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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 09474/2022

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r DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 12025-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12025 sez.

S2 - ud. 24/01/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6633/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Roma le società Prim e [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso il 6 aprile 2006 tra le convenute ed avente ad oggetto gli immobili ubicati nel comune di Roma, piano di zona B- 29 "Madonnetta II" in via Tito d'Ancona 8/14.

L'attrice sottolineava di avere in precedenza convenuto la società Prim, che con atto del 28 dicembre 1999 aveva incorporato la società Serse, per risolvere, ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare, il contratto di compravendita da essa conclusa 1'11 novembre 1999 con Prim, già Serse.

L'attrice specificava, inoltre, che il suddetto contratto di compravendita che prevedeva anche il trasferimento del diritto di superficie del fabbricato da edificare sull'area concessa dal Comune di Roma, nonché l'appalto per la costruzione del medesimo, stabiliva anche che il trasferimento della proprietà del costruendo immobile si sarebbe verificata automaticamente, secondo le modalità previste dall'articolo 1472 c.c. appena l'edificio fosse stato ultimato.

Rilevava, inoltre, che con atto di ricognizione finale a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2006, la società Prim aveva chiesto che si desse Ric. 2017 n. 12025 sez.

S2 - ud. 24/01/2022 atto della conclusione e del perfezionamento del contratto di compravendita di cosa futura.

Solo successivamente l'attrice aveva appreso che la società Prim aveva venduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] il complesso immobiliare con contratto del 6 aprile 2006 dopo che il curatore aveva introdotto il precedente giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita dell'Il novembre 1999.

2. Il Tribunale rigettava sia la domanda proposta in via principale che quella proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] volta a riconoscere il risarcimento del danno che poteva derivare dalla cessazione della vendita delle unità immobiliari a causa della pendenza del giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Abitazione per il Lazio proponeva appello avverso la suddetta sentenza

4. Si costituivano in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proponendo entrambe appello incidentale, la prima con riferimento alla nullità della procura, la seconda reiterando la richiesta di risarcimento del danno rigettata in primo grado.

5. La Corte d'Appello di Roma rigettava sia l'appello principale che quelli incidentali, confermando la decisione di primo grado sia pure con diversa motivazione.

Preliminarmente rigettava la questione relativa alla procura, in quanto comprendente anche il mandato ad agire nei confronti della società Prim, anche se non indicata espressamente.

Nel merito, la Corte d'Appello evidenziava che poteva riconoscersi un interesse ad agire in capo al consorzio regionale appellante ma che, nello specifico, non era stata né allegata né provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione.

L'articolo 1415, secondo comma, c.c. prevede la possibilità per i terzi di far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti solo quando questo pregiudichi i loro diritti.

Non è previsto un interesse Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 indistinto e generalizzato del terzo di ottenere il ripristino della situazione reale ma è necessaria, ai fini della legittimazione ad agire, la sussistenza di un pregiudizio derivante dalla simulazione.

Di conseguenza non tutti i terzi possono agire per l'accertamento della simulazione, ma solo chi possa vantare una situazione di conflitto anche solo potenziale con gli effetti giuridici del negozio presunto simulato.

Nella specie il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato alcuna lesione o menomazione di un suo diritto a causa della situazione di presunta apparenza creata dal contratto di compravendita del 6 aprile 2006, non potendo tale presupposto rinvenirsi nella mera possibilità che tale atto potesse essere diretto a vanificare eventuali azioni di risoluzione o di inefficacia da parte della liquidazione coatta amministrativa ma dovendo invece essere riferito a concrete situazioni giuridiche.

Pertanto, anche ammettendo la legittimazione ad impugnare come terzo il contratto sul solo presupposto che tale atto fosse potenzialmente lesivo dei suoi interessi, il consorzio non aveva comunque provato la fondatezza dell'assunto.

Dalla documentazione in atti risultava, infatti, che il contratto di compravendita del 6 aprile 2006 era stato preceduto da un contratto preliminare di compravendita concluso il 4 febbraio 2004 e registrato il successivo 17 febbraio 2004, in epoca antecedente alla messa in liquidazione del consorzio appellante. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a corrispondere l'intero prezzo pattuito nel contratto di compravendita tramite bonifico bancario.

Di fronte a tali emergenze probatorie erano irrilevanti le circostanze dedotte dal consorzio a sostegno della simulazione.

Del pari non poteva assumere rilevanza la dedotta nullità del contratto preliminare di compravendita del 4 febbraio 2004, trattandosi di un motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 345 Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 4 c.p.c., infine, doveva respingersi l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di una lesione prospettata solo in via eventuale.

6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

7. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell'udienza ha anche depositato memoria, insistendo nelle proprie richieste.

8. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 1415, secondo comma, c.c. e dell'articolo 100 c.p.c., in relazione anche agli articoli 72, 81, e 201 legge fallimentare.

La censura attiene alla ritenuta mancanza di legittimazione del consorzio rispetto all'azione di simulazione.

Premesso che la legittimazione del terzo ad agire sussiste ogni qualvolta la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza, il ricorrente evidenzia che tale lesione può essere anche solo potenziale e che, nella specie, riguarderebbe l'esito del giudizio di risoluzione del contratto di vendita di cosa futura dell'Il novembre 1999.

Tale contratto è stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, c. c. dalla Corte d'Appello di Roma, sentenza poi cassata dalla corte di cassazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 183, sesto comma, dell'articolo 345 c.p.c.

La Corte d'Appello dopo aver statuito sul difetto di legittimazione è comunque entrata nel merito per rigettare la domanda di simulazione non avendo il consorzio prodotto prova della fondatezza del suo assunto.

Ric. 2017 n. 12025 sez.

S2 - ud. 24/01/2022 Secondo la Corte d'Appello non vi era stata simulazione come risultava dal contratto preliminare di compravendita del 4 febbraio 2004 registrato il successivo 17 febbraio 2004.

Di tale contratto il consorzio era venuto a conoscenza solo al momento della costituzione in giudizio delle controparti che lo aveva,4à1legato alla loro comparsa di risposta prima.

Nel primo atto difensivo utile, ovvero con la memoria ex articolo 186, terzo comma, n. 1, c.p.c., il consorzio aveva contestato la natura del contratto eccependone la nullità per impossibilità dell'oggetto e coerentemente aveva integrato le proprie domande chiedendo dichiararsi la nullità del contratto preliminare da qualificarsi peraltro come definitivo.

Non poteva, infatti, concludersi un preliminare di compravendita, in quanto gli immobili non erano ancora venuti ad esistenza.

Dunque, si doveva interpretare il contratto come definitivo con riserva di rogito e la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevarne la nullità per impossibilità dell'oggetto.

Peraltro la nullità può essere fatta valere sempre in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'articolo 345 c.p.c.

2.1. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere esaminato il secondo motivo di ricorso, in quanto la decisione impugnata si è fondata principalmente sulla mancata prova della simulazione mentre la mancata prova dell'interesse ad agire quale terza ex art. 1415, secondo comma, c.c. è stata affermata in modo dubitativo solo come rilievo svolto ad abundantiam (pag. 11 della sentenza impugnata).

La Corte d'Appello di Roma, infatti, ha motivato il rigetto dell'appello affermando che, se pure il ricorrente doveva considerarsi terzo rispetto al contratto simulato e, dunque, ammesso a provare con ogni Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 mezzo la relativa domanda, in ogni caso, egli non aveva provato il suo assunto. 2.2 Ciò premessof deve osservarsi che l'accertamento che ha escluso la simulazione del contratto di compravendita intercorso tra la società Prim e la società [OSCURATO:SOCIETA] in data 6 aprile 2006 è congruamente motivato e il giudizio di fatto espresso dalla Corte d'Appello non è sindacabile da questa Corte.

Deve darsi continuità al consolidato principio di diritto secondo il quale: «In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (Sez. 3, Sent. n. 22801 del 2014).

Nella specie/ la Corte d'Appello ha sufficientemente motivato le ragioni in virtù delle quali ha escluso la simulazione del contratto, evidenziando che tra le parti era stato stipulato un contratto preliminare in data 4 febbraio 2004, registrato il successivo 17 febbraio 2004, in epoca antecedente alla messa in liquidazione del consorzio.

Peraltro, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a corrispondere l'intero prezzo pattuito tramite bonifico bancario.

Di fronte a tali emergenze le circostanze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erano irrilevanti.

D'altra parte, il ricorrente, anche con il motivo in esame offre quale unico elemento a sostegno della simulazione la presunta nullità del contratto preliminare stipulato tra Prim e [OSCURATO:SOCIETA] nel 2004.

La stipula del suddetto contratto preliminare, tuttavia, è stata valutata dalla Corte d'Appello solo come elemento di fatto che, unitamente ad altri, in particolare il pagamento effettivo del prezzo, provava che il contratto di compravendita dell'aprile 2006 non era simulato. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12025 sez.

S2 - ud. 24/01/2022 Corte d'Appello, in conclusione, si è limitata a considerare il contratto preliminare, peraltro anche registrato, solo come elemento di prova senza affermarne la sua efficacia o validità.

Ne consegue, l'irrilevanza della dedotta nullità del preliminare a prescindere dal rilievo di tardività dell'eccezione ex art.345 c.p.c.. 2.3 Da quanto detto discende l'inammissibilità anche del primo motivo di ricorso.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è detto, si fonda sulla mancata prova della simulazione del contratto e non sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente espressa solo con formula dubitativa come rilievo ad abundantiam o mero obiter dicutm rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva negato la legittimazione del ricorrente a far valere la simulazione.

In altri termini tale rilievo non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la decisione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto assorbita la questione relativa alla natura di bene patrimoniale indisponibile dell'immobile oggetto della controversia, pur reputandola incidentalmente fondata) (Sez. 1, Ord. n. 8755 del 2018).

Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, Ric. 2017 n. 12025 sez.

S2 - ud. 24/01/2022 si legge testualmente: «respinge l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di abitazione per il Lazio avverso la sentenza del Tribunale di Roma che con diversa motivazione conferma».

In ogni caso, anche volendo attribuire alla statuizione della Corte d'Appello sulla mancanza di legittimazione del Consorzio una sua autonomia, la censura sarebbe comunque inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione - o il rigetto - di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017).

3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone un motivo di ricorso incidentale, subordinato all'accoglimento di quello principale, così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 83, comma 1 e 3, c.p.c. e 113 c.p.c.

La censura attiene al rigetto dell'eccezione formulata nel giudizio di merito di inesistenza della procura alle liti conferita in primo grado dalla ricorrente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tale procura era diretta alla difesa nel giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tale procura non era congiunta materialmente all'atto e non comprendeva anche la ricorrente incidentale Prim, quale ulteriore soggetto nei cui confronti proporre l'azione. 3.1 Il motivo del ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4500 più 200 per esborsi in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e in euro 5200 più 200 per esborsi in favore dì Prim - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 12025-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12025 sez. S2 - ud. 24/01/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6633/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Roma le società Prim e [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso il 6 aprile 2006 tra le convenute ed avente ad oggetto gli immobili ubicati nel comune di Roma, piano di zona B- 29 "Madonnetta II" in via Tito d'Ancona 8/14. L'attrice sottolineava di avere in precedenza convenuto la società Prim, che con atto del 28 dicembre 1999 aveva incorporato la società Serse, per risolvere, ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare, il contratto di compravendita da essa conclusa 1'11 novembre 1999 con Prim, già Serse. L'attrice specificava, inoltre, che il suddetto contratto di compravendita che prevedeva anche il trasferimento del diritto di superficie del fabbricato da edificare sull'area concessa dal Comune di Roma, nonché l'appalto per la costruzione del medesimo, stabiliva anche che il trasferimento della proprietà del costruendo immobile si sarebbe verificata automaticamente, secondo le modalità previste dall'articolo 1472 c.c. appena l'edificio fosse stato ultimato. Rilevava, inoltre, che con atto di ricognizione finale a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2006, la società Prim aveva chiesto che si desse Ric. 2017 n. 12025 sez. S2 - ud. 24/01/2022 atto della conclusione e del perfezionamento del contratto di compravendita di cosa futura. Solo successivamente l'attrice aveva appreso che la società Prim aveva venduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] il complesso immobiliare con contratto del 6 aprile 2006 dopo che il curatore aveva introdotto il precedente giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita dell'Il novembre 1999. 2. Il Tribunale rigettava sia la domanda proposta in via principale che quella proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] volta a riconoscere il risarcimento del danno che poteva derivare dalla cessazione della vendita delle unità immobiliari a causa della pendenza del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Abitazione per il Lazio proponeva appello avverso la suddetta sentenza 4. Si costituivano in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proponendo entrambe appello incidentale, la prima con riferimento alla nullità della procura, la seconda reiterando la richiesta di risarcimento del danno rigettata in primo grado. 5. La Corte d'Appello di Roma rigettava sia l'appello principale che quelli incidentali, confermando la decisione di primo grado sia pure con diversa motivazione. Preliminarmente rigettava la questione relativa alla procura, in quanto comprendente anche il mandato ad agire nei confronti della società Prim, anche se non indicata espressamente. Nel merito, la Corte d'Appello evidenziava che poteva riconoscersi un interesse ad agire in capo al consorzio regionale appellante ma che, nello specifico, non era stata né allegata né provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione. L'articolo 1415, secondo comma, c.c. prevede la possibilità per i terzi di far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti solo quando questo pregiudichi i loro diritti. Non è previsto un interesse Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 indistinto e generalizzato del terzo di ottenere il ripristino della situazione reale ma è necessaria, ai fini della legittimazione ad agire, la sussistenza di un pregiudizio derivante dalla simulazione. Di conseguenza non tutti i terzi possono agire per l'accertamento della simulazione, ma solo chi possa vantare una situazione di conflitto anche solo potenziale con gli effetti giuridici del negozio presunto simulato. Nella specie il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato alcuna lesione o menomazione di un suo diritto a causa della situazione di presunta apparenza creata dal contratto di compravendita del 6 aprile 2006, non potendo tale presupposto rinvenirsi nella mera possibilità che tale atto potesse essere diretto a vanificare eventuali azioni di risoluzione o di inefficacia da parte della liquidazione coatta amministrativa ma dovendo invece essere riferito a concrete situazioni giuridiche. Pertanto, anche ammettendo la legittimazione ad impugnare come terzo il contratto sul solo presupposto che tale atto fosse potenzialmente lesivo dei suoi interessi, il consorzio non aveva comunque provato la fondatezza dell'assunto. Dalla documentazione in atti risultava, infatti, che il contratto di compravendita del 6 aprile 2006 era stato preceduto da un contratto preliminare di compravendita concluso il 4 febbraio 2004 e registrato il successivo 17 febbraio 2004, in epoca antecedente alla messa in liquidazione del consorzio appellante. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a corrispondere l'intero prezzo pattuito nel contratto di compravendita tramite bonifico bancario. Di fronte a tali emergenze probatorie erano irrilevanti le circostanze dedotte dal consorzio a sostegno della simulazione. Del pari non poteva assumere rilevanza la dedotta nullità del contratto preliminare di compravendita del 4 febbraio 2004, trattandosi di un motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 345 Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 4 c.p.c., infine, doveva respingersi l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di una lesione prospettata solo in via eventuale. 6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 7. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. In prossimità dell'udienza ha anche depositato memoria, insistendo nelle proprie richieste. 8. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 1415, secondo comma, c.c. e dell'articolo 100 c.p.c., in relazione anche agli articoli 72, 81, e 201 legge fallimentare. La censura attiene alla ritenuta mancanza di legittimazione del consorzio rispetto all'azione di simulazione. Premesso che la legittimazione del terzo ad agire sussiste ogni qualvolta la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza, il ricorrente evidenzia che tale lesione può essere anche solo potenziale e che, nella specie, riguarderebbe l'esito del giudizio di risoluzione del contratto di vendita di cosa futura dell'Il novembre 1999. Tale contratto è stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, c. c. dalla Corte d'Appello di Roma, sentenza poi cassata dalla corte di cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 183, sesto comma, dell'articolo 345 c.p.c. La Corte d'Appello dopo aver statuito sul difetto di legittimazione è comunque entrata nel merito per rigettare la domanda di simulazione non avendo il consorzio prodotto prova della fondatezza del suo assunto. Ric. 2017 n. 12025 sez. S2 - ud. 24/01/2022 Secondo la Corte d'Appello non vi era stata simulazione come risultava dal contratto preliminare di compravendita del 4 febbraio 2004 registrato il successivo 17 febbraio 2004. Di tale contratto il consorzio era venuto a conoscenza solo al momento della costituzione in giudizio delle controparti che lo aveva,4à1legato alla loro comparsa di risposta prima. Nel primo atto difensivo utile, ovvero con la memoria ex articolo 186, terzo comma, n. 1, c.p.c., il consorzio aveva contestato la natura del contratto eccependone la nullità per impossibilità dell'oggetto e coerentemente aveva integrato le proprie domande chiedendo dichiararsi la nullità del contratto preliminare da qualificarsi peraltro come definitivo. Non poteva, infatti, concludersi un preliminare di compravendita, in quanto gli immobili non erano ancora venuti ad esistenza. Dunque, si doveva interpretare il contratto come definitivo con riserva di rogito e la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevarne la nullità per impossibilità dell'oggetto. Peraltro la nullità può essere fatta valere sempre in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'articolo 345 c.p.c. 2.1. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere esaminato il secondo motivo di ricorso, in quanto la decisione impugnata si è fondata principalmente sulla mancata prova della simulazione mentre la mancata prova dell'interesse ad agire quale terza ex art. 1415, secondo comma, c.c. è stata affermata in modo dubitativo solo come rilievo svolto ad abundantiam (pag. 11 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello di Roma, infatti, ha motivato il rigetto dell'appello affermando che, se pure il ricorrente doveva considerarsi terzo rispetto al contratto simulato e, dunque, ammesso a provare con ogni Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 mezzo la relativa domanda, in ogni caso, egli non aveva provato il suo assunto. 2.2 Ciò premessof deve osservarsi che l'accertamento che ha escluso la simulazione del contratto di compravendita intercorso tra la società Prim e la società [OSCURATO:SOCIETA] in data 6 aprile 2006 è congruamente motivato e il giudizio di fatto espresso dalla Corte d'Appello non è sindacabile da questa Corte. Deve darsi continuità al consolidato principio di diritto secondo il quale: «In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (Sez. 3, Sent. n. 22801 del 2014). Nella specie/ la Corte d'Appello ha sufficientemente motivato le ragioni in virtù delle quali ha escluso la simulazione del contratto, evidenziando che tra le parti era stato stipulato un contratto preliminare in data 4 febbraio 2004, registrato il successivo 17 febbraio 2004, in epoca antecedente alla messa in liquidazione del consorzio. Peraltro, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a corrispondere l'intero prezzo pattuito tramite bonifico bancario. Di fronte a tali emergenze le circostanze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erano irrilevanti. D'altra parte, il ricorrente, anche con il motivo in esame offre quale unico elemento a sostegno della simulazione la presunta nullità del contratto preliminare stipulato tra Prim e [OSCURATO:SOCIETA] nel 2004. La stipula del suddetto contratto preliminare, tuttavia, è stata valutata dalla Corte d'Appello solo come elemento di fatto che, unitamente ad altri, in particolare il pagamento effettivo del prezzo, provava che il contratto di compravendita dell'aprile 2006 non era simulato. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12025 sez. S2 - ud. 24/01/2022 Corte d'Appello, in conclusione, si è limitata a considerare il contratto preliminare, peraltro anche registrato, solo come elemento di prova senza affermarne la sua efficacia o validità. Ne consegue, l'irrilevanza della dedotta nullità del preliminare a prescindere dal rilievo di tardività dell'eccezione ex art.345 c.p.c.. 2.3 Da quanto detto discende l'inammissibilità anche del primo motivo di ricorso. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è detto, si fonda sulla mancata prova della simulazione del contratto e non sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente espressa solo con formula dubitativa come rilievo ad abundantiam o mero obiter dicutm rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva negato la legittimazione del ricorrente a far valere la simulazione. In altri termini tale rilievo non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la decisione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto assorbita la questione relativa alla natura di bene patrimoniale indisponibile dell'immobile oggetto della controversia, pur reputandola incidentalmente fondata) (Sez. 1, Ord. n. 8755 del 2018). Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, Ric. 2017 n. 12025 sez. S2 - ud. 24/01/2022 si legge testualmente: «respinge l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di abitazione per il Lazio avverso la sentenza del Tribunale di Roma che con diversa motivazione conferma». In ogni caso, anche volendo attribuire alla statuizione della Corte d'Appello sulla mancanza di legittimazione del Consorzio una sua autonomia, la censura sarebbe comunque inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione - o il rigetto - di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017). 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone un motivo di ricorso incidentale, subordinato all'accoglimento di quello principale, così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 83, comma 1 e 3, c.p.c. e 113 c.p.c. La censura attiene al rigetto dell'eccezione formulata nel giudizio di merito di inesistenza della procura alle liti conferita in primo grado dalla ricorrente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tale procura era diretta alla difesa nel giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale procura non era congiunta materialmente all'atto e non comprendeva anche la ricorrente incidentale Prim, quale ulteriore soggetto nei cui confronti proporre l'azione. 3.1 Il motivo del ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2017 n. 12025 sez. 52 - ud. 24/01/2022 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4500 più 200 per esborsi in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e in euro 5200 più 200 per esborsi in favore dì Prim - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09474/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris