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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 13013/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentei - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto R.G. 2744/2018, Rep. 9499/2019, del TRIBUNALE di BRESCIA del 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione al passivo del Fallimento C.D. del credito di € 50000,00, in prededuzione, a titolo di compenso per l'attività svolta di attestatore del piano di concordato preventivo nella procedura promossa e poi rinunciata dalla società.

L'istanza veniva rigettata dal giudice delegato perché "ultratardiva".

Con decreto del 4 febbraio 2020, il Tribunale di Brescia, rigettando l'opposizione, osservava che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 2 novembre 2015, ex art. 96, ult. co ., legge fall.; che l'istanza di ammissione era stata proposta in data 17 novembre 2017; che era mancata la comunicazione dell'avviso ai creditori per la verifica dei crediti, di cui all'art. 92 legge fall., ma che l'istante non aveva provato che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 101, ult. co., legge fall.; che, al contrario, il curatore aveva provato che il ricorrente era a conoscenza del fallimento quantomeno dal 13 febbraio 2017, data in cui il legale gli aveva contestato la violazione dei doveri di diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale di attestazione del concordato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Fallimento C.D. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 101 legge fall., per avere omesso di valutare le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nella presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, in considerazione del tempo occorrente per Ric. 2020 n. 05178 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -2- predisporre l'attività difensiva e della necessità di valutare le diverse opzioni possibili, e omesso l'esame di fatti decisivi, cioè di essere stato inserito dal commissario giudiziale nell'elenco dei creditori, ex art. 172 legge fall., e di avere ricevuto la comunicazione del presunto inadempimento addebitatogli dal Fallimento solo in data 13 febbraio 2017, quando era già scaduto il termine di cui all'art. 101, comma 1, legge fall.

Il ricorso è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di ammissione al passivo nel caso di domanda cd.

«supertardiva» o «ultratardiva», di cui all'art. 101, ultimo comma, legge fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 16103 del 2018; n. 23302 e 23975 del 2015).

Nella specie, a fronte della prova offerta dal curatore della conoscenza del fallimento sin dal 13 febbraio 2017 indipendentemente dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 92 legge fall., il tribunale ha esaminato le ragioni addotte dall'istante a giustificazione del ritardo nella proposizione dell'istanza di ammissione al passivo (per l'esigenza di valutare le diverse opzioni in campo) ma le ha ritenute inadeguate, tenuto conto del tempo (circa nove mesi) trascorso e del fatto che egli avrebbe potuto chiedere l'ammissione senza dover prendere posizione Ric. 2020 n. 05178 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -3- sulle contestazioni mosse dalla curatela circa l'attività svolta nella procedura di concordato preventivo.

L'inserimento del credito nell'elenco dei creditori da parte del commissario giudiziale nella suddetta procedura è un fatto non decisivo né rilevante, poiché non esonera i creditori dall'onere di presentare la domanda di insinuazione al passivo nel rispetto del termine di legge, oltre ad essere il motivo sul punto privo di specificità, non precisandosi se e in quale momento processuale la questione (di cui la sentenza impugnata non tratta) sia stata introdotta nel giudizio di merito.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3600,00, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 14 gennaio 2022 [CANCELLIERE E [OSCURATO:PERSONA] IL C,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentei - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto R.G. 2744/2018, Rep. 9499/2019, del TRIBUNALE di BRESCIA del 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione al passivo del Fallimento C.D. del credito di € 50000,00, in prededuzione, a titolo di compenso per l'attività svolta di attestatore del piano di concordato preventivo nella procedura promossa e poi rinunciata dalla società. L'istanza veniva rigettata dal giudice delegato perché "ultratardiva". Con decreto del 4 febbraio 2020, il Tribunale di Brescia, rigettando l'opposizione, osservava che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 2 novembre 2015, ex art. 96, ult. co ., legge fall.; che l'istanza di ammissione era stata proposta in data 17 novembre 2017; che era mancata la comunicazione dell'avviso ai creditori per la verifica dei crediti, di cui all'art. 92 legge fall., ma che l'istante non aveva provato che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 101, ult. co., legge fall.; che, al contrario, il curatore aveva provato che il ricorrente era a conoscenza del fallimento quantomeno dal 13 febbraio 2017, data in cui il legale gli aveva contestato la violazione dei doveri di diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale di attestazione del concordato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Fallimento C.D. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 101 legge fall., per avere omesso di valutare le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nella presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, in considerazione del tempo occorrente per Ric. 2020 n. 05178 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- predisporre l'attività difensiva e della necessità di valutare le diverse opzioni possibili, e omesso l'esame di fatti decisivi, cioè di essere stato inserito dal commissario giudiziale nell'elenco dei creditori, ex art. 172 legge fall., e di avere ricevuto la comunicazione del presunto inadempimento addebitatogli dal Fallimento solo in data 13 febbraio 2017, quando era già scaduto il termine di cui all'art. 101, comma 1, legge fall. Il ricorso è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di ammissione al passivo nel caso di domanda cd. «supertardiva» o «ultratardiva», di cui all'art. 101, ultimo comma, legge fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 16103 del 2018; n. 23302 e 23975 del 2015). Nella specie, a fronte della prova offerta dal curatore della conoscenza del fallimento sin dal 13 febbraio 2017 indipendentemente dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 92 legge fall., il tribunale ha esaminato le ragioni addotte dall'istante a giustificazione del ritardo nella proposizione dell'istanza di ammissione al passivo (per l'esigenza di valutare le diverse opzioni in campo) ma le ha ritenute inadeguate, tenuto conto del tempo (circa nove mesi) trascorso e del fatto che egli avrebbe potuto chiedere l'ammissione senza dover prendere posizione Ric. 2020 n. 05178 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -3- sulle contestazioni mosse dalla curatela circa l'attività svolta nella procedura di concordato preventivo. L'inserimento del credito nell'elenco dei creditori da parte del commissario giudiziale nella suddetta procedura è un fatto non decisivo né rilevante, poiché non esonera i creditori dall'onere di presentare la domanda di insinuazione al passivo nel rispetto del termine di legge, oltre ad essere il motivo sul punto privo di specificità, non precisandosi se e in quale momento processuale la questione (di cui la sentenza impugnata non tratta) sia stata introdotta nel giudizio di merito. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3600,00, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 14 gennaio 2022 [CANCELLIERE E [OSCURATO:PERSONA] IL C,
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