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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 24076/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unnico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare le ragioni per cui il giudice di Appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non confrontandosi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e non contestando in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che, in particolare, a fronte della rinuncia ai motivi di appello di merito avanzata dalla difesa, la Corte d'appello ha comunque ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato, condividendo a pieno le ragioni di fatto e di diritto espresse dal primo giudice e poste a fondamento del giudizio di colpevolezza (in particolare, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore V(Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unnico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare le ragioni per cui il giudice di Appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non confrontandosi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e non contestando in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che, in particolare, a fronte della rinuncia ai motivi di appello di merito avanzata dalla difesa, la Corte d'appello ha comunque ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato, condividendo a pieno le ragioni di fatto e di diritto espresse dal primo giudice e poste a fondamento del giudizio di colpevolezza (in particolare, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore V(Presid
Sentenza Cassazione n. 24076/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris