Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43787/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze di data 28 settembre 2021 che, in riforma della assoluzione formulata dal Tribunale della stessa città, li aveva condannati alle pene di giustizia per i reati di tentata estorsione ai danni di un operatore di centro commerciale nonché (il solo Buica) per il reato di lesioni ai danni di un addetto alla sicurezza all'interno dello stesso complesso commerciale.

Secondo l'accusa, i tre imputati (un quarto era stato definitivamente assolto dalla Corte fiorentina) facevano parte di una banda di giovani di etnia rom che nel parcheggio del centro commerciale IKEA di Firenze era dedita al riordino dei carrelli lucrando la nnonetina necessaria per lo sblocco.

Avvicinati da un operatore che gli intimava di allontanarsi, lo minacciavano per dissuaderlo; all'intervento di un addetto della sicurezza, lo aggredivano provocandogli lesioni.

Avverso la decisione di condanna hanno presentato ricorso i tre imputati per i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] con motivo unico lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove (art.192 cod. proc. pen.).

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidano il proprio ricorso congiunto a tre motivi.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza/erronea applicazione dell'art.131 bis c.p..

Con il secondo motivo lamentano contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione (art.606 lett. e cod. proc. pen.) per essere la condanna basata su una presunzione non provata ed apodittica (quella per cui "il cliente IKEA risparmia sui centesimi").

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta infondatezza della motivazione, errore di persona, mancanza dell'elemento soggettivo, assenza di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco, non commissione del fatto, mancanza di motivazione.

Manca la prova che i due imputati abbiano concorso nel reato.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Procuratore Generale hanno inviato memorie a sostegno delle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo in cui si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché con esso in sostanza la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto al fine di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito.

Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto.

Peraltro, la sentenza di appello è immune dai vizi motivazionali contestati poiché fornisce adeguata illustrazione dei motivi posti a fondamento della ricostruzione fattuale, evidenziando i criteri che hanno portato all'identificazione del Danut (colui che ha spinto la persona offesa provocandone la caduta e quindi le lesioni) e fornendo la corretta interpretazione giuridica della condotta valorizzando la funzione intrinsecamente ed implicitamente intimidatoria dell'accerchiamento da parte del gruppo di giovani questuanti. 1.2 Il ricorso per cassazione di Ciuraru e Doina è una confusa esposizione di doglianze in cui è difficile individuare l'oggetto della critica di legittimità.

Nel primo motivo sono inseriti eterogenei profili di lagnanza, appena enunciati, non approfonditi e lasciati incompiuti, così da rendere incomprensibile persino la causa petendi.

Ancor prima, nell'intestazione si fa riferimento solamente alla errata applicazione dell'art.131 bis c.p. ma poi nella parte argomentativa tale aspetto non viene più menzionato.

Nella parte argomentativa, per contro, si accenna ad una pluralità di questioni (dalla contestazione della ritenuta particolare gravità del fatto, alla inoffensività della condotta, alla mancata individuazione degli imputati, all'entità del profitto) senza mai affrontarle e senza enucleare alcun profilo di illegittimità ex art.606 cod. proc. pen..

In particolare sull'inoffensività della condotta e sulla modestia del profitto, l'argomento rimane assertivo e non articolato; a ciò si aggiunge che il motivo non pare cogliere che l'azione estorsiva oggetto dell'imputazione non fu quella a danno dei clienti del centro commerciale (da cui si sarebbe potuta trarre il profitto rappresentato dalla mancia) quanto la condotta posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], accerchiato dai giovani per dissuaderlo dall'intervenire in favore dei clienti che si erano lamentati della loro presenza.

Il motivo è pertanto generico poiché incompleto, di difficile comprensione e privo di specifica richiesta, pertanto in violazione dei requisiti minimi per soddisfare gli standard imposti dall'art.581 (tutte le lettere) cod. proc. pen..

E' stato condivisibilmente affermato che <<è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 2, sent. n. 29607 del 14/05/2019 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 276748 - 01).

Non rileva che nel precedente menzionato un significativo contributo alla incomprensibilità del ricorso fosse fornito dalla sua prolissità (106 pagine) mentre nel caso concreto è, semmai, l'opposto: ciò che rileva è il disordine espositivo, l'inconcludenza e la caoticità dell'esposizione, preclusiva "dell'ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili" per legge.

Anche il secondo motivo è generico perché non concluso: dopo aver contestato la affermazione della Corte in ordine alla entità degli importi che gli imputati intendevano estorcere ai clienti del centro commerciale, non si formulano conclusioni sul punto né si traggono conseguenze logiche da tale affermata contraddittorietà (così definita).

Infine, il terzo motivo dedica sette righe di motivazione a fronte di sette profili di critica della motivazione enunciati nella rubrica [1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; 2) manifesta infondatezza della motivazione; 3) errore di persona; 4) mancanza dell'elemento soggettivo; 5) assenza di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco; 6) non commissione del fatto; 7) mancanza di motivazione].

Si tratta di una tecnica redazionale approssimativa e confusa, che impedisce qualsivoglia interlocuzione sul piano argonnentativo e che condanna il motivo alla genericità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze di data 28 settembre 2021 che, in riforma della assoluzione formulata dal Tribunale della stessa città, li aveva condannati alle pene di giustizia per i reati di tentata estorsione ai danni di un operatore di centro commerciale nonché (il solo Buica) per il reato di lesioni ai danni di un addetto alla sicurezza all'interno dello stesso complesso commerciale. Secondo l'accusa, i tre imputati (un quarto era stato definitivamente assolto dalla Corte fiorentina) facevano parte di una banda di giovani di etnia rom che nel parcheggio del centro commerciale IKEA di Firenze era dedita al riordino dei carrelli lucrando la nnonetina necessaria per lo sblocco. Avvicinati da un operatore che gli intimava di allontanarsi, lo minacciavano per dissuaderlo; all'intervento di un addetto della sicurezza, lo aggredivano provocandogli lesioni. Avverso la decisione di condanna hanno presentato ricorso i tre imputati per i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] con motivo unico lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove (art.192 cod. proc. pen.). 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidano il proprio ricorso congiunto a tre motivi. Con il primo motivo si lamenta inosservanza/erronea applicazione dell'art.131 bis c.p.. Con il secondo motivo lamentano contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione (art.606 lett. e cod. proc. pen.) per essere la condanna basata su una presunzione non provata ed apodittica (quella per cui "il cliente IKEA risparmia sui centesimi"). Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta infondatezza della motivazione, errore di persona, mancanza dell'elemento soggettivo, assenza di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco, non commissione del fatto, mancanza di motivazione. Manca la prova che i due imputati abbiano concorso nel reato. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Procuratore Generale hanno inviato memorie a sostegno delle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo in cui si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché con esso in sostanza la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto al fine di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Peraltro, la sentenza di appello è immune dai vizi motivazionali contestati poiché fornisce adeguata illustrazione dei motivi posti a fondamento della ricostruzione fattuale, evidenziando i criteri che hanno portato all'identificazione del Danut (colui che ha spinto la persona offesa provocandone la caduta e quindi le lesioni) e fornendo la corretta interpretazione giuridica della condotta valorizzando la funzione intrinsecamente ed implicitamente intimidatoria dell'accerchiamento da parte del gruppo di giovani questuanti. 1.2 Il ricorso per cassazione di Ciuraru e Doina è una confusa esposizione di doglianze in cui è difficile individuare l'oggetto della critica di legittimità. Nel primo motivo sono inseriti eterogenei profili di lagnanza, appena enunciati, non approfonditi e lasciati incompiuti, così da rendere incomprensibile persino la causa petendi. Ancor prima, nell'intestazione si fa riferimento solamente alla errata applicazione dell'art.131 bis c.p. ma poi nella parte argomentativa tale aspetto non viene più menzionato. Nella parte argomentativa, per contro, si accenna ad una pluralità di questioni (dalla contestazione della ritenuta particolare gravità del fatto, alla inoffensività della condotta, alla mancata individuazione degli imputati, all'entità del profitto) senza mai affrontarle e senza enucleare alcun profilo di illegittimità ex art.606 cod. proc. pen.. In particolare sull'inoffensività della condotta e sulla modestia del profitto, l'argomento rimane assertivo e non articolato; a ciò si aggiunge che il motivo non pare cogliere che l'azione estorsiva oggetto dell'imputazione non fu quella a danno dei clienti del centro commerciale (da cui si sarebbe potuta trarre il profitto rappresentato dalla mancia) quanto la condotta posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], accerchiato dai giovani per dissuaderlo dall'intervenire in favore dei clienti che si erano lamentati della loro presenza. Il motivo è pertanto generico poiché incompleto, di difficile comprensione e privo di specifica richiesta, pertanto in violazione dei requisiti minimi per soddisfare gli standard imposti dall'art.581 (tutte le lettere) cod. proc. pen.. E' stato condivisibilmente affermato che <<è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 2, sent. n. 29607 del 14/05/2019 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 276748 - 01). Non rileva che nel precedente menzionato un significativo contributo alla incomprensibilità del ricorso fosse fornito dalla sua prolissità (106 pagine) mentre nel caso concreto è, semmai, l'opposto: ciò che rileva è il disordine espositivo, l'inconcludenza e la caoticità dell'esposizione, preclusiva "dell'ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili" per legge. Anche il secondo motivo è generico perché non concluso: dopo aver contestato la affermazione della Corte in ordine alla entità degli importi che gli imputati intendevano estorcere ai clienti del centro commerciale, non si formulano conclusioni sul punto né si traggono conseguenze logiche da tale affermata contraddittorietà (così definita). Infine, il terzo motivo dedica sette righe di motivazione a fronte di sette profili di critica della motivazione enunciati nella rubrica [1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; 2) manifesta infondatezza della motivazione; 3) errore di persona; 4) mancanza dell'elemento soggettivo; 5) assenza di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco; 6) non commissione del fatto; 7) mancanza di motivazione]. Si tratta di una tecnica redazionale approssimativa e confusa, che impedisce qualsivoglia interlocuzione sul piano argonnentativo e che condanna il motivo alla genericità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 43787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris