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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23123/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Klaudio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, con i benefici di legge (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la decisione essendo coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimine tra la fattispecie di furto consumato e il tentativo di furto, essendo sufficiente, ai fini della consumazione del delitto di furto, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (sez. 4, n.13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134-01; sez. 5, n. 36022 del 14/7/2022, Borísov); che, invece, quanto alla asserita remissione di querela, il ricorso è del tutto aspecifico, essendosi la parte limitata ad affermare l'intenzione della querelante a seguito del risarcimento del danno, senza allegare alcunché a sostegno della necessaria formalizzazione dell'atto e della sua accettazione; che, infine, la difesa si è limitata a enunciare una erronea applicazione di legge per mancata pronuncia di non luogo a procedere "per fatto di lieve entità", priva però di un'articolazione delle ragioni in diritto e dei dati in fatto a sostegno della richiesta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

La P id nte ) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Klaudio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, con i benefici di legge (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la decisione essendo coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimine tra la fattispecie di furto consumato e il tentativo di furto, essendo sufficiente, ai fini della consumazione del delitto di furto, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (sez. 4, n.13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134-01; sez. 5, n. 36022 del 14/7/2022, Borísov); che, invece, quanto alla asserita remissione di querela, il ricorso è del tutto aspecifico, essendosi la parte limitata ad affermare l'intenzione della querelante a seguito del risarcimento del danno, senza allegare alcunché a sostegno della necessaria formalizzazione dell'atto e della sua accettazione; che, infine, la difesa si è limitata a enunciare una erronea applicazione di legge per mancata pronuncia di non luogo a procedere "per fatto di lieve entità", priva però di un'articolazione delle ragioni in diritto e dei dati in fatto a sostegno della richiesta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P id nte ) [OSCURATO:PERSONA]
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