CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 29611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a POMPEI avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; all'esito della trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, ricorrono personalmente avverso la sentenza in data 16/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; con i rispettivi ricorsi hanno delegato il proprio difensore al deposito del ricorso medesimo. 2. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili, perché presentati personalmente dagli imputati, mentre devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. AD-4' Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto 2 dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]