Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2201/2007
ECLI:EU:C:2007:543
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 20 settembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑435/06
C
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus ([OSCURATO:PERSONA])]
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
– Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di materia civile – Presa a carico e collocazione di minori»
I –
Introduzione
1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] misure come la presa a carico e la collocazione di minori presso una famiglia affidataria o in un istituto,
disposte dalle autorità contro la volontà dei loro genitori ai fini della protezione dei minori, sono considerate atti di
diritto pubblico. Contro tali misure è ammesso ricorso alle autorità giurisdizionali amministrative. Tra i paesi nordici è
in vigore una cooperazione amministrativa che permette, senza formalità particolari, la consegna di minori da uno Stato all’altro
per l’esecuzione di tali decisioni sulla responsabilità genitoriale.
2. Nella causa principale la sig.ra C contesta la consegna dei suoi due figli (già eseguita) da parte delle autorità di polizia
finlandesi alle autorità svedesi, che ne avevano disposto la presa a carico e la collocazione in [OSCURATO:PERSONA], originario Stato
di residenza della famiglia.
3. Il giudice investito della controversia, il [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus (Corte amministrativa suprema della [OSCURATO:PERSONA]), chiede
nella fattispecie se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 relativo alla competenza, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento
(CE) n. 1347/2000 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»), sia applicabile al riconoscimento e all’esecuzione della decisione relativa
alla presa a carico e alla collocazione. In tal caso, in [OSCURATO:PERSONA] la competenza non spetterebbe ai giudici amministrativi,
ma ai giudici ordinari. Inoltre, le disposizioni procedurali del regolamento prevarrebbero sulle norme nazionali applicabili
nell’ambito della cooperazione amministrativa.
4. La soluzione di tale questione dipende principalmente dalla questione se la nozione di materia civile di cui all’art. 1 del
regolamento comprenda anche fattispecie come quella attuale, che in base al diritto nazionale sono considerate controversie
di diritto pubblico.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
5. Nell’atto finale del Trattato di adesione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le parti contraenti hanno inserito la seguente dichiarazione
comune n. 28 sulla cooperazione tra paesi nordici (
3
):
«[OSCURATO:PERSONA] contraenti prendono atto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Norvegia, nella loro qualità di membri dell’Unione europea,
intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull’Unione europea,
la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonché con altri paesi e territori».
6. Nel quinto e nel decimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 le disposizioni qui rilevanti, relative alle decisioni
sulla responsabilità genitoriale sono così motivate:
«(5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità
genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
(…)
(10) Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche
di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d’asilo e nel settore dell’immigrazione.
Inoltre, esso non si applica né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall’attribuzione della responsabilità
genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti
derivanti da illeciti penali commessi dai minori».
7. Ai fini della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del regolamento n. 2201/2003, riportate in estratto:
«Articolo 1
Ambito d’applicazione
(1) Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
(…)
b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
(2) Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che
lo rappresentino o assistano;
d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
e) le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
(3) Il presente regolamento non si applica:
a) alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;
b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
c) ai nomi e ai cognomi del minore;
d) all’emancipazione;
e) alle obbligazioni alimentari;
f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori».
«Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1. “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione
del presente regolamento a norma dell’articolo 1;
(…)
7. “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione
giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in
particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
(…)
9. “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di
intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
(…)».
«Articolo 8
Competenza generale
(1) Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale
su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
(…)».
«Articolo 16
Adizione di un’autorità giurisdizionale
(1) L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente
l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,
o
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità
competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».
«Articolo 21
Riconoscimento delle decisioni
(1) Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento.
(…)
(3) Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui
alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell’elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA]
conformemente all’articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l’istanza di riconoscimento
o di non riconoscimento.
(…)».
«Articolo 28
Decisioni esecutive
(1) Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato
Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata,
purché siano state notificate.
(…)».
«Articolo 29
Giudici territorialmente competenti
(1) L’istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell’elenco comunicato da ciascuno Stato
membro alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 68.
(…)».
«Articolo 59
Relazione con altri strumenti
(1) Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più [OSCURATO:PERSONA] membri su
materie disciplinate dal presente regolamento.
(2) a) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento,
si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Islanda, Norvegia e [OSCURATO:PERSONA] contenente
disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo
finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al presente regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
(…)».
«Articolo 64
(1) Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi
posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l’articolo 72.
(2) Le decisioni pronunciate dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di
tale termine ma dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni
del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II
del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro
d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione.
(…)».
«Articolo 72
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.
Il presente regolamento si applica dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1°
agosto 2004».
8. L’elenco previsto dall’art. 68 del regolamento n. 2201/2003 (
4
), cui fanno riferimento gli artt. 21, n. 3 e 29, n. 1, designa il Käräjäoikeus/Tingsrätt (Tribunale di primo grado) quale
giudice competente per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni delle autorità di un altro Stato membro in [OSCURATO:PERSONA].
B –
Normativa nazionale
1. Diritto finlandese
9. A norma della lastensuojelulaki (legge finlandese sulla protezione dei minori) (683/1983), il comitato sociale del comune
può porre in essere misure immediate in caso di pericolo per il benessere di un minore. [OSCURATO:PERSONA] misure possono comprendere le
decisioni di presa a carico e di collocazione del minore per il suo affidamento al di fuori della famiglia. Una presa a carico
contraria alla volontà dei genitori è soggetta alla conferma dello [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus (Tribunale amministrativo). La presa a
carico può essere impugnata dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus ed ulteriormente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus.
10. Ai sensi dell’art. 1 della legge (761/1970) sulla consegna di una persona alle autorità islandesi, norvegesi, svedesi o danesi
ai fini dell’esecuzione di una decisione di presa a carico o di cura, chiunque sia oggetto di una misura di presa a carico
o di cura disposta con decisione delle autorità islandesi, norvegesi, svedesi o danesi può essere consegnato dalla Repubblica
di [OSCURATO:PERSONA] allo Stato di cui trattasi, previa istanza presentata ai fini dell’esecuzione di una decisione siffatta. La legge 761/1970
si basa su accordi vigenti tra i paesi nordici che, tuttavia, non sono stati stipulati in forma vincolante sotto il profilo
del diritto internazionale.
11. A norma dell’art. 2 della legge 761/1970 si può autorizzare la consegna solo a condizione che la domanda si fondi su una decisione
adottata in base a determinate norme dello Stato in questione, tra le quali figurano quelle riguardanti l’assistenza a minori
e giovani. È inoltre necessario che la decisione disponga che la persona di cui si richiede la consegna debba essere inserita
in un istituto o vi debba permanere oppure debba permanere in un luogo specificamente indicato e che la decisione stessa sia
esecutiva nello Stato che l’ha emanata. Ai sensi dell’art. 3 della legge, la consegna di un cittadino finlandese presuppone,
inoltre, che egli risieda nello Stato dove è stata presa la decisione, che la stessa riguardi l’assistenza o la cura e che
l’interessato possa essere assistito o curato nel modo più congruo proprio nello Stato in questione. La decisione emanata
ai sensi della legge in parola può essere impugnata, ai sensi dell’art. 11 della medesima, dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus, avverso
la cui decisione è ammesso ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus.
12. L’art. 1 della legge 21 dicembre 2004 (1153/2004) sull’applicazione del regolamento n. 2201/2003, prevede disposizioni integrative
ai fini dell’applicazione del regolamento in [OSCURATO:PERSONA]. A norma dell’art. 2, n. 1, della legge, l’organo giurisdizionale competente
in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 21, n. 3, e 29, n. 1 del regolamento n. 2201/2003 è il Käräjäoikeus (Tribunale di primo
grado).
2. Diritto svedese
13. La legge svedese recante disposizioni speciali sulla protezione dei minori (1990:52, Lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga) disciplina le misure per la protezione dei minori, quali la presa a carico e la collocazione contro la volontà dei
genitori. Secondo tale normativa, in caso di pericolo per l’interesse superiore del minore il comitato sociale del comune
può richiedere al Länsrätt (Tribunale amministrativo regionale) di adottare i corrispondenti provvedimenti. In situazioni
di emergenza i provvedimenti possono essere disposti inizialmente anche dallo stesso comitato sociale, ma devono essere successivamente
confermati dal Länsrätt. Una misura di protezione ai sensi della legge 1990:52 non comporta la revoca totale del diritto di
affidamento.
III –
Fatti e questioni pregiudiziali
14. La sig.ra C, ricorrente e appellante nella causa principale, è madre di due minori, dei quali l’uno è cittadino sia svedese
sia finlandese e l’altro cittadino finlandese. In un primo tempo la ricorrente ha vissuto in [OSCURATO:PERSONA] con il coniuge e i figli.
A seguito di indagini avviate dai servizi sociali svedesi nell’autunno 2004, in data 23 febbraio 2005 il comitato sociale
del comune di residenza della famiglia ha disposto l’immediata presa a carico e la collocazione dei due minori. Il 25 febbraio
2005 il comitato sociale ha sottoposto la propria decisione sull’immediata presa a carico al Länsrätt, che l’ha confermata
con decisione 3 marzo 2005. I ricorsi presentati dalla sig.ra C contro la decisione del Länsrätt sono stati respinti. In particolare,
il Regeringsrätt (Corte amministrativa suprema della [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato in ultima istanza la competenza dei giudici svedesi.
15. Alla data del 1° marzo 2005 la ricorrente si era tuttavia già trasferita in [OSCURATO:PERSONA] con i figli, dichiarando il proprio
arrivo il giorno seguente. In data 10 marzo 2005 le autorità anagrafiche finlandesi hanno iscritto il cambio di residenza
nel loro registro con efficacia retroattiva al 1° marzo 2005.
16. Il 3 marzo 2005 il commissariato di polizia svedese ha richiesto l’assistenza amministrativa del commissariato di polizia
finlandese del nuovo luogo di residenza dei minori in [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione della propria decisione. Con decisione 8
marzo 2005 il commissariato di polizia richiesto ha ingiunto la presa a carico dei minori e la consegna degli stessi ai servizi
sociali svedesi.
17. A seguito di un infruttuoso ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]‑oikeus contro l’esecuzione dei provvedimenti da parte delle autorità
finlandesi, la sig.ra C ha presentato appello al [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus con il quale ha chiesto di annullare le decisioni
dell’[OSCURATO:PERSONA]‑oikeus e del commissariato di polizia e di ricondurre entrambi i figli in [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 13 ottobre
2006 il [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus ha posto le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi degli artt. 234 CE e 68 CE:
«1) a) Se il regolamento (…) n. 2201/2003 (…) sia applicabile all’esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della
fattispecie, riguardante l’immediata presa a carico e la collocazione di un minore al di fuori della propria famiglia d’origine
presso una famiglia affidataria, quando tale decisione è adottata nella forma di un’unica decisione nell’ambito delle norme
di diritto pubblico riguardanti la protezione dei minori;
b) ovvero, considerato il disposto dell’art. 1, n. 2, lett. d) [del regolamento n. 2201/2003], solo alla parte della decisione
relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia d’origine presso una famiglia affidataria;
c) In quest’ultimo caso, se il regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile ad una misura concernente la collocazione contenuta
nella decisione di presa a carico, benché alla stessa decisione, cui è subordinata la decisione di collocazione, sia applicabile
la legislazione, armonizzata nell’ambito della cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, posta in essere per il reciproco
riconoscimento e per l’esecuzione delle sentenze e decisioni amministrative.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a), tenendo conto del fatto che il regolamento [n. 2201/2003] non ha
preso in considerazione la legislazione armonizzata ad opera del Consiglio nordico concernente il riconoscimento e l’esecuzione
delle suddette decisioni di assistenza di diritto pubblico ma solo la corrispondente convenzione in materia civile, se sia
comunque possibile applicare alla presa a carico dei minori la legislazione armonizzata menzionata supra, la quale si fonda
sul riconoscimento e sull’esecuzione immediati delle decisioni amministrative sotto forma di cooperazione tra autorità amministrative.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1a) e negativa della questione sub 2), se il regolamento n. 2201/2003,
tenendo conto dei suoi artt. 72 e 64, n. 2, nonché della legislazione armonizzata dei paesi nordici relativa alle decisioni
di assistenza di diritto pubblico, sia applicabile ratione temporis alla fattispecie allorché le autorità amministrative svedesi
hanno adottato il 23 febbraio 2005 una decisione concernente sia la presa a carico immediata sia la collocazione presso una
famiglia affidataria ed hanno sottoposto la decisione sulla collocazione immediata per conferma al länsrätt il 25 febbraio
2005 ed allorché il länsrätt adito ha confermato tale decisione il 3 marzo 2005».
18. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte i governi tedesco, francese, olandese, slovacco,
finlandese e svedese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.
IV –
Analisi giuridica
A –
Sulla prima questione pregiudiziale
19. Con la prima questione il giudice a quo chiede se il regolamento n. 2201/2003 sia applicabile ad
ogni parte
della decisione di un’autorità con la quale si dispone la presa a carico di un minore e la sua collocazione al di fuori della
propria famiglia [questione sub 1a)] o solo alla parte della decisione che dispone la collocazione [questione sub 1 b)]. Con
la questione sub 1c) si chiede di chiarire quali conseguenze discendano, ai fini dell’applicazione del regolamento alla decisione
sulla collocazione, nel caso in cui il regolamento risulti applicabile solo a quest’ultima, ma non alla presa a carico che
è ad essa strettamente connessa.
20. Soltanto il governo svedese considera il regolamento non applicabile nel suo complesso, dal momento che le misure in questione
non rientrerebbero nella nozione di materia civile, bensì rappresenterebbero atti di diritto pubblico. Per contro, tutti gli
altri intervenienti, ivi compreso il governo finlandese, ritengono applicabile il regolamento e rilevano che la nozione di
materia civile costituisce una nozione autonoma di diritto comunitario. La circostanza che una fattispecie sia considerata
di diritto pubblico in uno Stato membro non osterebbe, pertanto, all’applicazione del regolamento.
21. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, esso si applica, indipendentemente dalla competenza giurisdizionale,
alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità
genitoriale. Occorre pertanto esaminare, da un lato, se la presa a carico e la collocazione di minori disposte da pubbliche
autorità debbano essere considerate misure relative alla responsabilità genitoriale. Dall’altro lato, occorre verificare se
si tratti di una materia civile.
1. Misure relative alla responsabilità genitoriale
22. La responsabilità genitoriale costituisce una nozione centrale per la determinazione dell’ambito di applicazione ratione materiae
del regolamento n. 2201/2003. Ai sensi dell’art. 2, n. 7, essa è definita come l’insieme dei diritti e doveri di cui è investita
una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la
persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. Conformemente
all’art. 2, n. 9, il diritto di affidamento comprende i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in
particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza.
23. La definizione astratta delle decisioni che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, fornita dall’art. 1,
n. 1, lett. b), è seguita dalla previsione delle specifiche fattispecie nei due elenchi previsti dall’art. 1, nn. 2 e 3. Il
n. 2 menziona le materie e le misure alle quali si applica il regolamento. Tale elenco non è esaustivo, come si evince dall’utilizzo
della locuzione «in particolare» che compare nella sua formula introduttiva (
5
). Il n. 3, per contro, elenca in via tassativa determinate materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento.
24. Conformemente all’art. 1, n. 2, lett. d), la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto è compresa
tra le materie civili che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
25. La presa a carico di un minore, per contro, non è espressamente menzionata nell’art. 1, n. 2. [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti
nel procedimento, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], sono tuttavia dell’avviso che la presa a carico costituisca una decisione relativa
alla responsabilità genitoriale, cui occorre dare riconoscimento ed esecuzione in conformità alle disposizioni del regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] sembra al contrario considerare la presa a carico un semplice atto esecutivo, funzionale all’attuazione della
collocazione. Ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento il procedimento di esecuzione sarebbe, tuttavia, disciplinato soltanto
dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
26. La decisione definitiva sulla qualifica da attribuire alla presa a carico spetta al giudice a quo. Quest’ultimo, diversamente
dalla [OSCURATO:PERSONA], sembra chiaramente presupporre nell’ordinanza di rinvio che la presa a carico e la collocazione costituiscano
due provvedimenti distinti – ancorché disposti con la stessa decisione – che potrebbero in teoria essere riconosciuti ed eseguiti
l’uno indipendentemente dall’altro.
27. Se si accoglie una tale interpretazione della presa a carico come provvedimento cui occorre dare esecuzione, allora il suo
riconoscimento e la sua esecuzione – salva l’attribuzione della qualifica di materia civile che occorre ancora esaminare –
devono avvenire in conformità al regolamento n. 2201/2003. Infatti, come correttamente osserva il governo tedesco, tale misura
statale sottrae ai genitori la possibilità di esercitare il proprio diritto di affidamento ai sensi dell’art. 2, n. 9. Essi
perdono il diritto di esercitare in via esclusiva i diritti e i doveri concernenti la cura della persona dei minori, in particolare
il diritto di intervenire nella decisione riguardo al loro luogo di residenza. La presa a carico deve pertanto essere considerata,
come anche la collocazione, una misura relativa al diritto di affidamento e quindi alla responsabilità genitoriale.
28. Come correttamente sottolineato dai governi tedesco e francese, inoltre, la presa a carico e la collocazione sono strettamente
legate l’una all’altra, tanto che in alcuni ordinamenti esse non costituiscono provvedimenti distinti. Una presa a carico
può essere disposta come provvedimento a sé stante tutt’al più come misura cautelare. In generale, tuttavia, essa rappresenta
un provvedimento accessorio alla collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto. La collocazione di
un minore contro la volontà dei genitori può a sua volta essere attuata soltanto se le autorità prendono previamente a carico
il minore. L’inclusione nell’ambito di applicazione del regolamento della sola collocazione, ma non della presa a carico comporterebbe,
pertanto, rilevanti difficoltà pratiche. Così, la competenza giurisdizionale ai fini dell’adozione di tali misure, strettamente
interconnesse, potrebbe perdere il proprio carattere unitario, qualora fosse determinata in parte in base al diritto nazionale
ed in parte in base al regolamento n. 2201/2003.
29. Ad avviso del governo svedese, tuttavia, le misure statali di protezione non sarebbero misure relative alla responsabilità
genitoriale, in quanto sarebbero adottate nell’interesse pubblico, né avrebbero l’effetto di trasferire alle autorità il diritto
di affidamento.
30. Dall’art. 1, n. 1, lett. b), discende che il regolamento n. 2201/2003 si basa su una nozione ampia di decisioni relative alla
responsabilità genitoriale. Esso si applica non solo alla delega o alla revoca della responsabilità genitoriale, ma anche
a misure relative all’esercizio di tale responsabilità. Anche se in base al diritto svedese con la presa a carico e la collocazione
del minore i genitori non perdono formalmente il diritto di affidamento, essi non possono tuttavia più esercitarne taluni
aspetti essenziali.
31. La sentenza della Corte internazionale di giustizia (in prosieguo: la «CIG») nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Boll) (
6
), richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], non modifica tale conclusione. La decisione attiene all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja
del 1902 per regolamentare la tutela dei minori. In quell’occasione la CIG ha stabilito che uno Stato, seppure non competente
a regolamentare la tutela ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], può ciononostante adottare misure di protezione del minore. Da tale
interpretazione della tutela in conformità alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja del 1902 non è possibile dedurre che la responsabilità
genitoriale ai sensi del regolamento n. 2201/2003, che costituisce una nozione molto più ampia, non possa parimenti essere
limitata da misure statali.
32. La presa a carico e la collocazione di minori costituiscono, pertanto, decisioni relative alla responsabilità genitoriale.
2. Materia civile
33. Occorre chiarire, tuttavia, se tali misure di protezione rappresentino anche materie civili ai sensi del regolamento n. 2201/2003.
È opinione concorde di tutti gli intervenienti che si tratti di una nozione autonoma di diritto comunitario e, a tal proposito,
viene fatto riferimento alla costante giurisprudenza relativa alla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (
7
).
34. Il governo svedese, tuttavia, è dell’avviso che misure statali di protezione come la presa a carico e la collocazione – seppure
nell’ambito di un’interpretazione autonoma di diritto comunitario – non costituiscono materie civili, dal momento che esse
sono disposte dalle autorità nell’esercizio di potestà d’imperio.
a) Giurisprudenza relativa alla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
35. La giurisprudenza relativa alla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha preso
avvio con la sentenza LTU/Eurocontrol (
8
). La Corte ha recentemente fatto riferimento a tale giurisprudenza nella sentenza Lechouritou (
9
) nei termini seguenti:
«A questo proposito si deve ricordare che, allo scopo di garantire, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei
diritti e degli obblighi derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles agli [OSCURATO:PERSONA] contraenti ed ai soggetti interessati, non si
devono interpretare i termini di tale disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro degli
[OSCURATO:PERSONA] in questione. Risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che la nozione di “materia civile e commerciale”
dev’essere considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema
della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (…) (
10
).
Secondo la Corte, tale interpretazione porta a escludere talune azioni o decisioni giurisdizionali dall’ambito d’applicazione
della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti
in causa o l’oggetto della lite (…) (
11
).
La Corte ha così ritenuto che, se è vero che talune decisioni emesse nelle cause fra la pubblica amministrazione ed un soggetto
di diritto privato possono essere comprese nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la situazione è diversa
qualora la pubblica amministrazione agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (…) (
12
)».
36. Come per la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, anche per il regolamento n. 2201/2003 sussiste la necessità di un’applicazione uniforme.
Anche in questo caso tale risultato può essere garantito soltanto mediante un’interpretazione autonoma della nozione di materia
civile. Ciò tuttavia non implica che tale nozione debba essere interpretata allo stesso modo nei due atti normativi.
37. Da tale assunto sembra tuttavia muovere il governo svedese, laddove ritiene che la distinzione tra materia civile e controversie
di diritto pubblico, operata dalla Corte nella citata giurisprudenza relativa alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sia valida anche
ai fini della nozione di materia civile di cui al regolamento n. 2201/2003. In base a tale impostazione, la presente fattispecie
non costituirebbe una materia civile, perché il comitato sociale ha agito nell’esercizio di potestà d’imperio quando ha disposto
la presa a carico e la collocazione dei minori ed ha ottenuto la conferma della presa a carico da parte del Länsrätt.
38. Tale impostazione non può tuttavia essere accolta. Nelle sue pronunce relative alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, infatti, la
Corte ha sempre sottolineato che l’interpretazione autonoma della nozione di materia civile e commerciale fa riferimento,
da un lato, agli obiettivi e al sistema della
[OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (
13
). Tuttavia, gli obiettivi, il sistema e – desidero aggiungere – la genesi della [OSCURATO:PERSONA] non coincidono necessariamente
con gli obiettivi, il sistema e la genesi del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, con riguardo alla responsabilità genitoriale
possono trovare applicazione anche principi generali diversi rispetto a quelli desumibili dagli ordinamenti nazionali ai fini
delle controversie che ricadono nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Piuttosto, la nozione di materia
civile di cui al regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretata autonomamente alla luce del contesto normativo di tale
regolamento.
b) Nozione di materia civile alla luce del contesto normativo del regolamento n. 2201/2003
39. Il regolamento n. 2201/2003 non definisce espressamente la nozione di materia civile. Tuttavia, in base alla formulazione
dell’art. 1, n. 1, è possibile affermare che a tal fine non rileva quale autorità giurisdizionale sia competente a decidere
della controversia. Determinante è solo la qualificazione della fattispecie dal punto di vista del diritto materiale (
14
).
40. Inoltre, conformemente all’art. 1, n. 1, lett. b), il regolamento è applicabile, tra l’altro, alla revoca totale o parziale
della responsabilità genitoriale, che generalmente viene disposta dalle autorità nell’ambito dell’attività di controllo statale.
A ciò occorre aggiungere che nell’elenco di cui all’art. 1, n. 2, sono considerati materie civili ai sensi del regolamento
provvedimenti concreti e settori normativi che di norma costituiscono misure statali di protezione. L’art. 1, n. 2, lett. d),
menziona, ad esempio, la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto, che di norma viene disposta
dalle pubbliche autorità perché la permanenza del minore nella propria famiglia potrebbe contrastare col suo interesse. La
lett. e) menziona, inoltre, misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione
dei beni del medesimo.
41. Qualora tali misure, espressamente menzionate nell’elenco, non venissero considerate materie civili nei casi in cui si contrappongono
soggetti privati (i genitori), da una parte, e un’autorità che esercita potestà d’imperio, dall’altra, l’inclusione di tali
misure nell’elenco perderebbe ampiamente di significato. La distinzione elaborata nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles,
che considera determinante l’esercizio da parte dello Stato di potestà d’imperio o tributarie, non può pertanto essere applicata
al regolamento n. 2201/2003.
42. A favore dell’inclusione di misure statali di protezione nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 depone,
inoltre, l’obiettivo di quest’ultimo, che viene enunciato nel suo quinto ‘considerando’. In esso si legge che il regolamento
disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale,
incluse le misure di protezione del minore
, per garantire parità di condizioni a tutti i minori. Occorre, pertanto, interpretare in via estensiva la nozione di materia
civile, al fine di superare i problemi di delimitazione che potrebbero insorgere nelle singole fattispecie. Ciò permette anzitutto
di stabilire con chiarezza la competenza giurisdizionale in base alle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.
43. Al riguardo, occorre considerare lo stretto nesso esistente nell’ambito del regolamento n. 2201/2003 tra la nozione di materia
civile e la nozione – essenziale per il regolamento – di responsabilità genitoriale. La relativa disciplina dei rapporti tra
genitori e minore costituisce nella maggioranza degli ordinamenti giuridici una parte essenziale del diritto civile. Ogni
decisione relativa alla responsabilità genitoriale, che quindi produce effetti su tale rapporto di diritto civile (
15
), dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento, salve le eccezioni di cui all’art. 1, n. 3 (
16
).
44. Pertanto, non rileva se ad incidere sulla responsabilità genitoriale sia una misura di protezione statale o una decisione
assunta su iniziativa di uno o più titolari del diritto di affidamento. Dal momento che la nozione di materia civile deve
essere interpretata autonomamente, essa può includere anche quelle misure che in base al diritto nazionale di uno Stato membro
sono riconducibili al diritto pubblico (
17
).
45. Il decimo ‘considerando’ del regolamento conferma che l’utilizzo della nozione di materia civile non dovrebbe escludere dall’ambito
di applicazione misure statali di protezione relative alla responsabilità genitoriale, come correttamente rileva il governo
francese. Piuttosto, la scelta di questa nozione tiene conto della circostanza che il regolamento non si applica ad alcuni
settori del diritto pubblico e penale che non attengono alla disciplina della responsabilità genitoriale, come la sicurezza
sociale o misure in materia di istruzione e sanità, decisioni sul diritto di asilo e nel settore dell’immigrazione, nonché
provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori (
18
).
46. Uno sguardo alla genesi del regolamento conferma tale interpretazione della nozione di materia civile. Il regolamento n. 1347/2000 (
19
), al quale è subentrato il regolamento n. 2201/2003, si applicava soltanto a procedimenti civili relativi alla potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale (art. 1, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 1347/2000). A causa della necessaria correlazione tra la decisione relativa alla responsabilità
genitoriale e la questione matrimoniale, le misure statali di protezione erano escluse dall’ambito di applicazione del regolamento
n. 1347/2000.
47. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad un’ampia inclusione di tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, nella
sua proposta del futuro regolamento n. 2201/2003 (
20
) essa si è inizialmente basata sulla vecchia formulazione (
21
). In tal modo, la proposta non permetteva di stabilire con certezza se le misure statali di protezione fossero da quel momento
incluse nell’ambito di applicazione del regolamento. Nella relazione alla proposta, la [OSCURATO:PERSONA] spiegava tuttavia che dal
regolamento erano escluse soltanto determinate misure di protezione relative alla repressione di illeciti penali (
22
). Da ciò poteva semplicemente dedursi, a contrario, che erano incluse altre misure statali di protezione (
23
). Tale oscurità interpretativa è stata volutamente superata, nel corso delle consultazioni del Consiglio, mediante la modifica
dell’art. 1, n. 1, e l’introduzione degli elenchi delle materie incluse ed escluse di cui all’art. 1, nn. 2 e 3, nonché del
decimo ‘considerando’.
48. Un ulteriore aspetto della genesi del regolamento è rappresentato dalla stretta connessione ratione materiae tra il regolamento
n. 2201/2003 e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]
dell’Aja») (
24
).
49. L’attuale versione del regolamento presenta, nella definizione dell’ambito di applicazione, evidenti parallelismi con la [OSCURATO:PERSONA]
dell’Aja. L’ambito di applicazione dei due atti normativi è infatti basato su una concezione estesa della responsabilità genitoriale.
Inoltre, il metodo adottato nel corso delle consultazioni del Consiglio per disciplinare l’ambito di applicazione del regolamento
n. 2201/2003 è chiaramente analogo a quello della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja, laddove è stata prevista l’introduzione nell’art. 1,
nn. 2 e 3, del regolamento di due elenchi recanti le materie incluse ed escluse, in gran parte coincidenti con i corrispondenti
elenchi di cui agli artt. 3 e 4 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja (
25
). Quest’ultima include espressamente nel proprio ambito di applicazione le misure statali, come ad esempio la collocazione
[art. 3, lett. e)], che [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione illustrativa della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja (
26
) definisce persino come una classica misura di protezione. Anche dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja sono esclusi i provvedimenti derivanti
da illeciti penali [art. 4, lett. i)].
50. Peraltro, nei rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri il regolamento n. 2201/2003 prevale sulle convenzioni internazionali relative
al suo ambito di applicazione (v. artt. 60 e 61, del regolamento). [OSCURATO:PERSONA] membri e [OSCURATO:PERSONA] terzi, per contro, continuano
ad applicarsi gli strumenti internazionali. Le disposizioni del regolamento e le corrispondenti disposizioni di convenzioni
internazionali dovrebbero quindi, per quanto possibile, essere interpretate allo stesso modo, così da escludere conclusioni
divergenti a seconda se si tratti di una fattispecie relativa ad un altro Stato membro o ad uno Stato terzo (
27
).
c) Sulla compatibilità dell’inclusione di misure di protezione statali nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003
con il corrispondente fondamento normativo di cui all’art. 61 CE
51. Per concludere, occorre rilevare che l’inclusione nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 di misure statali
di protezione che in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri sono considerate atti di diritto pubblico non si pone in contrasto con il fondamento
normativo sul quale è basato il regolamento.
52. Certamente, l’art. 61, lett. c), CE, qui rilevante, permette solo l’adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria
in materia civile
, come previsto all’art. 65 CE. Conformemente all’art. 65, lett. a), terzo trattino, CE, le misure in questo settore includono,
tra l’altro, il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali. Tuttavia, la nozione di materia civile ai sensi delle citate disposizioni
del Trattato CE, al pari della corrispondente nozione del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata come nozione
autonoma di diritto comunitario. La materia civile ai sensi degli artt. 61, lett. c), e 65 CE può pertanto includere anche
misure statali attinenti a rapporti di diritto civile, come ad esempio l’esercizio della responsabilità genitoriale, anche
se tali misure in determinati [OSCURATO:PERSONA] membri sono considerate atti di diritto pubblico.
3. Conclusione intermedia
53. Le considerazioni precedenti in merito alle questioni sub 1a) e b) permettono di concludere che una decisione relativa all’immediata
presa a carico e alla collocazione di un minore fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria deve essere qualificata
come materia civile attinente all’esercizio della responsabilità genitoriale, alla quale si applica il regolamento n. 2201/2003.
Ciò vale anche quando la decisione in questione sia soggetta alle norme di diritto pubblico conformemente al diritto dello
Stato di origine o dello Stato richiesto. Risulta pertanto superfluo risolvere la questione sub 1c), dal momento che essa
acquisterebbe rilevanza soltanto qualora il regolamento trovasse applicazione esclusivamente alla collocazione, ma non alla
presa a carico.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale
54. Con la seconda questione pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus chiede di chiarire se la legislazione nazionale armonizzata
degli [OSCURATO:PERSONA] nordici, che permette l’esecuzione e il riconoscimento immediati di decisioni amministrative sotto forma di cooperazione
tra autorità amministrative, possa essere applicata anche alla presa a carico di un minore, quando le corrispondenti misure
ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
55. A tale riguardo, il giudice a quo rinvia all’art. 59, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, in conformità al quale
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del regolamento,
si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Islanda, Norvegia e [OSCURATO:PERSONA] contenente
disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo
finale. Esso chiede se tale disposizione possa essere applicata per analogia alla cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] nordici per quanto
riguarda la consegna di un soggetto ai fini dell’esecuzione di misure di assistenza e cura.
56. Come concordemente rilevato dagli intervenienti che hanno espresso osservazioni su tale questione, a tale possibilità si oppone
tuttavia il principio della prevalenza del diritto comunitario (
28
), in conformità al quale le autorità e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di disapplicare il diritto nazionale contrastante
con il diritto comunitario (
29
).
57. Una diversa conclusione è possibile soltanto quando l’atto normativo comunitario in questione contempli espressamente la possibilità
di deroghe da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, l’art. 59 del regolamento n. 2201/2003 non prevede tale possibilità con
riferimento alla legislazione nazionale finlandese e svedese relativa alla consegna di un soggetto ai fini dell’esecuzione
di misure di assistenza e cura nell’ambito della cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] nordici (
30
).
58. Un’applicazione analogica dell’art. 59, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere esclusa già in base al carattere
eccezionale di tale norma, che come tale deve essere interpretata restrittivamente. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, n. 2,
lett. a), gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati avrebbero dovuto rilasciare una dichiarazione sull’applicazione di deroghe, che avrebbe
dovuto essere pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in allegato al regolamento.
59. Neppure dalla dichiarazione n. 28 sulla cooperazione nordica, rilasciata in occasione dell’adesione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], è prevista la possibilità di applicare disposizioni che derogano al regolamento n. 2201/2003. Con questa dichiarazione,
infatti, le parti contraenti prendono atto espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di membri dell’Unione
europea, intendono proseguire,
nel pieno rispetto del diritto comunitario
, la cooperazione nordica instaurata tra loro nonché con altri paesi e territori.
60. Quando il regolamento n. 2201/2003 risulti applicabile ratione temporis e ratione materiae, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno
l’obbligo di applicare le disposizioni del regolamento sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative alla responsabilità
genitoriale e di disapplicare la legislazione nazionale contrastante con tali disposizioni.
61. Tale conclusione può invero apparire censurabile alla luce della collaudata cooperazione amministrativa tra la [OSCURATO:PERSONA] e
la [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all’interesse superiore dei minori. Per altro verso, tuttavia, con l’adozione del regolamento n. 2201/2003
gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno concordemente accettato di uniformare determinati standard procedurali, quali ad esempio il mantenimento
della necessità dell’exequatur, a loro volta diretti a tutelare le parti del procedimento, come sottolinea correttamente il
governo olandese.
C –
Sulla terza questione pregiudiziale
62. La terza questione pregiudiziale attiene all’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 2201/2003. Conformemente
alla disposizione transitoria di cui all’art. 64, n. 2, del regolamento, esso è applicabile per il riconoscimento e l’esecuzione
di una decisione in presenza delle seguenti tre condizioni:
– la decisione è stata pronunciata
dopo
l’entrata in applicazione del regolamento n. 2201/2003,
– il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione è stato avviato
prima
di tale termine ma
dopo
l’entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000,
– la norma sulla competenza del giudice che ha adottato la decisione era fondata su regole conformi a quelle contenute nel regolamento
n. 2201/2003, ovvero nel regolamento n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo
Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione.
63. In conformità all’art. 72, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è entrato in vigore già il 1° agosto 2004, ma
le sue norme – a prescindere da alcune eccezioni che qui non rilevano – sono divenute applicabili soltanto a partire dal 1°
marzo 2005 (art. 72, n. 2). Conseguentemente, il regolamento ha cominciato ad essere applicato dal 1° marzo 2005. Il regolamento
n. 1347/2000 è entrato in vigore il 1° marzo 2001.
64. Come prima condizione, quindi, la decisione deve essere stata pronunciata il 1° marzo 2005 o successivamente a tale data.
Il giudice a quo ritiene che la decisione cui occorre dare esecuzione sia quella con cui il Länsrätt ha confermato la pronuncia
del comitato sociale del 23 febbraio 2005. Essa è stata emanata il 3 marzo 2005, quindi dopo l’entrata in applicazione del
regolamento n. 2201/2003.
65. Invero, in via di principio anche la stessa pronuncia del comitato sociale del 23 febbraio 2005 potrebbe essere considerata
una decisione. Conformemente all’art. 2, n. 4, una decisione ai sensi del regolamento include, tra l’altro, ogni decisione
relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la stessa. Dall’art. 2, n. 1 discende,
inoltre, che la nozione di autorità giurisdizionale comprende tutte le autorità competenti per le materie rientranti nel campo
di applicazione del regolamento a norma dell’art. 1. Pertanto, in linea di principio anche le decisioni amministrative possono
essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro sulla base del regolamento.
66. Tuttavia, la decisione in questione deve essere esecutiva nello Stato di origine per essere eseguibile nelle forme della cooperazione
da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato membro (art. 28, n. 1, del regolamento n. 2201/2003). Per poter ritenere
che è stata adottata una decisione, il che deve essere accertato in base alla lex fori, è quantomeno necessario che la decisione
stessa produca effetti verso l’esterno (
31
). Dal momento che il diritto svedese prescrive chiaramente, quale condizione per l’efficacia e l’esecutività della decisione,
la conferma della stessa da parte del Länsrätt, appare corretto considerare determinante, ai fini dell’art. 64, n. 2, del
regolamento, la data della conferma da parte dell’autorità giudiziaria. Spetta in ogni caso al giudice a quo definire quale
sia la decisione cui dare esecuzione secondo le norme nazionali.
67. Relativamente alla seconda condizione (v. paragrafo 62) il giudice a quo ritiene che il procedimento abbia avuto inizio con
l’avvio delle indagini da parte del comitato sociale nell’autunno 2004. [OSCURATO:PERSONA], per contro, sostiene che il procedimento
ha avuto inizio mediante la richiesta di conferma del comitato sociale al Länsrätt in data 25 febbraio 2005.
68. L’art. 16 del regolamento n. 2201/2003 disciplina nel dettaglio soltanto le condizioni in base alle quali un’autorità giurisdizionale
deve considerarsi adita, vale a dire – in termini semplificati – mediante il deposito della domanda giudiziale presso l’autorità
giurisdizionale o mediante la notificazione al convenuto, se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso
l’autorità giurisdizionale. Per contro, la disposizione non prevede espressamente il caso in cui un’autorità agisca d’ufficio
e adotti misure di protezione dei minori. Tuttavia, se per stabilire il momento dell’adozione della decisione rilevante si
considera non già la pronuncia del comitato sociale del 23 febbraio 2005, bensì la conferma di tale decisione da parte del
Länsrätt in data 3 marzo 2005, ritengo allora, con la [OSCURATO:PERSONA], che sussistano elementi per considerare la richiesta del
comitato sociale al Länsrätt come l’inizio del procedimento ai sensi dell’art. 64, n. 2.
69. Ad ogni modo, tale questione può in ultima analisi considerarsi non determinante, dal momento che sia l’avvio delle indagini
del comitato sociale, sia la presentazione della richiesta al Länsrätt hanno avuto luogo prima dell’entrata in applicazione
del regolamento n. 2201/2003 e dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000.
70. Anche la terza condizione risulta soddisfatta. Le norme sulla competenza in vigore in [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’avvio del procedimento
sono conformi alle norme contenute nel regolamento n. 2201/2003. Ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili prima dell’entrata
in applicazione del regolamento, la competenza delle autorità e dei giudici era fondata sulla residenza abituale dei minori
in [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 prevede una corrispondente norma sulla competenza.
71. Occorre pertanto risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che l’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 deve
essere interpretato nel senso che una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, pronunciata in data 3 marzo 2005
e relativa ad un procedimento avviato dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° marzo 2005, viene riconosciuta ed eseguita secondo
le disposizioni del capo III del regolamento n. 2201/2003, se in base alle norme sulla competenza applicabili al momento dell’avvio
del procedimento la competenza delle autorità era fondata, come nell’art. 8, n. 1, del regolamento, sul luogo della residenza
abituale dei minori.
V –
Conclusioni
72. Alla luce delle considerazioni precedenti propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal [OSCURATO:PERSONA]‑oikeus
nei termini seguenti:
1. L’art. 1, n. 1, lett. b), in combinato disposto con il n. 2, lett. a) e d), del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre
2003, n. 2201 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia
di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che una decisione
relativa all’immediata presa a carico e alla collocazione di un minore al di fuori della propria famiglia presso una famiglia
affidataria deve essere qualificata come materia civile attinente all’esercizio della responsabilità genitoriale, alla quale
si applica quindi il regolamento n. 2201/2003. Ciò vale anche quando la decisione in questione sia soggetta alle norme di
diritto pubblico conformemente al diritto dello Stato di origine o dello Stato richiesto.
2. Qualora il regolamento n. 2201/2003 risulti applicabile ratione temporis e ratione materiae e laddove non sia prevista alcuna
deroga espressa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il regolamento.
3. L’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione relativa alla responsabilità
genitoriale, pronunciata in data 3 marzo 2005 e relativa ad un procedimento avviato dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° marzo
2005, viene riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III del regolamento n. 2201/2003, se in base alle norme
sulla competenza applicabili al momento dell’avvio del procedimento la competenza delle autorità era fondata, come nell’art. 8,
n. 1, del regolamento, sul luogo della residenza abituale dei minori.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 338, pag. 1 – denominato anche regolamento Bruxelles II.
3
– Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, Atto finale – III. Altre dichiarazioni
– E. Dichiarazioni comuni: gli attuali [OSCURATO:PERSONA] membri/vari nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri – 28. Dichiarazione comune sulla cooperazione
nordica (GU 1994, C 241, pag. 392).
4
– GU 2005, C 40, pag. 2.
5
– V. la Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] in collaborazione
con la [OSCURATO:PERSONA] in materia civile e commerciale (stato: 1° giugno 2005), pag. 9. Disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf...
6
– Sentenza della Corte internazionale di giustizia 28 novembre 1958, CIJ Recueil 1958, pag. 55.
7
– [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata
il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32) nella versione modificata dalle Convenzioni 9 ottobre 1978, relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e – nel testo
modificato – pag. 77); 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1); 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e 29 novembre 1996, relativa all’adesione
della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (GU 1997, C 15, pag. 1) (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»).
8
– Sentenza 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU (Racc. pag. 1541).
9
– Sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑292/05 (Racc. pag. I‑1519, punti 29‑31).
10
– La Corte cita le sentenze LTU (cit. alla nota 8, punti 3 e 5); 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer (Racc. pag. 3807, punto 7);
14 novembre 2002, causa C‑271/00, Baten (Racc. pag. I‑10489, punto 28); 15 maggio 2003, causa C‑266/01, Préservatrice foncière
TIARD (Racc. pag. I‑4867, punto 20) nonché 18 maggio 2006, causa C‑343/04, ČEZ (Racc. pag. I‑4557, punto 22).
11
– La Corte fa riferimento alla sentenza LTU (cit. alla nota 8, punto 4); alle sentenze citate alla nota 10 Rüffer (punto 14),
Baten (punto 29), Préservatrice foncière TIARD (punto 21), ČEZ (punto 22), nonché alla sentenza 1° ottobre 2002, causa C‑167/00,
Henkel (Racc. pag. I‑8111, punto 29).
12
– La Corte fa riferimento alle sentenze LTU (cit. alla nota 8, punto 4); Rüffer (cit. alla nota 10, punto 8); Henkel (cit. alla
nota 11, punto 26); Baten (cit. alla nota 10, punto 30); Préservatrice foncière TIARD (cit. alla nota 10, punto 22), nonché
21 aprile 1993, causa C‑172/91, Sonntag (Racc. pag. I‑1963, punto 20).
13
– V. la giurisprudenza citata alla nota 10.
14
– V. M. Busch/U. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mit offenen Fragen - Die neue EU‑[OSCURATO:PERSONA] IIa zur elterlichen
Verantwortung aus der Sicht der Jugendhilfe,
Zeitschrift für das gesamte [OSCURATO:PERSONA] (FamRZ)
2004, pagg. 1338 e 1340.
15
– A tale proposito, la sig.ra C fa riferimento alla corrispondente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
relativa all’art. 6, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La garanzia dell’equo processo si applica, tra l’altro, a controversie attinenti a diritti civili (
civil rights
). Ad avviso della Corte europea, anche le controversie che hanno ad oggetto misure statali relative alla responsabilità genitoriale
ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, perché producono effetti su un rapporto di diritto civile. V., tra
le altre, sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 8 luglio 1987, W contro [OSCURATO:PERSONA] (9749/82, punto 78). Per
un’analisi complessiva della giurisprudenza della Corte europea sulla nozione di
civil rights
v. Grabenwarter/Pabel in: Grote/Marauhn (ed.),
EMRK/GG
, 2006, Cap. 14, paragrafi 13‑15.
16
– V., in tal senso, V. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] für elterliche Verantwortung in der [OSCURATO:PERSONA]
, 2005, pag. 49.
17
– Su tale punto la guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II (cit. alla nota 5, pag. 10) richiama
espressamente l’attenzione degli operatori del diritto.
18
– Art. 1, n. 3, lett. g), del regolamento n. 2201/2003.
19
– Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19).
20
– COM(2002) 222 definitivo/2 del 17.5.2002 (GU C 203E, pag. 155).
21
– L’art. 1 della proposta recitava: «1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti civili: (…)
b) relativi all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica ai procedimenti civili: (…)
b) relativi ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai figli.
3. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro».
22
– COM(2002) 222 definitivo/2, pag. 6.
23
– V. [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, pag. 44 e segg.).
24
– Actes et documents de la XVIIIième session de la Conférence international de [OSCURATO:PERSONA] de droit privé, 1998, pag. 14. Disponibile
in lingua inglese, francese e tedesca alla homepage della Conferenza dell’Aja: http://hcch.e-vision.nl/upload/text34d.pdf.
La decisione del Consiglio 19 dicembre 2002 (GU 2003, L 48, pag. 1) ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] membri a firmare la [OSCURATO:PERSONA]
nell’interesse della Comunità. Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto uso di tale autorizzazione, ma soltanto otto [OSCURATO:PERSONA] hanno
provveduto a ratificarla. La ratifica della [OSCURATO:PERSONA] è stata chiaramente interrotta a causa della questione di Gibilterra
(v. J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] zwischen internationaler und europäischer Rechtsvereinheitlichung – das Beispiel des internationalen
Kindschaftsrechts in der [OSCURATO:PERSONA] IIa-[OSCURATO:PERSONA], in:
[OSCURATO:PERSONA] für das 21. Jahrhundert, Symposion zum 65 Geburtstag von [OSCURATO:PERSONA]
, 2006, pagg. 89, 91). [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.
25
– A tale riguardo, v. J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Sorgerechtssachen nach der [OSCURATO:PERSONA] (EG) Nr. 2201/2003,
in:
Festschrift für P. Schlosser
, 2005, pagg. 695, 696 e segg. e J. [OSCURATO:PERSONA] in:
[OSCURATO:PERSONA] für das 21. Jahrhundert
(cit. alla nota 22, pag. 93).
26
– Disponibile in lingua tedesca all’indirizzo http://hcch.e-vision.nl/upload/expl34d.pdf, paragrafo 23 della versione citata
[relativo all’art. 3, lett. e)].
27
– V. J. [OSCURATO:PERSONA] in:
[OSCURATO:PERSONA] für das 21. Jahrhundert
(cit. alla nota 22, pag. 100).
28
– Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. pag. 1253, 1269 e segg.).
29
– Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punti 21‑23).
30
– In tal senso vi è una differenza rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja, che all’art. 52 ammette espressamente il mantenimento
o l’adozione di normative uniformi armonizzate a livello regionale.
31
– V. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, 2a ed., Monaco, 2006, Art. 64 regolamento Bruxelles II, paragrafo 9; M. Fleige;
[OSCURATO:PERSONA] für Sorgerechtsentscheidungen und die Rückführung von Kindern nach Entführungen nach dem [OSCURATO:PERSONA] IZVR
, Würzburg, 2006, pag. 114.