CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 19689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede specifico mandato ad impugnare conferito da parte dell'imputato che sia rimasto assente nel corso dell'intero giudizio, rilasciato successivamente alla sentenza; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen.,trattandosi di impugnazione proposta da difensore non legittimato (cfr. Sez., n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore