Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24322/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21799/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Per la revocazione dell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.9942/2023 depositata i l 13/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorre in Cassazione la contribuente con un unico motivo di ricorso per revocazione;

3. resiste con controricorso il Comune che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità, in sede di revocazione, una rivalutazione del giudizio in assenza di un errore di fattorevocatorio. 2.La società ricorrente sostiene un errore di fatto della sentenza impugnata laddove avrebbe escluso l’esenzione ICI, in quanto la ricorrente non “ha dedotto che tali contributi siano l’unica o la prevalente sua fonte di finanziamento”.

La sentenza impugnata non commette nessun errore di fatto e neanche una omessa risposta in quanto, con giudizio insindacabile in questa sede, essa rileva che « Con riferimento alla doglianza relativa al fattoche la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dalla ricorrente, occorre nuovamente riportarsi al quadro della giurisprudenza europea.

Questa ha avuto occasione di affermare che i principi fin qui richiamati non valgono nel caso di corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici […] Non risulta, pertanto, che nel caso in esame possa configurarsi un’ipotesi di esclusione della disciplina degli aiuti diStato».

Si tratta di un giudizio di diritto non sindacabile in sede revocatoria.

Inoltre, l’argomentazione della ricorrente non è neanche decisiva, in quanto dallo stesso ricorso emerge che negli anni i finanziamenti pubblici non erano interamente o prevalentemente idonei a coprire i costi; costi che venivano coperti, come giudicato dalla decisione oggi impugnata, che richiama le sentenze di merito, con rette non simboliche, tali da far ravvisare un’attività commerciale.

Nello stesso ricorso per revocazione i finanziamenti sono indicati per il 2011 al 46,53 % e nel 2010 al 54,17.

La sentenza oggetto di impugnazione per revocazione non ha mai sostenuto l’assenza di finanziamenti, ma la mancata prospettazione nei gradi di merito della loro esclusività o prevalenza.

Detto altrimenti, l’ordinanza impugnatasi riferisce alla mancata deduzione non delle erogazioni pubbliche in sé, ma della loro esclusività o prevalenza; prevalenza in effetti non dedotta dalla parte, e che andava comunque esclusa sulla stessa base dei dati forniti dalla contribuente, anche a fronte dell’elemento - cardine individuato nel carattere non gratuito né simbolico delle rette (dichiaratamente) percepite.

In sostanza, la sentenza oggi impugnata per revocazione ha giudicato e deciso la questione ritenendo l’insussistenza dei presupposti pe l’esenzione, senza errori di fatto revocatori.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 .500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21799/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Per la revocazione dell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.9942/2023 depositata i l 13/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre in Cassazione la contribuente con un unico motivo di ricorso per revocazione; 3. resiste con controricorso il Comune che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità, in sede di revocazione, una rivalutazione del giudizio in assenza di un errore di fattorevocatorio. 2.La società ricorrente sostiene un errore di fatto della sentenza impugnata laddove avrebbe escluso l’esenzione ICI, in quanto la ricorrente non “ha dedotto che tali contributi siano l’unica o la prevalente sua fonte di finanziamento”. La sentenza impugnata non commette nessun errore di fatto e neanche una omessa risposta in quanto, con giudizio insindacabile in questa sede, essa rileva che « Con riferimento alla doglianza relativa al fattoche la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dalla ricorrente, occorre nuovamente riportarsi al quadro della giurisprudenza europea. Questa ha avuto occasione di affermare che i principi fin qui richiamati non valgono nel caso di corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici […] Non risulta, pertanto, che nel caso in esame possa configurarsi un’ipotesi di esclusione della disciplina degli aiuti diStato». Si tratta di un giudizio di diritto non sindacabile in sede revocatoria. Inoltre, l’argomentazione della ricorrente non è neanche decisiva, in quanto dallo stesso ricorso emerge che negli anni i finanziamenti pubblici non erano interamente o prevalentemente idonei a coprire i costi; costi che venivano coperti, come giudicato dalla decisione oggi impugnata, che richiama le sentenze di merito, con rette non simboliche, tali da far ravvisare un’attività commerciale. Nello stesso ricorso per revocazione i finanziamenti sono indicati per il 2011 al 46,53 % e nel 2010 al 54,17. La sentenza oggetto di impugnazione per revocazione non ha mai sostenuto l’assenza di finanziamenti, ma la mancata prospettazione nei gradi di merito della loro esclusività o prevalenza. Detto altrimenti, l’ordinanza impugnatasi riferisce alla mancata deduzione non delle erogazioni pubbliche in sé, ma della loro esclusività o prevalenza; prevalenza in effetti non dedotta dalla parte, e che andava comunque esclusa sulla stessa base dei dati forniti dalla contribuente, anche a fronte dell’elemento - cardine individuato nel carattere non gratuito né simbolico delle rette (dichiaratamente) percepite. In sostanza, la sentenza oggi impugnata per revocazione ha giudicato e deciso la questione ritenendo l’insussistenza dei presupposti pe l’esenzione, senza errori di fatto revocatori. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 .500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no
Sentenza Cassazione n. 24322/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris