Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15225/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RIEWIDThl FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Innocente; ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo B) dell'imputazione in quello di furto, nonché l'omessa motivazione in ordine alla richiesta assolutoria dal reato di cui al capo A) dell'imputazione (art. 493 ter cod. pen.), non sono consentiti in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per mancata conoscenza del processo da parte delle imputate, è inammissibile in quanto non proposto come motivo di appello e comunque è manifestamente infondato poiché, come osservato dalla Corte di merito, le imputate risultano essere state a piena conoscenza del processo posto che "nominarono un difensore di fiducia regolarmente presente all'udienza preliminare nella quale fu disposto il rinvio a giudizio delle stesse (sì veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RIEWIDThl FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Innocente; ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo B) dell'imputazione in quello di furto, nonché l'omessa motivazione in ordine alla richiesta assolutoria dal reato di cui al capo A) dell'imputazione (art. 493 ter cod. pen.), non sono consentiti in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per mancata conoscenza del processo da parte delle imputate, è inammissibile in quanto non proposto come motivo di appello e comunque è manifestamente infondato poiché, come osservato dalla Corte di merito, le imputate risultano essere state a piena conoscenza del processo posto che "nominarono un difensore di fiducia regolarmente presente all'udienza preliminare nella quale fu disposto il rinvio a giudizio delle stesse (sì veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pr
Sentenza Cassazione n. 15225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris