CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3MMY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ca- vazza Jmmy avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Treviso del 25 febbraio 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 624 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] aveva composto il gruppo d'azione, cooperando agli assalti al bancomat del 24 aprile 2021 (capi 15, 16 e 17) e partecipando ai furti e alla resistenza a pubblico ufficiale del 19 agosto 2021 (capi 29, 30 e 31). In tale ultima occasione, in particolare, il ricorrente perpetrava il furto di una motocicletta Yamaha, in contra- sto con la volontà dei sodali (preoccupati delle conseguenze relative a mostrare la motocicletta rubata percorrere le stesse vie dell'auto VW Phaeton e, dunque, del pos- sibile collegamento tra i due mezzi). La sua partecipazione al sodalizio risultava in- crementata in seguito all'arresto del fratello Davis. Egli era anche coinvolto nella pro- grammazione delle azioni criminose. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame. 2.1. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che il G.I.P. non aveva svolto nessuna "autonoma motivazione" in ordine alla ritenuta compartecipazione del ricorrente ai reati, offrendo infatti sul punto pochissime righe mutuate con la tecnica del copia-incolla dalla richiesta del P.M.. 2.1.2. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. per omessa dimostrazione dell'inserimento dell'indagato nell'associazione per delinquere di cui al capo 1). I giudici della cautela hanno erroneamente ritenuta dimostrata la partecipazione al vincolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua presenza non solo nella fase esecutiva (vedi in fra) ma anche in quella organizzativa, come attestato dalla sua presenza a casa Garbin la sera precedente ai fatti del 18 agosto 2021. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio non è stata desunta dalla prova del suo coinvolgimento nei reati che da sempre avevano caratterizzato l'essenza ed il programma illecito (gli assalti ai bancomat a cui certamente [OSCURATO:PERSONA] non aveva collaborato) quanto dalla sua partecipazione ad attività preparatoria unica- mente per i fatti dell'agosto 2021 che avevano costituito la fine dell'attività illecita dei concorrenti, posto che da quel momento (peraltro con reati del tutto avulsi dalla ctv logica criminale quale il furto di una moto ed il tentato furto di una BMW), il loro attivismo cessava definitivamente.In base all'annotazione di P.G. del 20 agosto 2021 (pag. 7), i fatti di agosto 2021 e l'attività d'intercettazione di quel periodo storico - posto che prima di allora non erano emersi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] - consentivano di appurare come egli si fosse unito in pianta stabile al sodalizio criminale, oramai orfano di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La presenza "organizzativa" di Cavazza è stata certificata solo ad agosto 2021 e si è osservato che solo in quel periodo v'era stata attività d'indagine tecnica compro- vante la sua presunta affiliazione all'associazione per delinquere. Ne consegue che non poteva sostenersi la tesi della stabilità dell'apporto rilevante a fini associativi, essendosi limitato il ricorrente a commettere reati avulsi dallo schema tipico dell'as- sociazione medesima, con altresì cessazione di qualsivoglia successivo attivismo fí- nalisticamente funzionale a sopportare l'attività associativa. 2.1.3. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nella parte in cui è stata ritenuta comprovata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi 15), 16) e 17). Si rileva che la figura di [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai accertata né registrata dai sistemi di video sorveglianza né diversamente monitorata nell'attività d'intercet- tazione. Non poteva ipotizzarsi, quindi, la sua presenza nell'auto VW Phaeton, perché la stessa era stata monitorata per aver sostato in un'occasione non già presso l'abi- tazione del ricorrente, bensì in una zona prossima a [OSCURATO:PERSONA] di Piave, facendo da ciò discendere la prova (logica) indiziaria della funzionalità di detta sosta a caricare il ricorrente a bordo del mezzo piuttosto che per assicurare altre necessità di coloro (ma non il ricorrente) immortalati quella sera dai sistemi di videosorveglianza. Sicché il non aver proposto una tesi alternativa, che ben poteva essere integrata dal mero bisogno fisiologico di uno dei partecipanti ad un problema tecnico dell'auto, non escludeva l'inconferenza del dato suggestivo evocato dal Tribunale. L'effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al raid dell'aprile 2021 emergerebbe da altri dati investigativi (quale ad esempio la sua presenza a casa Garbin dopo il colpo per spartirsi il profitto) e non già dal travisamento dell'intercettazione telefonica del 24 aprile 2021, laddove si è sostenuto (pag. 7 della motivazione) che nel corso della conversazione si faceva riferimento al fatto che i due avevano trascorso la notte precedente del 24 aprile 2021 insieme. Ebbene, dal testo della conversazione n. 4491 del 25 aprile 2021 emergeva che i motivi di rancore non erano dovuti all'emarginazione di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo rispetto alla sua partecipazione agli illeciti, quanto piuttosto al mancato invito da parte del Garbin alla festa di compleanno del figlio. 2.1.4. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui è stata ritenuta comprovata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi 29), 30) e 31).Si deduce che nell'ordinanza impugnata si è erroneamente affermato che gli or- gani di P.G. avevano osservato il ricorrente recarsi presso l'abitazione dei Garbin, mentre in realtà avevano notato sul posto solo una moto [OSCURATO:PERSONA] gialla, rite- nuta dagli organi di P.G. di utilizzo esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'omessa diretta osservazione del medesimo o la sua ripresa visiva ad opera sistema di videosorveglianza. Il Tribunale del riesame, travisando il dato processuale, ha sostenuto che gli operanti di P.G. avevano riconosciuto con certezza la voce di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della prolungata attenzione ed osservazione dello stesso, nonostante la mancanza di indicazioni agli atti rispetto al cd. "riconoscimento vocale". Infatti, nell'annotazione dei CC di Treviso del 4 ottobre 2021, gli investigatori davano atto di aver riconosciuto le voci di [OSCURATO:PERSONA] (autista), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto VW Phaeton ma non quella di [OSCURATO:PERSONA], ipotizzando la sua presenza a bordo in mancanza di elementi probatori. Del resto, i militari non avevano osservato il ricorrente per un periodo prolungato, in quanto la sua figura emergeva solo ad agosto 2021 (gli stessi CC indicavano in quel periodo la sua affiliazione al gruppo criminale). A comprova della parzialità ed incompletezze del dato tecnico, ripercorrendo la richiamata annotazione dei CC di Treviso del 20 agosto 2021, risultava un'acquisi- zione solo parziale delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura per i noti problemi tecnici, non potendosi quindi inferire con certezza la presenza di Ca- vazza Jmmy, anche in quanto al rientro della vettura i soli soggetti effettivamente immortalati dalle telecamere erano i soliti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, parcheggiata l'autovettura e recuperati dalla Ford condotta dal Vago, erano ricondotti in via [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il momento del rientro di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione, la ragione del mancato accertamento della sua presenza e gli elementi idonei a ritenere il ricorrente uscito alle successive 3.46 del mattino alla guida della moto [OSCURATO:PERSONA] dall'abi- tazione della famiglia Garbin restavano ignoti. 2.2. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro indiziario a carico dell'indagato. 2.2.1.1. In ordine ai reati di cui ai capi 15), 16 e 17), si osserva che gli indizi sarebbero costituiti dalla circostanza secondo cui l'autovettura Phaeton "effettuava una sosta (monitorata grazie al tracciamento GPS) nei pressi dell'abitazione del ri- corrente, sita in [OSCURATO:PERSONA] di Piave (TV), via [OSCURATO:PERSONA] n. 48/A e che tale sosta non potesse avere altra logica giustificazione, se non quella relativa alla necessità di pas- sare a prendere [OSCURATO:PERSONA].In realtà, la sosta dell'autovettura poteva trovare altra giustificazione logica, di- versa da quella di passare a prelevare [OSCURATO:PERSONA]. Non era comprensibile il mo- tivo per il quale tale autovettura, neppure fermatasi sotto casa dell'indagato ma "nei pressi: dovesse necessariamente prelevare il predetto e non un'altra persona colà o nei pressi abitante o, viceversa, sostare esclusivamente al fine di una breve fermata finalizzata ai più disparati motivi. La deviazione in questione poteva essere stretta- mente correlata ad esigenze delinquenziali, ma non era necessariamente riconduci- bile al reperimento di un ulteriore complice ed al suo prelevamento. La circostanza poi secondo cui il Cavazza avrebbe stipulato l'assicurazione di un'autovettura (già precedentemente acquistata) dopo il presunto colpo, sembrava assolutamente ininfluente, stanti la modestia dell'importo necessario ad esaurire una polizza assicurativa e l'ininfluenza assoluta della circostanza in relazione al compen- dio indiziano. 2.2.1.2. Si rileva che, in relazione ai reati di cui ai capi 29), 30) e 31), reati commessi tra il 18 e il 19 agosto 2021, nell'ordinanza impugnata si è affermato che il Cavazza "tornava quindi a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale la sua voce veniva riconosciuta dagli operanti di P.G.". Tale circostanza non corrispondeva a quanto riportato nella stessa ordinanza cu- stodiale del G.I.P. (pag. 35 - ultime due righe), laddove era affermato come "a bordo della Phaeton erano riconosciute nel frattempo le voci di [OSCURATO:PERSONA] (autista), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ... dalle conversazioni registrate all'interno del veicolo emergeva esserci il [OSCURATO:PERSONA] risolto ... ad asportare la suddetta moto sportiva... con il rischio poi effettivamente concretizzatosi di venir ripreso dalle telecamere pub- bliche assieme all'autovettura. Nell'ordinanza genetica, pertanto, sembrava affermarsi che gli organi di P.G. che stavano captando la conversazione all'interno dell'autovettura, avessero riconosciuto solo le voci dei coimputati, e non quella di [OSCURATO:PERSONA]. Circa l'ulteriore indizio relativo alle "conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato fatto evidente riferimento aflattività furtiva condotta dall'uomo e alla fuga dei carabinieri avvenuta", la stessa ordinanza del G.I.P. di Treviso, nel riportare la conversazione, parlava di "tappare, anche ieri ... l'altro ieri ... tapparel... poi sono usciti i degri", frasario incomprensibile al quale gli organi inquirenti attribuivano un significato del tutto opinabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Con riferimento al primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cas- sazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valuta- zione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito ap- prezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127), Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha re- spinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli elementi raccolti a carico dell'indagato, rilevando che il Giudice, pur essendosi riferito alla ri- chiesta di misura cautelare del P.M., ha svolto un autonomo vaglio critico delle risul- tanze investigative e ha analizzato compiutamente il percorso argomentatívo delle richieste degli organi inquirenti. Nell'ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che il G.I.P. ha compiuto un'analisi individualizzata per ciascun indagato, indi- cando in dettaglio gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità della gravità indiziaria; si è evidenziato altresì che, pur seguendo la tecnica espositiva del P.M. in tema di esigenze cautelari, anche su tale punto ha sviluppato un proprio ap- parato motivazionale indicativo delle ragioni del proprio convincimento. Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla decisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli. Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di ac- cusa offerti dal P.M.. 2. Quanto al secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], va premesso che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l'inde- terminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) l'esistenza di una struttura organiz- zativa, sia pur minima, di uomini e mezzi ma idonea e soprattutto adeguata a realiz- zare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359). Essa si differenzia dal concorso di persone per il carattere dell'accordo criminoso, in quanto nel reato associativo l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, e il vincolo tra i partecipanti permane, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, mentre nel concorso di persone l'accordo si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla com- missione di uno o più reati, eventualmente parti di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce e cessa ogni motivo di allarme sociale (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). In tema di associazione per delinquere, pertanto, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della af- fectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'asso- ciazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in ap- plicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105).Occorre altresì la disponibilità dei sodali ad operare per l'attuazione del pro- gramma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054; Sez, 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). L'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la prova del fenomeno crimìnoso essere desunta dall'analisi di comportamenti significativi dei singoli associati, che si concretino in una fattiva e stabile compartecipazione all'impresa criminale (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589). Dato ciò, l'eventuale esistenza di scopi personali concorrenti, anche diversi e contrapposti tra i singoli sodali, se del caso distribuiti in sottocompa- gini, non è ostativa al riconoscimento della comune associazione, ove tali divergenze comunque confluiscano, e trovino composizione, in un progetto generale da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un risultato utile da ripartire tra i diversi compartecipi (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, lecci, Rv. 281589). Non è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Pg C/ Papini, Rv. 274816). 2.1. In linea con le riportate coordinate ermeneutiche, l'ordinanza impugnata ha opportunamente riscontrato l'esistenza di una struttura criminale, sia pure dotata di un'organizzazione minimale, dedita all'esecuzione di una molteplicità, ex ante nume- ricamente indefinita, di condotte criminose attuate secondo rípetitive modalità. Al riguardo, i giudici della cautela hanno evidenziato che la compagine criminale in oggetto era dedita alla commissione organizzata di furti ai danni di sportelli ban- comat, assaltati in orario notturno in modo professionale, mediante l'esplosione di un ordigno artigianale (la cd. "marmotta") all'interno delle bocchette di erogazione delle banconote, così ottenendo la fuoriuscita del danaro contenuto nello sportello ATM, che poi tentavano di recuperare, procurandosi un varco di accesso all'edificio; gli indagati adoperavano un'autovettura di copertura (per le sole azioni predatorie), oc- cultata all'interno di un garage, sulla quale erano montate targhe provento di furto; predisponevano artigianalmente l'esplosivo, poi utilizzato per forzare gli sportelli di erogazione automatica del danaro; agivano travisati e spruzzavano vernice spray sulle telecamere di sorveglianza, eventualmente poste a presidio degli sportelli presi di mira; utilizzavano jammer deputati a creare disturbo nelle frequenze radio di even- tuali captatori installati sull'autovettura; si suddividevano i ruoli (il palo, l'autista, l'addetto al maneggio dell'esplosivo e l'incaricato di procurare il varco di accesso all'edificio); erano organizzati in una struttura verticistica, il cui ruolo preminente doveva essere riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e al padre di quest'ultimo. Il Tribunale del riesame ha desunto !a partecipazione di Cavazza 3mmy all'asso- ciazione da quanto segue: 1) il suo coinvolgimento nei colpi, in quanto il gruppo criminale era chiuso ed attento a non coinvolgere soggetti estranei; 2) la collabora- zione alla fase esecutiva e, dopo l'arresto del fratello [OSCURATO:PERSONA], anche nella fase organizzativa e di pianificazione, essendo stato osservato il suo accesso nell'abita- zione dei Garbin in un momento antecedente alla partenza per il raid del 18 agosto 2021. I giudici della cautela hanno logicamente riconosciuto la sussistenza del dolo alla luce della consapevolezza e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di appartenere ad un gruppo più ampio nonché di riconoscere una sorta di gerarchia criminale e la preva- lenza della ragion comune rispetto a quella dei singoli, dato quest'ultimo ricavabile dall'essere stato costretto dai sodali ad abbandonare la moto rubata poco prima. La difesa non si confronta con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impu- gnata, che ha sottolineato la particolare segretezza del gruppo, che non tollerava la presenza di collaboratori occasionali e il suo coinvolgimento in attività organizzative, per cui non poteva essere sminuito il suo ruolo nella vicenda delittuosa del 18 agosto 2021. Peraltro, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione all'episodio criminoso del 24 aprile 2021 dimo- strava la stabilità del suo impegno associativo. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e al primo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da trattare congiuntamente per la sostanziale coincidenza delle censure, va evidenziato che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi nn. 15), 16) e 17) è stata correttamente desunta da molteplici elementi indiziari: a) la sosta della VW Phaeton dedicata ad auto di servizio per lo svolgimento dell'attività criminosa in S. Polo di Piave (n/), via S. Giorgio 48/A, evidentemente finalizzata al prelievo di [OSCURATO:PERSONA], non essendo credibile che in un contesto così organizzato vi fosse spazio per deviazioni ed emergendo la partecipazione ai colpi di almeno cin- que soggetti; b) il presumibile riaccompagnamento a casa di [OSCURATO:PERSONA] dopo i colpi, in quanto la VW Phaeton era riportata nel nascondiglio solo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) la conversazione intercettata tra le compagne del Garbin e di [OSCURATO:PERSONA], in cui traspariva il malcontento di quest'ultimo, che si riteneva emarginato rispetto ai fratelli e non sufficientemente considerato dal Garbin; d) il riferimento nel corso di tale colloquio alla nottata trascorsa insieme tra i due, non potendosi valorizzare l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Garbin (utilizzata come base logistica del gruppo), in quanto non tutti i sodali erano ammessi a partecipare alle riunioni antecedenti e successive ai colpi ed alcuni di loro, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] erano riaccompagnati a casa subito dopo i raid; e) le difficoltà econo- miche confessata da [OSCURATO:PERSONA] alla cognata [OSCURATO:PERSONA], per non essere in grado di pagare il premio assicurativo di un'auto nuova appena acquistata, salvo poi evi- dentemente reperire danaro grazie all'illecito commesso e versare la cifra dovuta alla compagnia assicurativa in data 26 aprile 2021. IO Il ricorrente si confronta solo parzialmente con le argomentazioni articolate dal Tribunale del riesame e formula censure eminentemente in fatto o riguardanti la mera interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Ebbene, il difetto di motivazione di un provvedimento non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di esso, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motiva- zione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione). 4. In relazione al quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e al secondo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibili tra loro, il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 29), 30) e 31) sulla base delle seguenti plurime acquisizioni investigative: 1) la diretta osservazione dell'indagato tramite le teleca- mere installate dai CC, mentre si recava presso l'abitazione dei Garbin, comporta- mento spiegato logicamente con la necessità di rimpiazzare [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto nel gruppo di azione e nelle riunioni organizzative; 2) il dissenso dei sodali in ordine al furto della moto Yamaha compiuto da [OSCURATO:PERSONA], perché, procedendo il mezzo di concerto con la VW Phaeton, sarebbero stati facilmente riconoscibili, per cui lo inducevano ad abbandonarlo; 3) il riconoscimento della voce dell'indagato da parte dei militari, che lo conoscevano ed avevano avuto modo di osservarlo a lungo; 4) le immagini delle videoriprese successive al raid, che coglievano [OSCURATO:PERSONA], mentre si allontanava dall'abitazione dei Garbin a bordo di una moto Hornet; 5) le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], contenenti riferimenti all'attività illecita ascrivibile all'uomo e alla sua fuga alla vista dei carabinieri. Al riguardo, il ricorrente circoscrive la propria critica solo ad alcuni tra gli aspetti valutati nell'ordinanza impugnata. Quanto al riconoscimento vocale operato dagli organi di P.G., il Tribunale del riesame si è posto in linea con la consolidata giurisprudenza, secondo cui la ricogni- zione di voce costituisce un valido indizio quando è ritenuta attendibile la deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicu- rezza (Sez. 1, n. 35011 del 08/05/2013, Mavíca, Rv. 257209). [OSCURATO:PERSONA] ha più volte chiarito che sono utilizzabili, salvo la verifica di atten- dibilità del teste da compiersi nel dibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato le telefonate (Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, dep. 11/06/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236763). Qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della de- cisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252712), Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno con- trario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Peraltro, i difensori attribuivano un diverso significato alle conversazioni, ma sul punto va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del lin- guaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, co- stituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda- cato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M.