CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 16782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2018 ORDINANZA sul ricorso 22184/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2018 del TRIBUNALE di IVREA, pubblicata i Sez. I- RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 il 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha evocato in giudizio, avanti al Giudice di pace di Ivrea, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamentando che quest'ultima avesse proceduto al pagamento di un assegno non trasferibile per l'importo di euro 3.800,00, a un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo. La convenuta, costituita in giudizio, è stata condannata al pagamento della somma di euro 3.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. — In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Tribunale di Ivrea ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova liberatoria atta ad escludere la responsabilità della medesima; ha ritenuto, in particolare, che l'operazione avrebbe dovuto ingenerare sospetto nella banca negoziatrice, avendo particolarmente riguardo sia alla distanza tra il luogo di residenza del possessore del titolo — risultante dalla patente di guida — e il luogo in cui il detto soggetto aveva inteso aprire il conto corrente e versare l'assegno, sia all'apparente assenza, sul documento di identità esibito, della firma del soggetto cui il documento stesso era riferito. Ha poi affermato che l'avvenuta spedizione dell'assegno a mezzo del servizio postale, ma senza l'adozione di particolari cautele (come ad esempio l'uso del servizio di posta raccomandata o assicurata) non si poneva in rapporto di efficienza causale col danno. 3. — Ricorre per cassazione, con quattro motivi, Poste italiane. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I - RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, 1992 c.c. e alla I. n. 445/2000 e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che la fonte della responsabilità della banca negoziatrice trae origine dall'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo e che nella materia non trova deroga la disciplina generale che governa l'imputazione della responsabilità del debitore in base al criterio della colpa. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c. e all'art. 43 I. ass.; oppone pure l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo era stato inviato per posta ordinaria. Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio. Il ricorrente contesta che il danno occorso possa qualificarsi in re ipsa e lamenta che il Tribunale abbia accordato il risarcimento di un pregiudizio meramente potenziale. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.1224 c.c.. La sentenza impugnata è censurata per non aver preso in esame la doglianza formulata con riguardo alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria. 2. — E' fondato il primo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di Sez. I- RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). In passato la stessa Corte ha avuto modo di evidenziare come l'osservanza dell'obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, non possa essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma vada verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303) e si è aggiunto che di tali accertamenti deve darsi conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173). Più di recente si è nondimeno avvertito che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma «elastica», da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107). Si è poi precisato che la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo va valutata non solo in relazione all'attività di Sez. I- RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 / controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 14 aprile 2021, n. 9842; nel medesimo senso, nella sostanza, Cass. 14 maggio 2021, n. 13152, secondo cui l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, dovendo investire anche la valutazione di eventuali circostanze «extracartolari» anomale). Gli enunciati da ultimo richiamati sono da condividere: essi costituiscono espressione di quell'indirizzo, oramai maggioritario presso questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità, allorché si occupa di clausole generali, non vede limitato il proprio sindacato al profilo motivazionale in fatto, essendo investito dell'interpretazione giuridica della norma. Come è stato osservato, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori Cass. Sez. U.22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione,). Ciò detto, deve escludersi, in linea di principio, che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di Sez. I - RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — per il sol fatto che questa sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], l'identificazione di tale soggetto deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto ad adottare particolari cautele ove il possessore del documento, che intenda accendere un conto corrente e negoziare l'assegno di cui risulta beneficiario, sia anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in cui queste ultime operazioni debbano compiersi. E ciò in quanto la distanza tra i due luoghi è priva di attitudine inferenziale ai fini che qui interessano: soccorre, al riguardo, non solo il dato mutuato dalla semplice osservazione di quanto si verifica normalmente nel mondo reale, ma la stessa circostanza, ricavata dalla legge (art. 43 c.c.) per cui possono configurarsi differenti tipi di relazione tra la persona e il territorio, venendo in questione, al riguardo, non solo la residenza (che è il luogo in cui la persona dimora abitualmente), ma anche il domicilio (che è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi): sicché è la stessa disciplina normativa a sconfessare il rilievo assorbente conferito dal Tribunale alla residenza. Né la negligenza dell'operatore della banca poteva correlarsi al dato dell'assenza sul documento di riconoscimento, della Sez. I - RG 22184/2018 carriera di consiglio 22.3.2022 6 sottoscrizione del suo titolare: anzitutto, detta evenienza è oggetto di una mera congettura, essendosi il Tribunale limitato a rilevare che «la firma sembra mancante»; in secondo luogo, tale apparente carenza non è nemmeno correlata sul piano logico al tema della contraffazione del documento, giacché la sentenza impugnata non assume che la patente di guida esibita dal possessore del titolo dovesse ritenersi falsa in quanto mancante della detta sottoscrizione (affermazione, quest'ultima, che, del resto, sarebbe risultata ben poco comprensibile, non potendosi certo escludere l'autenticità del documento di identità che si mostri privo di quella firma). In conclusione, dunque, il Tribunale ha individuato standard di comportamento non rientranti nella diligenza cui la banca avrebbe dovuto conformarsi, giusta l'art. 1176, comma 2, c.c.. 3. — E' fondato pure il secondo mezzo. Deve ribadirsi, al riguardo, il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). [OSCURATO:PERSONA] di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di Sez. I- RG 22184/2018 camera di consiglio 22.3.2022 7 rilievo sul piano della causalità del danno occorso. 4. — Il terzo e il quarto motivo, che investono il tema del quantum, restano assorbiti. 5. — In accoglimento del primo e del secondo mezzo la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit