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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17961/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di TurmelDave, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma hadichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda diestradizione avanzata dal Governo della Repubblica del Canada nei confronti diTurmel [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di due mandati di arresto internazionali: n.200-01-257650-238 emesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della CorteSuperiore del Quebec per i reati di “complotto finalizzato al traffico di sostanzestupefacenti” e “traffico di sostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3maggio ed il 6 novembre 2023, fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penalecanadese e punibili con la pena massima dell’ergastolo, sussumibili nellefattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; n. 200-01-259909-236emesso in data 21 novembre 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebecper i reati di “aggressione con lesioni personali” e “aggressione a mano armata”,commessi in Quebec il 6 gennaio 2023 in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto previsto dagliartt. 267b e 267a del codice penale canadese e punibili con pena massima di annidieci di reclusione, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 582, 583, inrelazione all’art. 585 cod. pen.

La Corte disponeva la consegna, nei limiti consentitidalla legge italiana, delle cose sequestrate al [OSCURATO:PERSONA] al momento del suoarresto.2.

Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti, articolandocomplessivamente undici motivi di ricorso che si sintetizzano di seguito, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione,partendo dai motivi dedotti con il primo atto di impugnazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa oapparente motivazione.La parte motiva dedicata alla decisione è limitata a poche pagine, mentre ilresto della sentenza è costituito dall’avere riportato la Corte, mediante la tecnicadel copia/incolla, le memorie difensive e le lacunose risposte provenienti dalCanada a seguito delle richieste di informazioni aggiuntive.

La Corte ha ritenutoesaustive e rassicuranti le informazioni pervenute dal Canada, e, tuttavia, non èchiaro quali sarebbero le parti ritenute dalla Corte esaustive e rassicuranti, nonavendo ricevuto risposte in merito ad aspetti importanti quali l’Istitutopenitenziario in cui verrebbe ristretto il [OSCURATO:PERSONA] in caso di consegna e gli indizi diresponsabilità su cui si fondano i due mandati di arresto canadesi.2.2.

Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per manifestaillogicità della motivazione.L’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello è quello di riconosceresussistenti le condizioni per procedere all’estradizione anche per un reato, quelloassociativo, per il quale non è stata richiesta la consegna del [OSCURATO:PERSONA].Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata inrelazione al fatto che il reato contestato in Canada, erroneamente definito“conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecieequivalente al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Invero,come chiarito dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025, alTurmel non viene contestato il reato associativo, ma la partecipazione in un modoo nell’altro alle violazioni elencate in alcune denunce, che non vengono specificatenell’ordine di arresto.La genericità della contestazione mossa in Canada al ricorrente lo esporrebbeal rischio di essere processato, ed eventualmente condannato, per tutti gli episodidelittuosi avvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022 sui quali, a causadella mancanza di cooperazione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, la Corte diappello non ha potuto esercitare alcun controllo.

Il pacato riferimento al fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato al principio di specialità appare fuorviante e non idoneoa garantire l’estradando.2.3.

Si lamenta, con il terzo motivo, la nullità della sentenza per genericitàdella motivazione in relazione al reato di stupefacenti in violazione dell’art.

II, n.3, del Trattato di estradizione nonché dell’art. 721 cod. proc. pen., in conseguenzadella genericità della contestazione riportata nel mandato di arresto n. 200-01-257650 relativo al traffico di sostanze stupefacenti.2.4.

Si deduce, con il quarto motivo, nullità della sentenza per carenza dimotivazione relativamente alla violazione di legge con riguardo all’art.

VIII delTrattato di estradizione con riferimento alla mancata trasmissione delleinformazioni aggiuntive richieste dalla Corte di appello.Lo Stato richiedente ha violato la su indicata disposizione del Trattatorifiutandosi di fornire, pure a fronte di reiterate richieste della Corte di appello, glielementi di prova che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvioa giudizio della persona richiesta, non secondo i parametri vigenti nello Statorichiedente, ma nello Stato richiesto, e, quindi, nella specie, nello Stato italiano.2.5.

Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per carenza dimotivazione riguardante la violazione di legge relativa all’art.

VIII del Trattato diestradizione con riferimento all’Istituto penitenziario nel quale il [OSCURATO:PERSONA] verrebberistretto in caso di consegna.Come documentato dalla difesa, esiste un premio in dollari, postodall’associazione per delinquere dominante in Canada, per chiunque ucciderà ilricorrente.

Per questa ragione esisterebbe il rischio che il [OSCURATO:PERSONA], una voltaristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita.

Nonostante lerichieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15 penitenziari sparsi pertutto il territorio canadese dove il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere ristretto in caso diconsegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischi che il ricorrentepotrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.2.6.

Con il sesto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dilegge e carenza di motivazione in relazione all’art.

VII, lett. a, (iii) del Trattato diestradizione e, di conseguenza, dell’art. 721 cod. proc. pen., in quanto lagenericità dell’imputazione permetterebbe di eludere il principio di specialità.Nel mandato di arresto del 24 luglio 2023 viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] il reatodi traffico degli stupefacenti per un periodo di oltre sette mesi, senza indicazionedi alcun fatto specifico, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di esseregiudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosiavvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.2.7.

Si prospetta, con il settimo motivo, nullità della sentenza per violazionedi legge e carenza della motivazione in relazione all’art.

VII, lett. b, (iii) del Trattatodi estradizione relativo alla mancanza di elementi di prova idonei a giustificare ilrinvio a giudizio in Italia.Negli atti allegati alla richiesta di estradizione vengono indicati due episodi maper nessuno dei due vengono offerti elementi indiziari idonei a giustificare il rinvioa giudizio per il [OSCURATO:PERSONA] se fossero stati commessi in Italia.

Il primo riguarda unsequestro di sostanza stupefacente avvenuto il 22 novembre 2022 e la provadovrebbe essere rappresentata dal fatto che il ricorrente ha comunicato o cercatodi comunicare 11 volte con la ragazza che abitava nell’appartamento dove venivasequestrata la droga; il secondo riguarda la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] e da questi ad un agente infiltrato di 250 grammi effettuata il18 agosto 2022, in cui le prove a carico del ricorrente consisterebbero nel fattoche la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe amica di una ragazza legata sentimentalmente al [OSCURATO:PERSONA] eche quest’ultimo, in data 20 luglio 2022, aveva parlato al telefono per tre voltecon la citata ragazza.Gli inquirenti canadesi individuano prove a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto chequesti sarebbe a capo dell’organizzazione denominata BFM che avrebbe fornito ladroga ad [OSCURATO:PERSONA], ma a carico del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata formulata alcunacontestazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere.

In ogni caso,le prove a suo carico di partecipazione al sodalizio si ricaverebbero dalledichiarazioni dei membri del BFM, non riportate in originale nella richiesta diestradizione, e dalle quali emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato mainominato, dalle perquisizioni in luoghi associati al BMF, che non consentirebberoun addebito nei confronti del ricorrente, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] veniva notatoindossare gioielli e sfoggiare tatuaggi dimostrativi della sua fedeltà al sodalizio,messaggi scambiati con [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2022, e, quindi, fuoridal periodo contestato.2.8.

Con l’ottavo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione inordine al reato di associazione per delinquere per il quale è stato prestato ilconsenso alla consegna e conseguente nullità della sentenza per abnormità ex art.568 cod. proc. pen.Si ribadisce che l’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello èquello di riconoscere sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione ancheper un reato, quello associativo, per il quale non è stata richiesta la consegna delTurmel.Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata inrelazione al fatto che il reato contestato in Canada, erroneamente definito“conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecieequivalente al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Invero,come chiarito dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025,che la Corte di appello riporta con la tecnica del “copia e incolla”, senza mostraredi averne compreso il contenuto, al [OSCURATO:PERSONA] non viene contestato il reatoassociativo.L’errore presente nella sentenza impugnata esporrebbe il ricorrente alconcreto pericolo, in spregio al principio di specialità, di essere giudicato in Canadaanche per imputazioni diverse, ad esempio la organitation criminelle, da quelle perle quali è stata chiesta la consegna, per la quale la Corte di appello ha dichiaratodi essere favorevole.2.9.

Si prospetta, con il nono motivo, nullità della sentenza per violazione delprincipio di specialità.La Corte di appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento dellarichiesta di estradizione con riguardo a tutti gli episodi indicati nel mandato diarresto del 24 luglio 2023, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di esseregiudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosiavvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.2.10.

Con il decimo motivo si lamenta la violazione dell’art.

VII, comma 4, delTrattato di estradizione e nullità della sentenza per inattendibilità della traduzionein italiano della richiesta di estradizione inoltrata dal Canada in lingua francese.L’inattendibilità della traduzione emergerebbe anche dalla circostanza che latraduttrice, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avrebbe accompagnato la traduzione con laprecisazione che, stante la natura tecnica dei documenti, declinava qualsiasiresponsabilità legata ad eventuali errori o omissioni.

La dimostrazione dellasussistenza di errori emergerebbe proprio dalla traduzione dell’ipotesi del“complot” disciplinata dell’art. 465 del codice penale canadese in quella diassociazione per delinquere, non contestata nella richiesta di estradizione.2.11.

Si deduce, con l’undicesimo motivo, nullità della sentenza per carenzadi motivazione in relazione alla mancata indicazione delle misure di sicurezza chesarebbero state prese in caso di consegna del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Istituto penitenziarionel quale verrebbe ristretto.Si ribadisce che, come dimostrato dalla difesa, esiste un premio in dollari,posto dall’associazione per delinquere dominante in Canada, per chiunqueucciderà il ricorrente.

Per questa ragione esisterebbe il rischio che il [OSCURATO:PERSONA], unavolta ristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita.Nonostante le richieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15penitenziari sparsi per tutto il territorio canadese dove il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essereristretto in caso di consegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischiche il ricorrente potrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione orale.

Il Procuratore generale hachiesto breve termine per potere esaminare il secondo atto di impugnazioneproposto.

All’esito, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati, con particolareriguardo alla necessità di assicurare in concreto il rispetto del principio di specialità.2.

E’ bene premettere che, in tema di procedimento estradizionale,l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensidell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attivitàistruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esamecartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite (ex plurimis Sez.6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418-01).3.

Ciò detto, al di là del generico rilievo di nullità della sentenza per mancanzao manifesta illogicità della motivazione, con i motivi dedotti si prospettanofondamentalmente questioni che riguardano tre temi: 1) la genericità dellacontestazione in relazione al mandato di arresto che ha ad oggetto il reato ditraffico di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art.

II del Trattato diestradizione fra Canada e Italia, che potrebbe incidere sul rispetto del principio dispecialità sancito dall’art. 721 cod. proc. pen.; 2) la genericità delle informazionipervenute dal Canada in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto dimandato di arresto, che dovrebbero giustificare il rinvio a giudizio nello Statorichiesto, in violazione degli artt.

VII, lett. b), (iii) e VIII del Trattato diestradizione; 3) la genericità delle informazioni pervenute dal Canada conriferimento all’Istituto penitenziario nel quale verrebbe ristretto il [OSCURATO:PERSONA] in casodi consegna in violazione dell’art.

VIII del Trattato di estradizione.4.

Giova preliminarmente rilevare che, nonostante la “singolarità” dellatecnica redazionale della sentenza impugnata, sottolineata nel primo motivo diricorso, tuttavia, nel riportare, quasi cronologicamente, lo sviluppo della vicendaprocessuale, con le memorie difensive depositate, le richieste di chiarimenti einformazioni rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] competente canadese e, quindi, le rispostetrasmesse da parte della stessa, la Corte distrettuale ha ritenuto, infine, esaustivee rassicuranti le informazioni aggiuntive fornite dal Governo canadese - tanto darigettare le ulteriori richieste di acquisizione di informazioni aggiuntive provenientidalla difesa -, che si sono sostanziate, da ultimo, nelle informazioni pervenute inchiusura in data 19 gennaio 2026.Sotto questo aspetto, pertanto, il richiamo alle informazioni pervenute dalCanada, ritenute rassicuranti dai Giudici di merito, fornisce i contenuti di unadecisione, che si è poi concretizzata nelle pagine finali della motivazione,rendendola nel complesso coerente e congrua, come si avrà modo di sottolinearenel prosieguo, salvo per gli aspetti più specificatamente concernenti il rispetto delprincipio di specialità, di cui si dirà.5.

Va, ancora, disattesa la censura di violazione dell’art.

VII, paragrafo 4, delTrattato di estradizione tra Italia e Canada sottoscritto il 13 gennaio 2005,ratificato in Italia con la legge 7 gennaio 2008, n. 7, entrato in vigore il 17novembre 2010 (d’ora in poi, semplicemente il Trattato di estradizione), cheprevede che la traduzione dei documenti forniti dallo Stato richiedente e presentatia sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini delprocedimento di estradizione.Nel caso di specie, le [OSCURATO:PERSONA] canadesi hanno messo a disposizione della Cortedi appello tutti di documenti posti a sostegno della richiesta di estradizione tradottiin lingua italiana, peraltro allegando anche l’attestazione della interprete etraduttrice circa il rispetto accurato e fedele del contenuto e del significato deltesto originale tradotto, senza aggiunte o omissioni, fermo restando eventualiimprecisioni determinate dalla particolare natura tecnica del documento tradotto.Dunque, la norma indicata dal ricorrente non risulta violata né nella forma eneppure nella sostanza.Quanto al tema della configurazione dell’ipotesi associativa di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, non si tratta di una questione legata all’imprecisatraduzione dal francese all’italiano della corrispondente fattispecie criminosacanadese, quanto, piuttosto, come vedremo, di qualificazione giuridica dei fattirappresentati nella richiesta di estradizione e nei documenti trasmessi a sostegnodella stessa, che la Corte distrettuale ha ritenuto di attribuire ai fini della verificadella doppia incriminabilità.6.

Ciò detto, cominciando dalle questioni poste con riguardo al secondo tema,le stesse sono infondate.6.1.

Come è noto, in tema d'estradizione processuale, anche in presenza diuna convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto deigravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705,comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramenteformale, ma deve accertare che dalla documentazione trasmessa in uno allarichiesta di estradizione risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Statorichiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43245 del26/09/2013, Rv. 257460-01).Nel caso di specie, l’art.

VII, paragrafo 1, lett. a), punto (ii), del Trattato diestradizione prevede che nella relazione che accompagna la richiesta diestradizione sia descritta brevemente la condotta integrante il reato per il quale èrichiesta l’estradizione, con l’indicazione del luogo, della data e della natura delreato, con almeno una descrizione del testo delle disposizioni di legge cheprevedono il reato e la pena applicabile.In particolare, poi, nel caso di persona richiesta per essere perseguitapenalmente per un reato, l’art.

VII, paragrafo 1, lett. b), punto (iii), del Trattatodi estradizione, richiamato dal ricorrente, prevede che a sostegno della domandadi estradizione ci sia, fra l’altro, “un fascicolo del caso contenente una relazionesommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente,unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificareil provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fossestata posta in essere nello Stato richiesto.

Il fascicolo può contenere ogni altrarelazione, dichiarazione o documentazione utile.

Un'autorità procedente ogiudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolosono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo lalegge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta oche gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Statorichiedente”.Dunque, la documentazione posta a giustificazione della domanda diestradizione deve contenere, sulla base del Trattato di estradizione, una brevedescrizione dei fatti oggetto di imputazione, con indicazione del tempo, del luogodel commesso reato e della sua natura, con l’indicazione delle norme di leggeviolate secondo lo Stato richiedente e della pena irrogabile, nonché l’indicazione,anche riassuntiva, degli elementi di prova sufficienti a giustificare, secondo lalegge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta, eche sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio dellapersona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto.6.2.

Le informazioni da ultimo trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] canadese in data 19gennaio 2026, che sono state ritenute esaustive e rassicuranti, con riguardo aigravi indizi di colpevolezza, dalla Corte di appello, tanto da rigettare le nuoverichieste difensive di ulteriori informazioni aggiuntive, contengono, oltre alleindicazioni formali dei fatti imputati al ricorrente con gli specifici richiaminormativi, anche la puntuale indicazione della piattaforma indiziaria posta a basedelle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], in particolare, stante i rilievi difensivi, con ilmandato di arresto del 24 luglio 2023 n. 200-01-257650-238.Invero, nelle informazioni si evidenziano dapprima le prove raccolte in basealle quali si è desunto che il gruppo denominato “BFM” ([OSCURATO:PERSONA]) fossededito al traffico della cocaina e della metanfetamina su larga scala (vedi pagg. 54e 55 della sentenza impugnata); quindi, si riportano le prove dalle quali si èdesunto che il [OSCURATO:PERSONA] è il capo dell’organizzazione denominata “BFM”, fra le qualile dichiarazioni di alcuni membri del gruppo.Di seguito (da pag. 56 a 60 della sentenza impugnata), si riportano glielementi di prova in base ai quali le [OSCURATO:PERSONA] canadesi ritengono che il ricorrenteabbia organizzato e orchestrato il traffico di droga all’interno della rete.In particolare, oltre il richiamo a dichiarazioni dei membri del gruppo, sievidenzia il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con l’appartamento 1-B sito in 2280, avenuede l’Emerillon, dove veniva sequestrata in data 22 novembre 2022 una quantitàsignificativa di metanfetamina riconducibile al gruppo “BFM”, ricavato dai dati delsuo cellulare, da cui emergevano undici comunicazioni o tentativi di comunicazionecon l’inquilina dell’appartamento tra il 28 giugno e il 3 agosto 2022.L’esame del telefono cellulare sequestrato ad uno dei membri del gruppo([OSCURATO:PERSONA]) ha fatto emergere i più significativi elementi di prova a carico delricorrente.

Invero, secondo quanto riportato nelle predette informazioni, sonoemersi messaggi provenienti da un utente denominato “Qvo” con cui sono statitrasmessi schemi e un elenco contabile che descrive in dettaglio le operazioni del“BFM”, le transazioni di sostanza stupefacente, i profitti e la distribuzione deglistessi fra i membri del gruppo, in definitiva informazioni che solo un appartenenteal gruppo poteva conoscere e divulgare.[OSCURATO:PERSONA] canadesi ritengono che l’utente denominato “Qvo” sia riconducibilealla persona del [OSCURATO:PERSONA]: a) perché costui è stato visto più volte con il [OSCURATO:PERSONA], b)perché i due, come emerge dalle conversazioni estrapolate dal telefonosequestrato al [OSCURATO:PERSONA], si scambiavano messaggi telefonici vocali e gliinvestigatori riconoscevano le loro rispettive voci, c) perché il numero del telefonoassociato all’utente “Qvo” inizia con un prefisso internazionale della Spagna e almomento degli scambi telefonici con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Spagna.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coimputato del [OSCURATO:PERSONA] nel caso 200-01-257650-238,ammetteva dinanzi ai Tribunali canadesi, in tale modo potendo essere escussocome testimone nel processo a carico dell’estradando, di avere partecipato adun’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga direttamente con DaveTurmel e [OSCURATO:PERSONA]Craig.Il coinvolgimento del ricorrente nella transazione di stupefacenti avvenuta il18 agosto 2022 con un agente infiltrato della Suretè du Quebec, che acquistava lacocaina da [OSCURATO:PERSONA], si ricava dai messaggi estrapolati dal telefono sequestratoal [OSCURATO:PERSONA].

L’utente denominato “Qvo”, come detto, identificabile nel [OSCURATO:PERSONA],trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] un elenco contabile da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si erarifornito dal gruppo “BFM” per potere completare la transazione con l’agente sottocopertura (indicato nell’elenco con la menzione “[OSCURATO:PERSONA]”, e cioè il nome fornitoai trafficanti dall’agente sotto copertura).

La donna inviata per completare latransazione ([OSCURATO:PERSONA]) era un’amica dell’allora compagna del Turmele quest’ultimo aveva modo di parlare con lei telefonicamente per tre volte il 20luglio 2022, poche settimane prima della transazione.6.3.

Anche rispetto alla contestazione mossa con il mandato di arresto del 21novembre 2023, n. 200-01-259909-236, dall’informativa del 19 gennaio 2026emergono gli elementi di prova specificatamente a carico del ricorrente, che sirinvengono dai dati estrapolati dal telefono cellulare sequestrato ad uno degliaggressori materiali ([OSCURATO:PERSONA]Cornejo).Si tratta delle conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA]-Cornejo con dueutenze, indicate come “[OSCURATO:PERSONA] (prenom 7575)” e “[OSCURATO:PERSONA]”,che, in realtà, celavano l’identità del [OSCURATO:PERSONA], come si desume da alcuni messaggivocali inviati da queste utenze, nei quali, per come riportato nell’informativa, ilsergente detective [OSCURATO:PERSONA] ha identificato la voce dell’estradandoponendola a confronto con altre registrazioni audio contenenti la voce del [OSCURATO:PERSONA].Dalle conversazioni estrapolate si ricavava che il ricorrente, utilizzando le duecitate utenze telefoniche, aveva intrattenuto conversazioni dalle quali emergevache fosse l’istigatore/mandante dell’aggressione.6.4.

Ribadito che il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzanon può risolversi in una verifica meramente formale, tuttavia, alla luce deglielementi riassuntivamente riportati nell’informativa del 19 gennaio 2026, ritenuta,sotto questo profilo, esaustiva e rassicurante dalla Corte distrettuale, deveritenersi che le [OSCURATO:PERSONA] canadesi abbiano assolto all’onere di fornire la piattaformaindiziaria posta a base dei fatti-reato contestati con i mandati di arresto che èsufficiente a giustificare il perseguimento della persona da estradare sia nello Statorichiedente che in quello richiesto.7.

Privi di pregio sono anche i rilievi concernenti il terzo tema dedotto.Si assume che le informazioni pervenute dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi riguardoall’Istituto penitenziario dove verrà collocato il ricorrente in caso di consegna nonsarebbero sufficienti a garantire la sua sicurezza, esistendo a carico del [OSCURATO:PERSONA] unpremio assicurato da un’associazione per delinquere rivale a chi lo ucciderà.La Corte distrettuale ha ritenuto esaustive e rassicuranti le informazionipervenute dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi anche su questo aspetto, in considerazione delfatto che le stesse hanno garantito come l’estradando sarà sottoposto al regimecarcerario nell’Istituto che verrà ritenuto il più idoneo ed adatto in ragione dellespecifiche esigenze di tutela che verranno valutate al momento del suo arrivo inCanada, tenuto conto della segnalata e valutata specifica “posizione di rischio”dallo stesso rivestita.Orbene, a fronte della prospettazione difensiva di rischio, che si fonda suarticoli di stampa (vedi memoria difensiva del 13 giugno 2025), sulla cui veridicitàle [OSCURATO:PERSONA] canadesi non si sono pronunciate (vedi informativa del 20 novembre2025), le stesse hanno indicato comunque tutti i possibili Istituti di detenzionedove il ricorrente potrà essere collocato, assicurando che verranno valutate, unavolta giunto in Canada il [OSCURATO:PERSONA], tutte le sue caratteristiche specifiche, “compreseeventuali minacce alla sua persona, se del caso le esigenze in materia di sicurezzae lo spazio disponibile in ciascuna delle strutture sopra elencate”.Come affermato dalla Corte di appello, a fronte di un paventato e genericopericolo, si tratta, allo stato, di assicurazioni congrue e puntuali, rispetto alle qualile doglianze del ricorrente risultano prive di specificità.8.

Con riguardo, invece, alla prima questione, sono fondate le deduzionidifensive che lamentano la possibile violazione del principio di specialità.8.1.

Come è noto, il principio di specialità in materia di estradizione è teso adimpedire che per un fatto precedente all'estradizione e diverso da quello di cui alrelativo provvedimento, l'estradato venga giudicato o comunque sottoposto arestrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura disicurezza o di una misura cautelare.In generale, si è chiarito che, in tema di estradizione dall'estero, il principio dispecialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo conriferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descrittonella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevandol'astratta qualificazione della fattispecie (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv.271583-01).E’ principio già affermato da questa Corte, e ribadito anche di recente (Sez.6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287700-01), che, nel procedimento di garanziagiurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva,l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto concernente lalegale possibilità dell'estradizione, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazionedi opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizionea condizioni, le quali rientrano nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro,come non pleonasticamente ribadito dall'art. 699, comma 3, del codice di rito (Sez.6, n. 4298 del 04/11/1994, dep. 1995, Rv. 200833).

L'art. 699, comma 4, cod.proc. pen. riserva infatti al solo Ministro della Giustizia la "verifica dell'osservanzadella condizione di specialità" e di altre condizioni apposte.Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 21035 del26/03/2003, Caridi, in motivazione), l'estradizione è un istituto essenzialmenteconvenzionale, improntato al principio di reciprocità, nonché a quello di specialità,nel quale il soggetto interessato è sostanzialmente "oggetto" della relativaprocedura, la quale postula di regola, a sua volta, un procedimento che ha naturainterna, nel corso del quale l'estradando è titolare del potere di interloquire edifendersi in relazione alla proposta richiesta, sulla quale la decisione definitiva è,comunque, mancipio esclusivo dello Stato richiesto.

Ne è testimone la valenza delconsenso dell'estradando alla sua consegna, che per la legge italiana non assumevalore definitivo e cogente nella relativa procedura, nel senso che ad esso nonconsegue, di per sé, la estradizione.Seguendo questa linea interpretativa, va anche ricordato che l’art.

II,paragrafi 2 e 3, del Trattato di estradizione con il Canada prevede che “ai fini delpresente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti nonpongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reatoo non qualifichino il reato con identica o analoga terminologia.

Ai fini del presenteTrattato, nello stabilire se un’azione od omissione costituisca reato secondo le leggidello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamenteascritte alla persona della quale si chiede l’estradizione, senza riferimento aglielementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente”.[OSCURATO:PERSONA], l’art.

XV, paragrafo 1, del predetto Trattato prevede espressamente ilrispetto del principio di specialità e, al paragrafo 2, stabilisce che “se l'imputazioneper la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, dettapersona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato,secondo la nuova qualificazione: 1) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatticontenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e2) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore,prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata”.Dunque, il Trattato garantisce espressamente il ricorrente anche a fronte diun mutamento dell’imputazione.Non emergono, né sono state rappresentate da parte del ricorrente, situazioniin cui il Canada non ha rispettato il principio di specialità come previsto dalTrattato.8.2.

Nel caso di specie, con riguardo al mandato di arresto avente ad oggettoreati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, su cui si appuntanoparticolarmente i rilievi difensivi, la Corte distrettuale ha ritenuto di ricondurre ifatti descritti nella richiesta di estradizione, come integrata dalle successiveinformative ricevute, anche nella fattispecie astratta di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, esaminando dettagliatamente le analogie funzionali sussistenti tra lafattispecie astratta interna e quella oggetto di contestazione nella richiesta diestradizione.In particolare, come emerge dall’ultima nota pervenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] canadesein data 19 gennaio 2026, con il mandato di arresto emesso il 24 luglio 2023, n.200-01-257650-238, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere trafficato sostanzestupefacenti elencate nell’allegato I (poi specificate in metanfetamina e cocaina)in Quebec o altrove in Quebec tra il 3 maggio 2022 e il 30 novembre 2022 e diavere “cospirato” per commettere tale reato.

Si precisa, ancora, nell’elencare glielementi di prova a base di entrambe le su esposte contestazioni, che per“cospirazione” o “complotto” si intende un accordo tra due o più persone percommettere un reato, e, a tale fine, non è necessario che il reato si concretizziaffinché sia riconosciuta la responsabilità penale dei cospiratori.Come rappresentato dalla Corte distrettuale con motivazione congrua edimmune da evidenti illogicità, al fine di valutare la doppia incriminabilità, ladescrizione dei fatti contestati al ricorrente può astrattamente essere sussunta nelnostro ordinamento nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990.Invero, in tema di estradizione per l'estero, il requisito della doppiaincriminabilità non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativae del trattamento della fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, inentrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (da ultimo Sez. 6, n. 346 del27/10/2022, dep. 2023, Rv. 281005-01).

Ai fini della concedibilitàdell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità,di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schemaastratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esattocorrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lostesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevandol'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio (Sez.1, n. 4407 del 14/09/1995, Rv. 202384-01, fattispecie in cui, in applicazione ditale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, aisensi dell'art. 705 cod. proc. pen. ed in conformità all'art. 2, comma secondo, deltrattato di estradizione ratificato con Legge 26 maggio 1984 n. 225, sentenzafavorevole all'estradizione negli U.S.A. di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto iltitolo di "conspiracy", - ancorché esprimente un concetto astrattamente diversoda quello della associazione per delinquere - di comportamenti concretamentericonducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al trafficodi stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).8.3.

Ciò chiarito in tema di doppia incriminabilità, discorso diverso concerne ilconcreto rispetto del principio di specialità, che presuppone chiarezza sui fatti esulle fattispecie per le quali lo Stato richiedente chiede la consegna e lo Statorichiesto la consente.Al riguardo, la doglianza difensiva concerne la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], unavolta estradato, venga processato in Canada anche per un reato, quello di cuiall’art. 467 codice penale canadese, rispetto al quale la richiesta di estradizionenon risulta, allo stato, formulata.Questa possibilità viene paventata in conseguenza anche dell’equivoco chepotrebbe insorgere sulla base dell’astratta sussumibilità dei fatti oggetto dirichiesta di estradizione nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, che la Corte di appello ha ritenuto di effettuare ai fini del riscontro delrequisito della doppia incriminabilità.Sotto questo aspetto, non può tacersi che dalla sentenza impugnataemergono profili di contraddittorietà, se non di vera e propria confusione.Invero, nella parte iniziale della sentenza (pagg. 1 e 2), nel richiamare imandati di arresto internazionali in base ai quali le [OSCURATO:PERSONA] canadesi hannorichiesto la consegna del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al mandato n. 200-01-257650-238, su cui soprattutto si appuntano i rilievi difensivi, indicato come emesso indata 13 ottobre 2023 dalla Corte Superiore del Quebec, si citavano i reati previstidalla sezione 5 (1)(3) A della legge canadese sugli stupefacenti e dalla sezione465 del codice penale canadese, indicati come commessi in Quebec tra il 2 maggio2022 e il 6 gennaio 2023.A pag. 4 della sentenza impugnata, nel riportare la nota datata 15 aprile 2023,pervenuta dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, il mandato n. 200-01-257650-238 venivariportato come emesso il 24 luglio 2023 e i fatti sommariamente descritti,giuridicamente qualificati come riconducibili al reato previsto dall’art. 5(1)(3)a)della legge sulle droghe o altre sostanze controllate e da quello previsto dall’art.465(1)c) del codice penale del Canada, venivano indicati come commessi tra il 3maggio 2022 e il 30 novembre 2022 in Quebec o altrove in Quebec.Infine, nel dispositivo della sentenza, la consegna veniva autorizzata rispettoal mandato di arresto internazionale n. 200-01-257650-238, indicato comeemesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebec, per ireati di “complotto finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti” e “traffico disostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3 maggio ed il 6 novembre 2023,fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penale canadese e punibili con la penamassima dell’ergastolo, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.n. 309 del 1990.A parte l’inopportunità di indicare nel dispositivo di sentenza la sussumibilitàdei fatti descritti nella richiesta estradizionale, e nei documenti allegati einformative pervenute, come giuridicamente qualificati nell’ordinamentocanadese, nelle fattispecie criminose italiane, che rileva solo ai fini della verificadella doppia incriminabilità e può rimanere confinata nella parte motiva dellasentenza, non risultano riportati, sia pure sommariamente, nella sentenzaimpugnata, in particolare nel dispositivo, in maniera chiara i fatti per i qualil’estradizione risulta chiesta e concessa, con la corretta indicazione dei luoghi edelle date di commissione, né la qualificazione giuridica attribuita agli stessi nelloStato richiedente, atteso che risulta riportato, da ultimo, solo il richiamo all’art.5(1)(3)(a), peraltro riferito al codice penale canadese e non, come sembrerebbe,alla legge canadese sugli stupefacenti.Al riguardo, nonostante il puntuale rilievo del ricorrente, circa il rischio che lamancanza di chiarezza su questo aspetto possa riverberarsi sul rispetto delprincipio di specialità, ad estradizione eseguita, da parte delle [OSCURATO:PERSONA] canadesi,che potrebbero ritenersi legittimate dagli impropri riferimenti al reato associativointerno, nonché dalle imprecise indicazioni riguardanti il luogo e le date dicommissione dei fatti penalmente rilevanti, a perseguire il [OSCURATO:PERSONA] anche per fattiriconducibili a fattispecie non oggetto dell’originaria richiesta di estradizione, né disuccessiva estensione, la Corte di appello si è limitata ad un generico richiamo alrispetto del principio di specialità, non rinunciato da parte del ricorrente, previstodall’art.

XV del Trattato, non sufficiente ad assicurarlo in concreto.Invero, occorre ricordare che, ai fini dell'osservanza del principio di specialitàin materia di estradizione passiva, quale previsto dall'art. 721 cod. proc. pen.,nonché, ad esempio, dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resaesecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, deve escludersi che, mutatismutandis, concessa estradizione per un reato di associazione per delinquere, essapossa consentire di procedere a carico dell'estradato anche in ordine ai reati - finecommessi in attuazione del programma criminoso (Sez. 5, n. 6825 del23/01/2007, Rv. 235630-01: principio affermato, nella specie, con riguardo adassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e dibancarotta).9.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio affinché altraSezione della Corte di appello di Roma provveda agli opportuni chiarimenti circa ifatti, come qualificati giuridicamente nell’ordinamento dello Stato richiedente, peri quali l’estradizione è stata richiesta e concessa, nel rispetto del principio dispecialità.In particolare, il Giudice del rinvio dovrà chiarire, con riguardo ai fatti, comecorrettamente indicati anche sotto il profilo cronologico e spaziale, oggetto dellarichiesta di estradizione n. 200-01-257650-238, se del caso acquisendo ulterioriinformazioni dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, se l’estradizione risulta richiesta e, quindi,concessa, in relazione a fatti che, sebbene sussumibili astrattamente in fattispecieassociative nel nostro ordinamento, ai fini della verifica del requisito della doppiaincriminabilità, tuttavia risultano inquadrati nell’ordinamento canadese infattispecie che non configurano partecipazione in attività di un’organizzazionecriminale (come sembra desumibile dai riferimenti normativi di cui all’art.5(1)(3)a) della legge canadese sulle droghe o altre sostanze controllate –Controlled drugs and substances act – e all’art. 465(1)c) del codice penalecanadese, nonché dall’informativa del 20 novembre 2025 trasmessa dalle Autoritàcanadesi), ovvero se la richiesta concerne, se del caso anche in via di estensione,fatti inquadrabili nell’ordinamento canadese nella partecipazione in attività diun’organizzazione criminale, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 467del codice penale canadese.[OSCURATO:PERSONA] curerà anche gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. codproc. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 5 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di TurmelDave, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma hadichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda diestradizione avanzata dal Governo della Repubblica del Canada nei confronti diTurmel [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di due mandati di arresto internazionali: n.200-01-257650-238 emesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della CorteSuperiore del Quebec per i reati di “complotto finalizzato al traffico di sostanzestupefacenti” e “traffico di sostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3maggio ed il 6 novembre 2023, fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penalecanadese e punibili con la pena massima dell’ergastolo, sussumibili nellefattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; n. 200-01-259909-236emesso in data 21 novembre 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebecper i reati di “aggressione con lesioni personali” e “aggressione a mano armata”,commessi in Quebec il 6 gennaio 2023 in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto previsto dagliartt. 267b e 267a del codice penale canadese e punibili con pena massima di annidieci di reclusione, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 582, 583, inrelazione all’art. 585 cod. pen. La Corte disponeva la consegna, nei limiti consentitidalla legge italiana, delle cose sequestrate al [OSCURATO:PERSONA] al momento del suoarresto.2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti, articolandocomplessivamente undici motivi di ricorso che si sintetizzano di seguito, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione,partendo dai motivi dedotti con il primo atto di impugnazione.2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa oapparente motivazione.La parte motiva dedicata alla decisione è limitata a poche pagine, mentre ilresto della sentenza è costituito dall’avere riportato la Corte, mediante la tecnicadel copia/incolla, le memorie difensive e le lacunose risposte provenienti dalCanada a seguito delle richieste di informazioni aggiuntive. La Corte ha ritenutoesaustive e rassicuranti le informazioni pervenute dal Canada, e, tuttavia, non èchiaro quali sarebbero le parti ritenute dalla Corte esaustive e rassicuranti, nonavendo ricevuto risposte in merito ad aspetti importanti quali l’Istitutopenitenziario in cui verrebbe ristretto il [OSCURATO:PERSONA] in caso di consegna e gli indizi diresponsabilità su cui si fondano i due mandati di arresto canadesi.2.2. Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per manifestaillogicità della motivazione.L’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello è quello di riconosceresussistenti le condizioni per procedere all’estradizione anche per un reato, quelloassociativo, per il quale non è stata richiesta la consegna del [OSCURATO:PERSONA].Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata inrelazione al fatto che il reato contestato in Canada, erroneamente definito“conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecieequivalente al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero,come chiarito dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025, alTurmel non viene contestato il reato associativo, ma la partecipazione in un modoo nell’altro alle violazioni elencate in alcune denunce, che non vengono specificatenell’ordine di arresto.La genericità della contestazione mossa in Canada al ricorrente lo esporrebbeal rischio di essere processato, ed eventualmente condannato, per tutti gli episodidelittuosi avvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022 sui quali, a causadella mancanza di cooperazione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, la Corte diappello non ha potuto esercitare alcun controllo. Il pacato riferimento al fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato al principio di specialità appare fuorviante e non idoneoa garantire l’estradando.2.3. Si lamenta, con il terzo motivo, la nullità della sentenza per genericitàdella motivazione in relazione al reato di stupefacenti in violazione dell’art. II, n.3, del Trattato di estradizione nonché dell’art. 721 cod. proc. pen., in conseguenzadella genericità della contestazione riportata nel mandato di arresto n. 200-01-257650 relativo al traffico di sostanze stupefacenti.2.4. Si deduce, con il quarto motivo, nullità della sentenza per carenza dimotivazione relativamente alla violazione di legge con riguardo all’art. VIII delTrattato di estradizione con riferimento alla mancata trasmissione delleinformazioni aggiuntive richieste dalla Corte di appello.Lo Stato richiedente ha violato la su indicata disposizione del Trattatorifiutandosi di fornire, pure a fronte di reiterate richieste della Corte di appello, glielementi di prova che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvioa giudizio della persona richiesta, non secondo i parametri vigenti nello Statorichiedente, ma nello Stato richiesto, e, quindi, nella specie, nello Stato italiano.2.5. Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per carenza dimotivazione riguardante la violazione di legge relativa all’art. VIII del Trattato diestradizione con riferimento all’Istituto penitenziario nel quale il [OSCURATO:PERSONA] verrebberistretto in caso di consegna.Come documentato dalla difesa, esiste un premio in dollari, postodall’associazione per delinquere dominante in Canada, per chiunque ucciderà ilricorrente. Per questa ragione esisterebbe il rischio che il [OSCURATO:PERSONA], una voltaristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita. Nonostante lerichieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15 penitenziari sparsi pertutto il territorio canadese dove il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere ristretto in caso diconsegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischi che il ricorrentepotrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.2.6. Con il sesto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dilegge e carenza di motivazione in relazione all’art. VII, lett. a, (iii) del Trattato diestradizione e, di conseguenza, dell’art. 721 cod. proc. pen., in quanto lagenericità dell’imputazione permetterebbe di eludere il principio di specialità.Nel mandato di arresto del 24 luglio 2023 viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] il reatodi traffico degli stupefacenti per un periodo di oltre sette mesi, senza indicazionedi alcun fatto specifico, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di esseregiudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosiavvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.2.7. Si prospetta, con il settimo motivo, nullità della sentenza per violazionedi legge e carenza della motivazione in relazione all’art. VII, lett. b, (iii) del Trattatodi estradizione relativo alla mancanza di elementi di prova idonei a giustificare ilrinvio a giudizio in Italia.Negli atti allegati alla richiesta di estradizione vengono indicati due episodi maper nessuno dei due vengono offerti elementi indiziari idonei a giustificare il rinvioa giudizio per il [OSCURATO:PERSONA] se fossero stati commessi in Italia. Il primo riguarda unsequestro di sostanza stupefacente avvenuto il 22 novembre 2022 e la provadovrebbe essere rappresentata dal fatto che il ricorrente ha comunicato o cercatodi comunicare 11 volte con la ragazza che abitava nell’appartamento dove venivasequestrata la droga; il secondo riguarda la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] e da questi ad un agente infiltrato di 250 grammi effettuata il18 agosto 2022, in cui le prove a carico del ricorrente consisterebbero nel fattoche la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe amica di una ragazza legata sentimentalmente al [OSCURATO:PERSONA] eche quest’ultimo, in data 20 luglio 2022, aveva parlato al telefono per tre voltecon la citata ragazza.Gli inquirenti canadesi individuano prove a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto chequesti sarebbe a capo dell’organizzazione denominata BFM che avrebbe fornito ladroga ad [OSCURATO:PERSONA], ma a carico del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata formulata alcunacontestazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere. In ogni caso,le prove a suo carico di partecipazione al sodalizio si ricaverebbero dalledichiarazioni dei membri del BFM, non riportate in originale nella richiesta diestradizione, e dalle quali emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato mainominato, dalle perquisizioni in luoghi associati al BMF, che non consentirebberoun addebito nei confronti del ricorrente, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] veniva notatoindossare gioielli e sfoggiare tatuaggi dimostrativi della sua fedeltà al sodalizio,messaggi scambiati con [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2022, e, quindi, fuoridal periodo contestato.2.8. Con l’ottavo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione inordine al reato di associazione per delinquere per il quale è stato prestato ilconsenso alla consegna e conseguente nullità della sentenza per abnormità ex art.568 cod. proc. pen.Si ribadisce che l’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello èquello di riconoscere sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione ancheper un reato, quello associativo, per il quale non è stata richiesta la consegna delTurmel.Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata inrelazione al fatto che il reato contestato in Canada, erroneamente definito“conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecieequivalente al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero,come chiarito dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025,che la Corte di appello riporta con la tecnica del “copia e incolla”, senza mostraredi averne compreso il contenuto, al [OSCURATO:PERSONA] non viene contestato il reatoassociativo.L’errore presente nella sentenza impugnata esporrebbe il ricorrente alconcreto pericolo, in spregio al principio di specialità, di essere giudicato in Canadaanche per imputazioni diverse, ad esempio la organitation criminelle, da quelle perle quali è stata chiesta la consegna, per la quale la Corte di appello ha dichiaratodi essere favorevole.2.9. Si prospetta, con il nono motivo, nullità della sentenza per violazione delprincipio di specialità.La Corte di appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento dellarichiesta di estradizione con riguardo a tutti gli episodi indicati nel mandato diarresto del 24 luglio 2023, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di esseregiudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosiavvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.2.10. Con il decimo motivo si lamenta la violazione dell’art. VII, comma 4, delTrattato di estradizione e nullità della sentenza per inattendibilità della traduzionein italiano della richiesta di estradizione inoltrata dal Canada in lingua francese.L’inattendibilità della traduzione emergerebbe anche dalla circostanza che latraduttrice, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avrebbe accompagnato la traduzione con laprecisazione che, stante la natura tecnica dei documenti, declinava qualsiasiresponsabilità legata ad eventuali errori o omissioni. La dimostrazione dellasussistenza di errori emergerebbe proprio dalla traduzione dell’ipotesi del“complot” disciplinata dell’art. 465 del codice penale canadese in quella diassociazione per delinquere, non contestata nella richiesta di estradizione.2.11. Si deduce, con l’undicesimo motivo, nullità della sentenza per carenzadi motivazione in relazione alla mancata indicazione delle misure di sicurezza chesarebbero state prese in caso di consegna del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Istituto penitenziarionel quale verrebbe ristretto.Si ribadisce che, come dimostrato dalla difesa, esiste un premio in dollari,posto dall’associazione per delinquere dominante in Canada, per chiunqueucciderà il ricorrente. Per questa ragione esisterebbe il rischio che il [OSCURATO:PERSONA], unavolta ristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita.Nonostante le richieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15penitenziari sparsi per tutto il territorio canadese dove il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essereristretto in caso di consegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischiche il ricorrente potrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale. Il Procuratore generale hachiesto breve termine per potere esaminare il secondo atto di impugnazioneproposto. All’esito, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati, con particolareriguardo alla necessità di assicurare in concreto il rispetto del principio di specialità.2. E’ bene premettere che, in tema di procedimento estradizionale,l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensidell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attivitàistruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esamecartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite (ex plurimis Sez.6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418-01).3. Ciò detto, al di là del generico rilievo di nullità della sentenza per mancanzao manifesta illogicità della motivazione, con i motivi dedotti si prospettanofondamentalmente questioni che riguardano tre temi: 1) la genericità dellacontestazione in relazione al mandato di arresto che ha ad oggetto il reato ditraffico di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. II del Trattato diestradizione fra Canada e Italia, che potrebbe incidere sul rispetto del principio dispecialità sancito dall’art. 721 cod. proc. pen.; 2) la genericità delle informazionipervenute dal Canada in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto dimandato di arresto, che dovrebbero giustificare il rinvio a giudizio nello Statorichiesto, in violazione degli artt. VII, lett. b), (iii) e VIII del Trattato diestradizione; 3) la genericità delle informazioni pervenute dal Canada conriferimento all’Istituto penitenziario nel quale verrebbe ristretto il [OSCURATO:PERSONA] in casodi consegna in violazione dell’art. VIII del Trattato di estradizione.4. Giova preliminarmente rilevare che, nonostante la “singolarità” dellatecnica redazionale della sentenza impugnata, sottolineata nel primo motivo diricorso, tuttavia, nel riportare, quasi cronologicamente, lo sviluppo della vicendaprocessuale, con le memorie difensive depositate, le richieste di chiarimenti einformazioni rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] competente canadese e, quindi, le rispostetrasmesse da parte della stessa, la Corte distrettuale ha ritenuto, infine, esaustivee rassicuranti le informazioni aggiuntive fornite dal Governo canadese - tanto darigettare le ulteriori richieste di acquisizione di informazioni aggiuntive provenientidalla difesa -, che si sono sostanziate, da ultimo, nelle informazioni pervenute inchiusura in data 19 gennaio 2026.Sotto questo aspetto, pertanto, il richiamo alle informazioni pervenute dalCanada, ritenute rassicuranti dai Giudici di merito, fornisce i contenuti di unadecisione, che si è poi concretizzata nelle pagine finali della motivazione,rendendola nel complesso coerente e congrua, come si avrà modo di sottolinearenel prosieguo, salvo per gli aspetti più specificatamente concernenti il rispetto delprincipio di specialità, di cui si dirà.5. Va, ancora, disattesa la censura di violazione dell’art. VII, paragrafo 4, delTrattato di estradizione tra Italia e Canada sottoscritto il 13 gennaio 2005,ratificato in Italia con la legge 7 gennaio 2008, n. 7, entrato in vigore il 17novembre 2010 (d’ora in poi, semplicemente il Trattato di estradizione), cheprevede che la traduzione dei documenti forniti dallo Stato richiedente e presentatia sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini delprocedimento di estradizione.Nel caso di specie, le [OSCURATO:PERSONA] canadesi hanno messo a disposizione della Cortedi appello tutti di documenti posti a sostegno della richiesta di estradizione tradottiin lingua italiana, peraltro allegando anche l’attestazione della interprete etraduttrice circa il rispetto accurato e fedele del contenuto e del significato deltesto originale tradotto, senza aggiunte o omissioni, fermo restando eventualiimprecisioni determinate dalla particolare natura tecnica del documento tradotto.Dunque, la norma indicata dal ricorrente non risulta violata né nella forma eneppure nella sostanza.Quanto al tema della configurazione dell’ipotesi associativa di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, non si tratta di una questione legata all’imprecisatraduzione dal francese all’italiano della corrispondente fattispecie criminosacanadese, quanto, piuttosto, come vedremo, di qualificazione giuridica dei fattirappresentati nella richiesta di estradizione e nei documenti trasmessi a sostegnodella stessa, che la Corte distrettuale ha ritenuto di attribuire ai fini della verificadella doppia incriminabilità.6. Ciò detto, cominciando dalle questioni poste con riguardo al secondo tema,le stesse sono infondate.6.1. Come è noto, in tema d'estradizione processuale, anche in presenza diuna convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto deigravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705,comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramenteformale, ma deve accertare che dalla documentazione trasmessa in uno allarichiesta di estradizione risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Statorichiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43245 del26/09/2013, Rv. 257460-01).Nel caso di specie, l’art. VII, paragrafo 1, lett. a), punto (ii), del Trattato diestradizione prevede che nella relazione che accompagna la richiesta diestradizione sia descritta brevemente la condotta integrante il reato per il quale èrichiesta l’estradizione, con l’indicazione del luogo, della data e della natura delreato, con almeno una descrizione del testo delle disposizioni di legge cheprevedono il reato e la pena applicabile.In particolare, poi, nel caso di persona richiesta per essere perseguitapenalmente per un reato, l’art. VII, paragrafo 1, lett. b), punto (iii), del Trattatodi estradizione, richiamato dal ricorrente, prevede che a sostegno della domandadi estradizione ci sia, fra l’altro, “un fascicolo del caso contenente una relazionesommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente,unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificareil provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fossestata posta in essere nello Stato richiesto. Il fascicolo può contenere ogni altrarelazione, dichiarazione o documentazione utile. Un'autorità procedente ogiudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolosono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo lalegge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta oche gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Statorichiedente”.Dunque, la documentazione posta a giustificazione della domanda diestradizione deve contenere, sulla base del Trattato di estradizione, una brevedescrizione dei fatti oggetto di imputazione, con indicazione del tempo, del luogodel commesso reato e della sua natura, con l’indicazione delle norme di leggeviolate secondo lo Stato richiedente e della pena irrogabile, nonché l’indicazione,anche riassuntiva, degli elementi di prova sufficienti a giustificare, secondo lalegge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta, eche sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio dellapersona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto.6.2. Le informazioni da ultimo trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] canadese in data 19gennaio 2026, che sono state ritenute esaustive e rassicuranti, con riguardo aigravi indizi di colpevolezza, dalla Corte di appello, tanto da rigettare le nuoverichieste difensive di ulteriori informazioni aggiuntive, contengono, oltre alleindicazioni formali dei fatti imputati al ricorrente con gli specifici richiaminormativi, anche la puntuale indicazione della piattaforma indiziaria posta a basedelle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], in particolare, stante i rilievi difensivi, con ilmandato di arresto del 24 luglio 2023 n. 200-01-257650-238.Invero, nelle informazioni si evidenziano dapprima le prove raccolte in basealle quali si è desunto che il gruppo denominato “BFM” ([OSCURATO:PERSONA]) fossededito al traffico della cocaina e della metanfetamina su larga scala (vedi pagg. 54e 55 della sentenza impugnata); quindi, si riportano le prove dalle quali si èdesunto che il [OSCURATO:PERSONA] è il capo dell’organizzazione denominata “BFM”, fra le qualile dichiarazioni di alcuni membri del gruppo.Di seguito (da pag. 56 a 60 della sentenza impugnata), si riportano glielementi di prova in base ai quali le [OSCURATO:PERSONA] canadesi ritengono che il ricorrenteabbia organizzato e orchestrato il traffico di droga all’interno della rete.In particolare, oltre il richiamo a dichiarazioni dei membri del gruppo, sievidenzia il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con l’appartamento 1-B sito in 2280, avenuede l’Emerillon, dove veniva sequestrata in data 22 novembre 2022 una quantitàsignificativa di metanfetamina riconducibile al gruppo “BFM”, ricavato dai dati delsuo cellulare, da cui emergevano undici comunicazioni o tentativi di comunicazionecon l’inquilina dell’appartamento tra il 28 giugno e il 3 agosto 2022.L’esame del telefono cellulare sequestrato ad uno dei membri del gruppo([OSCURATO:PERSONA]) ha fatto emergere i più significativi elementi di prova a carico delricorrente. Invero, secondo quanto riportato nelle predette informazioni, sonoemersi messaggi provenienti da un utente denominato “Qvo” con cui sono statitrasmessi schemi e un elenco contabile che descrive in dettaglio le operazioni del“BFM”, le transazioni di sostanza stupefacente, i profitti e la distribuzione deglistessi fra i membri del gruppo, in definitiva informazioni che solo un appartenenteal gruppo poteva conoscere e divulgare.[OSCURATO:PERSONA] canadesi ritengono che l’utente denominato “Qvo” sia riconducibilealla persona del [OSCURATO:PERSONA]: a) perché costui è stato visto più volte con il [OSCURATO:PERSONA], b)perché i due, come emerge dalle conversazioni estrapolate dal telefonosequestrato al [OSCURATO:PERSONA], si scambiavano messaggi telefonici vocali e gliinvestigatori riconoscevano le loro rispettive voci, c) perché il numero del telefonoassociato all’utente “Qvo” inizia con un prefisso internazionale della Spagna e almomento degli scambi telefonici con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Spagna.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coimputato del [OSCURATO:PERSONA] nel caso 200-01-257650-238,ammetteva dinanzi ai Tribunali canadesi, in tale modo potendo essere escussocome testimone nel processo a carico dell’estradando, di avere partecipato adun’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga direttamente con DaveTurmel e [OSCURATO:PERSONA]Craig.Il coinvolgimento del ricorrente nella transazione di stupefacenti avvenuta il18 agosto 2022 con un agente infiltrato della Suretè du Quebec, che acquistava lacocaina da [OSCURATO:PERSONA], si ricava dai messaggi estrapolati dal telefono sequestratoal [OSCURATO:PERSONA]. L’utente denominato “Qvo”, come detto, identificabile nel [OSCURATO:PERSONA],trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] un elenco contabile da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si erarifornito dal gruppo “BFM” per potere completare la transazione con l’agente sottocopertura (indicato nell’elenco con la menzione “[OSCURATO:PERSONA]”, e cioè il nome fornitoai trafficanti dall’agente sotto copertura). La donna inviata per completare latransazione ([OSCURATO:PERSONA]) era un’amica dell’allora compagna del Turmele quest’ultimo aveva modo di parlare con lei telefonicamente per tre volte il 20luglio 2022, poche settimane prima della transazione.6.3. Anche rispetto alla contestazione mossa con il mandato di arresto del 21novembre 2023, n. 200-01-259909-236, dall’informativa del 19 gennaio 2026emergono gli elementi di prova specificatamente a carico del ricorrente, che sirinvengono dai dati estrapolati dal telefono cellulare sequestrato ad uno degliaggressori materiali ([OSCURATO:PERSONA]Cornejo).Si tratta delle conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA]-Cornejo con dueutenze, indicate come “[OSCURATO:PERSONA] (prenom 7575)” e “[OSCURATO:PERSONA]”,che, in realtà, celavano l’identità del [OSCURATO:PERSONA], come si desume da alcuni messaggivocali inviati da queste utenze, nei quali, per come riportato nell’informativa, ilsergente detective [OSCURATO:PERSONA] ha identificato la voce dell’estradandoponendola a confronto con altre registrazioni audio contenenti la voce del [OSCURATO:PERSONA].Dalle conversazioni estrapolate si ricavava che il ricorrente, utilizzando le duecitate utenze telefoniche, aveva intrattenuto conversazioni dalle quali emergevache fosse l’istigatore/mandante dell’aggressione.6.4. Ribadito che il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzanon può risolversi in una verifica meramente formale, tuttavia, alla luce deglielementi riassuntivamente riportati nell’informativa del 19 gennaio 2026, ritenuta,sotto questo profilo, esaustiva e rassicurante dalla Corte distrettuale, deveritenersi che le [OSCURATO:PERSONA] canadesi abbiano assolto all’onere di fornire la piattaformaindiziaria posta a base dei fatti-reato contestati con i mandati di arresto che èsufficiente a giustificare il perseguimento della persona da estradare sia nello Statorichiedente che in quello richiesto.7. Privi di pregio sono anche i rilievi concernenti il terzo tema dedotto.Si assume che le informazioni pervenute dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi riguardoall’Istituto penitenziario dove verrà collocato il ricorrente in caso di consegna nonsarebbero sufficienti a garantire la sua sicurezza, esistendo a carico del [OSCURATO:PERSONA] unpremio assicurato da un’associazione per delinquere rivale a chi lo ucciderà.La Corte distrettuale ha ritenuto esaustive e rassicuranti le informazionipervenute dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi anche su questo aspetto, in considerazione delfatto che le stesse hanno garantito come l’estradando sarà sottoposto al regimecarcerario nell’Istituto che verrà ritenuto il più idoneo ed adatto in ragione dellespecifiche esigenze di tutela che verranno valutate al momento del suo arrivo inCanada, tenuto conto della segnalata e valutata specifica “posizione di rischio”dallo stesso rivestita.Orbene, a fronte della prospettazione difensiva di rischio, che si fonda suarticoli di stampa (vedi memoria difensiva del 13 giugno 2025), sulla cui veridicitàle [OSCURATO:PERSONA] canadesi non si sono pronunciate (vedi informativa del 20 novembre2025), le stesse hanno indicato comunque tutti i possibili Istituti di detenzionedove il ricorrente potrà essere collocato, assicurando che verranno valutate, unavolta giunto in Canada il [OSCURATO:PERSONA], tutte le sue caratteristiche specifiche, “compreseeventuali minacce alla sua persona, se del caso le esigenze in materia di sicurezzae lo spazio disponibile in ciascuna delle strutture sopra elencate”.Come affermato dalla Corte di appello, a fronte di un paventato e genericopericolo, si tratta, allo stato, di assicurazioni congrue e puntuali, rispetto alle qualile doglianze del ricorrente risultano prive di specificità.8. Con riguardo, invece, alla prima questione, sono fondate le deduzionidifensive che lamentano la possibile violazione del principio di specialità.8.1. Come è noto, il principio di specialità in materia di estradizione è teso adimpedire che per un fatto precedente all'estradizione e diverso da quello di cui alrelativo provvedimento, l'estradato venga giudicato o comunque sottoposto arestrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura disicurezza o di una misura cautelare.In generale, si è chiarito che, in tema di estradizione dall'estero, il principio dispecialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo conriferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descrittonella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevandol'astratta qualificazione della fattispecie (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv.271583-01).E’ principio già affermato da questa Corte, e ribadito anche di recente (Sez.6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287700-01), che, nel procedimento di garanziagiurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva,l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto concernente lalegale possibilità dell'estradizione, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazionedi opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizionea condizioni, le quali rientrano nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro,come non pleonasticamente ribadito dall'art. 699, comma 3, del codice di rito (Sez.6, n. 4298 del 04/11/1994, dep. 1995, Rv. 200833). L'art. 699, comma 4, cod.proc. pen. riserva infatti al solo Ministro della Giustizia la "verifica dell'osservanzadella condizione di specialità" e di altre condizioni apposte.Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21035 del26/03/2003, Caridi, in motivazione), l'estradizione è un istituto essenzialmenteconvenzionale, improntato al principio di reciprocità, nonché a quello di specialità,nel quale il soggetto interessato è sostanzialmente "oggetto" della relativaprocedura, la quale postula di regola, a sua volta, un procedimento che ha naturainterna, nel corso del quale l'estradando è titolare del potere di interloquire edifendersi in relazione alla proposta richiesta, sulla quale la decisione definitiva è,comunque, mancipio esclusivo dello Stato richiesto. Ne è testimone la valenza delconsenso dell'estradando alla sua consegna, che per la legge italiana non assumevalore definitivo e cogente nella relativa procedura, nel senso che ad esso nonconsegue, di per sé, la estradizione.Seguendo questa linea interpretativa, va anche ricordato che l’art. II,paragrafi 2 e 3, del Trattato di estradizione con il Canada prevede che “ai fini delpresente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti nonpongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reatoo non qualifichino il reato con identica o analoga terminologia. Ai fini del presenteTrattato, nello stabilire se un’azione od omissione costituisca reato secondo le leggidello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamenteascritte alla persona della quale si chiede l’estradizione, senza riferimento aglielementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente”.[OSCURATO:PERSONA], l’art. XV, paragrafo 1, del predetto Trattato prevede espressamente ilrispetto del principio di specialità e, al paragrafo 2, stabilisce che “se l'imputazioneper la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, dettapersona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato,secondo la nuova qualificazione: 1) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatticontenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e2) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore,prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata”.Dunque, il Trattato garantisce espressamente il ricorrente anche a fronte diun mutamento dell’imputazione.Non emergono, né sono state rappresentate da parte del ricorrente, situazioniin cui il Canada non ha rispettato il principio di specialità come previsto dalTrattato.8.2. Nel caso di specie, con riguardo al mandato di arresto avente ad oggettoreati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, su cui si appuntanoparticolarmente i rilievi difensivi, la Corte distrettuale ha ritenuto di ricondurre ifatti descritti nella richiesta di estradizione, come integrata dalle successiveinformative ricevute, anche nella fattispecie astratta di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, esaminando dettagliatamente le analogie funzionali sussistenti tra lafattispecie astratta interna e quella oggetto di contestazione nella richiesta diestradizione.In particolare, come emerge dall’ultima nota pervenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] canadesein data 19 gennaio 2026, con il mandato di arresto emesso il 24 luglio 2023, n.200-01-257650-238, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere trafficato sostanzestupefacenti elencate nell’allegato I (poi specificate in metanfetamina e cocaina)in Quebec o altrove in Quebec tra il 3 maggio 2022 e il 30 novembre 2022 e diavere “cospirato” per commettere tale reato. Si precisa, ancora, nell’elencare glielementi di prova a base di entrambe le su esposte contestazioni, che per“cospirazione” o “complotto” si intende un accordo tra due o più persone percommettere un reato, e, a tale fine, non è necessario che il reato si concretizziaffinché sia riconosciuta la responsabilità penale dei cospiratori.Come rappresentato dalla Corte distrettuale con motivazione congrua edimmune da evidenti illogicità, al fine di valutare la doppia incriminabilità, ladescrizione dei fatti contestati al ricorrente può astrattamente essere sussunta nelnostro ordinamento nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990.Invero, in tema di estradizione per l'estero, il requisito della doppiaincriminabilità non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativae del trattamento della fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, inentrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (da ultimo Sez. 6, n. 346 del27/10/2022, dep. 2023, Rv. 281005-01). Ai fini della concedibilitàdell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità,di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schemaastratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esattocorrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lostesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevandol'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio (Sez.1, n. 4407 del 14/09/1995, Rv. 202384-01, fattispecie in cui, in applicazione ditale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, aisensi dell'art. 705 cod. proc. pen. ed in conformità all'art. 2, comma secondo, deltrattato di estradizione ratificato con Legge 26 maggio 1984 n. 225, sentenzafavorevole all'estradizione negli U.S.A. di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto iltitolo di "conspiracy", - ancorché esprimente un concetto astrattamente diversoda quello della associazione per delinquere - di comportamenti concretamentericonducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al trafficodi stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).8.3. Ciò chiarito in tema di doppia incriminabilità, discorso diverso concerne ilconcreto rispetto del principio di specialità, che presuppone chiarezza sui fatti esulle fattispecie per le quali lo Stato richiedente chiede la consegna e lo Statorichiesto la consente.Al riguardo, la doglianza difensiva concerne la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], unavolta estradato, venga processato in Canada anche per un reato, quello di cuiall’art. 467 codice penale canadese, rispetto al quale la richiesta di estradizionenon risulta, allo stato, formulata.Questa possibilità viene paventata in conseguenza anche dell’equivoco chepotrebbe insorgere sulla base dell’astratta sussumibilità dei fatti oggetto dirichiesta di estradizione nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, che la Corte di appello ha ritenuto di effettuare ai fini del riscontro delrequisito della doppia incriminabilità.Sotto questo aspetto, non può tacersi che dalla sentenza impugnataemergono profili di contraddittorietà, se non di vera e propria confusione.Invero, nella parte iniziale della sentenza (pagg. 1 e 2), nel richiamare imandati di arresto internazionali in base ai quali le [OSCURATO:PERSONA] canadesi hannorichiesto la consegna del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al mandato n. 200-01-257650-238, su cui soprattutto si appuntano i rilievi difensivi, indicato come emesso indata 13 ottobre 2023 dalla Corte Superiore del Quebec, si citavano i reati previstidalla sezione 5 (1)(3) A della legge canadese sugli stupefacenti e dalla sezione465 del codice penale canadese, indicati come commessi in Quebec tra il 2 maggio2022 e il 6 gennaio 2023.A pag. 4 della sentenza impugnata, nel riportare la nota datata 15 aprile 2023,pervenuta dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, il mandato n. 200-01-257650-238 venivariportato come emesso il 24 luglio 2023 e i fatti sommariamente descritti,giuridicamente qualificati come riconducibili al reato previsto dall’art. 5(1)(3)a)della legge sulle droghe o altre sostanze controllate e da quello previsto dall’art.465(1)c) del codice penale del Canada, venivano indicati come commessi tra il 3maggio 2022 e il 30 novembre 2022 in Quebec o altrove in Quebec.Infine, nel dispositivo della sentenza, la consegna veniva autorizzata rispettoal mandato di arresto internazionale n. 200-01-257650-238, indicato comeemesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebec, per ireati di “complotto finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti” e “traffico disostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3 maggio ed il 6 novembre 2023,fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penale canadese e punibili con la penamassima dell’ergastolo, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.n. 309 del 1990.A parte l’inopportunità di indicare nel dispositivo di sentenza la sussumibilitàdei fatti descritti nella richiesta estradizionale, e nei documenti allegati einformative pervenute, come giuridicamente qualificati nell’ordinamentocanadese, nelle fattispecie criminose italiane, che rileva solo ai fini della verificadella doppia incriminabilità e può rimanere confinata nella parte motiva dellasentenza, non risultano riportati, sia pure sommariamente, nella sentenzaimpugnata, in particolare nel dispositivo, in maniera chiara i fatti per i qualil’estradizione risulta chiesta e concessa, con la corretta indicazione dei luoghi edelle date di commissione, né la qualificazione giuridica attribuita agli stessi nelloStato richiedente, atteso che risulta riportato, da ultimo, solo il richiamo all’art.5(1)(3)(a), peraltro riferito al codice penale canadese e non, come sembrerebbe,alla legge canadese sugli stupefacenti.Al riguardo, nonostante il puntuale rilievo del ricorrente, circa il rischio che lamancanza di chiarezza su questo aspetto possa riverberarsi sul rispetto delprincipio di specialità, ad estradizione eseguita, da parte delle [OSCURATO:PERSONA] canadesi,che potrebbero ritenersi legittimate dagli impropri riferimenti al reato associativointerno, nonché dalle imprecise indicazioni riguardanti il luogo e le date dicommissione dei fatti penalmente rilevanti, a perseguire il [OSCURATO:PERSONA] anche per fattiriconducibili a fattispecie non oggetto dell’originaria richiesta di estradizione, né disuccessiva estensione, la Corte di appello si è limitata ad un generico richiamo alrispetto del principio di specialità, non rinunciato da parte del ricorrente, previstodall’art. XV del Trattato, non sufficiente ad assicurarlo in concreto.Invero, occorre ricordare che, ai fini dell'osservanza del principio di specialitàin materia di estradizione passiva, quale previsto dall'art. 721 cod. proc. pen.,nonché, ad esempio, dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resaesecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, deve escludersi che, mutatismutandis, concessa estradizione per un reato di associazione per delinquere, essapossa consentire di procedere a carico dell'estradato anche in ordine ai reati - finecommessi in attuazione del programma criminoso (Sez. 5, n. 6825 del23/01/2007, Rv. 235630-01: principio affermato, nella specie, con riguardo adassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e dibancarotta).9. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio affinché altraSezione della Corte di appello di Roma provveda agli opportuni chiarimenti circa ifatti, come qualificati giuridicamente nell’ordinamento dello Stato richiedente, peri quali l’estradizione è stata richiesta e concessa, nel rispetto del principio dispecialità.In particolare, il Giudice del rinvio dovrà chiarire, con riguardo ai fatti, comecorrettamente indicati anche sotto il profilo cronologico e spaziale, oggetto dellarichiesta di estradizione n. 200-01-257650-238, se del caso acquisendo ulterioriinformazioni dalle [OSCURATO:PERSONA] canadesi, se l’estradizione risulta richiesta e, quindi,concessa, in relazione a fatti che, sebbene sussumibili astrattamente in fattispecieassociative nel nostro ordinamento, ai fini della verifica del requisito della doppiaincriminabilità, tuttavia risultano inquadrati nell’ordinamento canadese infattispecie che non configurano partecipazione in attività di un’organizzazionecriminale (come sembra desumibile dai riferimenti normativi di cui all’art.5(1)(3)a) della legge canadese sulle droghe o altre sostanze controllate –Controlled drugs and substances act – e all’art. 465(1)c) del codice penalecanadese, nonché dall’informativa del 20 novembre 2025 trasmessa dalle Autoritàcanadesi), ovvero se la richiesta concerne, se del caso anche in via di estensione,fatti inquadrabili nell’ordinamento canadese nella partecipazione in attività diun’organizzazione criminale, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 467del codice penale canadese.[OSCURATO:PERSONA] curerà anche gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. codproc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 5 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris