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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17403/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18/09/2025, che - in sede di rinvio dopo l'annullamento sul punto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18/09/2025, che - in sede di rinvio dopo l'annullamento sul punto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17403/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris