anche il giudice del rinvio ha omesso di comunicare al proprio difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale e il dispositivo della sentenza di appello, che anche questa volta sono stati trasmessi all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] anziché all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , ed eccepisce la nullità della sentenza di appello, sulla base dei principi già affermati da questa Corte di cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio.

3. La trattazione del ricorso è stata dapprima assegnata alla Settima Sezione penale che, all'udienza del 31 gennaio 2023, ha disposto la sua trasmissione a questa Quinta Sezione penale.

La parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte e ha chiesto l'accoglimento del ricorso eccependo, tra l'altro, la estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello non ha comunicato la requisitoria scritta del Procuratore generale al difensore dell'imputato, poiché la comunicazione è stata inviata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , diverso da quello t di pertinenza del difensore dell'imputato.

All'omissione della comunicazione consegue l'omessa sanatoria del vizio che aveva determinato l'annullamento con rinvio della precedente sentenza del 7 maggio 2021; anche la sentenza impugnata in questa sede, quindi, risulta affetta da una nullità generale di natura intermedia concernente l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che non risulta sanata.

2. La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di cassazione di rilevare, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 25 gennaio 2023, come affermato dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La estinzione del reato per prescrizione, tuttavia, non travolge le statuizioni civili della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall'art. 578, comma 2, cod. proc. pen.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; la medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione, ai soli effetti civili, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Incalci avverso la sentenza di primo grado.

Deve essere rimessa al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese processuali tra le parti private.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Rossi, che si è associato alle richieste del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 5, n. 27760 del 2023 - della sentenza della medesima Corte di appello del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Incalci per il reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. Questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha annullato la sentenza del 7 maggio 2021 della Corte di appello in conseguenza dell'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Pubblico ministero. In particolare, le conclusioni erano state comunicate al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], mediante un messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di pertinenza di diverso omonimo professionista, mentre il difensore dell'imputato era contattabile all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . Questa Corte di cassazione ha ritenuto la sentenza affetta da una nullità generale di natura intermedia che non risultava in alcun modo sanata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che anche il giudice del rinvio ha omesso di comunicare al proprio difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale e il dispositivo della sentenza di appello, che anche questa volta sono stati trasmessi all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] anziché all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , ed eccepisce la nullità della sentenza di appello, sulla base dei principi già affermati da questa Corte di cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio. 3. La trattazione del ricorso è stata dapprima assegnata alla Settima Sezione penale che, all'udienza del 31 gennaio 2023, ha disposto la sua trasmissione a questa Quinta Sezione penale. La parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte e ha chiesto l'accoglimento del ricorso eccependo, tra l'altro, la estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello non ha comunicato la requisitoria scritta del Procuratore generale al difensore dell'imputato, poiché la comunicazione è stata inviata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , diverso da quello t di pertinenza del difensore dell'imputato. All'omissione della comunicazione consegue l'omessa sanatoria del vizio che aveva determinato l'annullamento con rinvio della precedente sentenza del 7 maggio 2021; anche la sentenza impugnata in questa sede, quindi, risulta affetta da una nullità generale di natura intermedia concernente l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che non risulta sanata. 2. La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di cassazione di rilevare, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 25 gennaio 2023, come affermato dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La estinzione del reato per prescrizione, tuttavia, non travolge le statuizioni civili della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall'art. 578, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; la medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione, ai soli effetti civili, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Incalci avverso la sentenza di primo grado. Deve essere rimessa al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese processuali tra le parti private. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione dell
Sentenza Cassazione n. 26405/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris