CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 dicembre 2025
Cassazione n. 34943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3598/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.1232/2023 depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevata la mancata accettazione della rinuncia da parte del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 3598/2024 Numero sezionale 914/2025 Numero di raccolta generale 34943/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente accettante, mentre, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., può provvedersi sulle spese riguardo al rapporto processuale fra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e le spese possono compensarsi per tre quarti, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione al [OSCURATO:PERSONA] di un quarto delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.300,00 oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3598/2024 Numero sezionale 914/2025 Numero di raccolta generale 34943/2025 Data pubblicazione 31/12/2025