CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: quanto al primo motivo sulla penale responsabilità, si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alla condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti e quindi anche al dolo del reato di resistenza a p.u., alla imputabilità al ricorrente delle lesioni cagionate al p.u., nonché alla ricostruzione della dinamica dei fatti); quanto al secondo motivo, sono declinate censure generiche sul trattamento punitivo, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da sufficienti e non illogiche argomentazioni e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia 061V ese A