CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];nei confronti diBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1883/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 7ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/20261. - La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, Rossi costruzioni s.r.l.)conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire, previa declaratoria di illegittimitàdella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione dimassimo scoperto, del tasso di interesse ultralegale, accogliere le seguenticonclusioni: «ricalcolare il nuovo saldo sul c/c de quo al 31.12.06 e condannarela convenuta a restituire alla società attrice gli importi indebitamente percepiti,per il momento quantificati in €.197.476,89, salvo il verificare la legittimità deitassi applicati dopo il 9.7.1992 e quindi nell’importo che risulterà di giustizia(…)».Costituitosi l’istituto di credito che concludeva per il rigetto della domanda,la società attrice, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., precisavale proprie conclusioni come segue: «A)- accertare e dichiarare illegittimi gliinteressi ultralegali che, quantomeno fino al 09.07.1992 o, in mancanza di validapattuizione, per tutto il periodo documentato dagli estratti c/c prodotti, sono statiapplicati e percepiti dalla convenuta; B)- accertare e dichiarare l’illegittimità dellaapplicazione da parte della banca convenuta della richiesta e dell’effettivariscossione, dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, in tesisino al 30.06.2000, e in ipotesi per il periodo documentato dagli estratti contoprodotti. C)- dichiarare illegittima e pertanto non dovuta l’applicazione dellecommissioni di massimo scoperto in toto, o in subordine non dovuta nella suaapplicazione trimestrale; D)- ricalcolato il nuovo saldo sul c/c del quo al30.06.2007 condannare la convenuta a restituire alla società attrice gli importiindebitamente percepiti per il momento quantificati in Euro 197.476,89, ocomunque nella somma che risulterà di giustizia, con gli interessi legali dalladomanda al saldo effettivo, oltre alle spese di perizia come sopra indicate in Euro540,00. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio».Istruita la causa mediante consulenza tecnica contabile, parte attrice cosìrassegnava le proprie conclusioni: «nel merito accogliere le conclusioni di cui allamemoria ex art. 183 cpc depositata l’8/2/08 per la somma di euro 96.576,47 oquella maggiore di giustizia con gli interessi legali dalla domanda al saldoeffettivo, oltre a spese di CTP ante causa e CTU da porsi a carico dellaconvenuta».Numero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda attorea, poiché, all’esito dellac.t.u., il saldo finale del conto corrente, pur essendosi ridotto da €. 45.243,48 ad€. 28.781,47, era rimasto pur sempre negativo e non vi era prova che lo stessofosse stato pagato dall’attore.La società Rossi costruzioni s.r.l. proponeva, quindi, appello, affidando ilgravame a quattro motivi: 1) errata applicazione della prescrizione delle singolerimesse (in contrasto con gli insegnamenti di cui a Cass., sez. un., n. 24418 del2010); 2) «aperta contraddittorietà della sentenza in ordine al “pagamento”»; 3)«nullità del tasso di interesse ultralegale»; 4) «nullità della commissione dimassimo scoperto».L'appellante così concludeva: «Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze inaccoglimento della presente domanda ed in riforma dell’appellata Sentenza,disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, disporre preliminarmente lasospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata; in via istruttoriarimettere la causa sul ruolo per disporsi integrazione della CTU secondo lerichieste precisate a verbale di udienza 19.04.13, e per l’effetto, nel meritoaccogliersi le seguenti conclusioni A) accertare e dichiarare sino al 30.06.00l’illegittimità della richiesta e della effettiva riscossione da parte della bancaconvenuta dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale; B)accertare e dichiarare nulla in toto la commissione di massimo scoperto; C)accertare e dichiarare nullo il tasso ultralegale applicato sino 13.11.92 in difettodi valida pattuizione ex art. 1284 cc.; D) ricalcolare il nuovo saldo sul contocorrente al 31.12.2006 e condannare la convenuta a restituire alla società attricela somma di €. 96.576,47 o in quella maggiore che risulterà di giustizia; concondanna della convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi digiudizio, ivi compresi compensi professionali, CTP in €.540,00 e CTU».Rinnovata, nell’ambito del giudizio di secondo grado, la consulenza tecnica,la società appellante rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.ma Corted’Appello di Firenze in accoglimento della presente domanda ed in riformadell’appellata Sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliersile seguenti conclusioni : A) accertare e dichiarare sino al 30.06.00 l’illegittimitàdella richiesta e della effettiva riscossione da parte della banca convenutadell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale; B) accertare eNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiarare nulla in toto la commissione di massimo scoperto; C) accertare edichiarare nullo il tasso ultralegale applicato sino 13.11.92 in difetto di validapattuizione ex art. 1284 cc.; D) accertare e dichiarare il nuovo saldo sul contocorrente de quo come da CTU in €.287.787,89 a credito dell'attrice o insubordine in €.144.417,82 sempre a credito dell'attrice; E) condannarel'appellata a pagare alla società attrice le somme di cui al punto D) in tesi o inipotesi; con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradidi giudizio, compresa la fase cautelare nel presente grado, ivi compresi compensiprofessionali, CTP in €.540,000 per il I° grado ed in €.1.800,00 per il II e CTU acarico definitivo della banca».La Corte di appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, ritenevafondato il primo motivo di appello, non avendo il giudice di prime cure operato ladistinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie secondo gli insegnamenti delleSezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 24418 del 2010).Tuttavia, secondo il giudice territoriale, «la fondatezza del primo motivo diappello non comporta però alcun vantaggio per parte appellante, rimanendo ogniquestione di merito controversa completamente assorbita in conseguenza dellainfondatezza del secondo motivo di appello». In particolare, «supponendo che ilconto corrente fosse effettivamente già chiuso al momento della notifica dellacitazione», è corretta la conclusione cui era giunto il Tribunale di Lucca in quanto«non si può chiedere alcuna restituzione di indebito se non si dimostra prima diaverlo pagato e dunque, se il conto corrente si è chiuso con un saldo che eranegativo ed il cliente non dimostra di averlo pagato a chiusura avvenuta,evidentemente nulla può ripetere se dal riconteggio effettuato mediante CTU siastato accertato, come ritenuto dal Tribunale, un indebito complessivo di importoinferiore o uguale a tale saldo; in mancanza di pagamento del saldo negativo delconto, solo se fosse stato accertato dal CTU un indebito superiore al saldo stessoil cliente avrebbe potuto pretendere la condanna della banca al pagamento delladifferenza». Sempre secondo la Corte territoriale, l’appellante censura lasentenza perché il Tribunale ha dato per scontato che il conto corrente fosse giàchiuso al momento della notifica della citazione (25.9.07) quando in realtà essosarebbe stato chiuso con saldo “zero” solo in data 25.5.12: tuttavia, la chiusuradel conto in epoca successiva alla domanda non avrebbe rilievo, in quantoNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026«l’appellante non può chiedere l’accoglimento della sua domanda di ripetizionededucendo e tentando di dimostrare una circostanza di fatto sopravvenutarispetto all’introduzione del giudizio (il pagamento dell’indebito) la qualerenderebbe fondata nel merito una domanda che all’origine non lo era».Infine, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto tardivamente proposta ladomanda di accertamento del saldo del conto corrente. Si legge nella sentenzaimpugnata: «occorre poi precisare che solo in comparsa conclusionale parteappellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il rigettodella domanda di ripetizione di indebito travolgesse automaticamente anchel’autonoma domanda di accertamento della nullità dell'applicazione di determinatiaddebiti in conto corrente (capitalizzazione trimestrale, tasso ultralegale e Cms)e la correlativa domanda di accertamento del nuovo saldo del c/c ordinario alladata del 31.12.06 (…). Osserva la Corte che tuttavia l’atto di appello noncontiene alcuna argomentazione difensiva in tal senso, né alcuna deduzione voltaa spiegare che in primo grado parte attrice aveva avanzato due autonomedomande anziché una sola, essendosi limitato l’appellante a richiedere alla Corteil ricalcolo del saldo una volta depurato il conto corrente dagli addebiti illegittimie la condanna della banca alla restituzione dell’indebito. Si deve in ogni casoescludere che in primo grado la società attrice avesse svolto una domanda diaccertamento del corretto saldo dare/avere, previa depurazione delle posteillegittime, concettualmente autonoma rispetto a quella di ripetizione di indebito,avendo invece avanzato soltanto quest’ultima domanda, come correttamenteevidenziato da parte appellata. Infatti mentre in atto di appello si chiede, previadeclaratoria di nullità di determinati addebiti illegittimi, di “ D)- accertare edichiarare il nuovo saldo sul conto corrente de quo come da CTU….”, nella primamemoria ex art. 183 cpc (a cui parte attrice si è richiamata in sede diprecisazione delle conclusioni), si chiedeva invece: “D)- ricalcolato il nuovo saldosul c/c del quo al 30.06.2007 condannare la convenuta a restituire alla societàverbo ricalcolare ha un evidente significato non equivoco, nel senso diconsiderare il ricalcolo necessario solo incidenter tantum, cioè al solo fine dipoter accogliere la domanda di condanna della banca alla restituzionedell’indebito. Di conseguenza la domanda di mero accertamento del correttoNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026saldo dare/avere, non essendo stata proposta in primo grado come domandaautonoma rispetto a quella di ripetizione di indebito, non può essere proposta exnovo in appello.2. - [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, la Rosso costruzioni s.r.l. lamenta la«violazione dell'art. dell'art. 111 Cost., 99, 100 cpc, 112 cpc e 163 c.p.c. nonchéart. 1283 cc, 1284 cc 1346 cc, 1418 cc, 2907 cc in relazione all’art. 360 cpc n4», per avere statuito la Corte di appello di Firenze nella sentenza impugnata chela società attrice non aveva svolto in primo grado di giudizio una domanda diaccertamento del corretto saldo dare/avere previa depurazione delle posteillegittime, quando la tesi della Corte prescinde del tutto dall'esame dell'atto dicitazione e si vincola ad una prospettazione verbale di carattere formale.In particolare, secondo la ricorrente, la rettifica del saldo costituiva laconseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui sifondava la stessa annotazione sul conto, e la Corte di appello di Firenze si erafermata al solo dato della prospettazione letterale delle conclusioni presentate inprimo grado, dove l'infinito «ricalcolare» (presente nell’atto di citazione) era statosostituito nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1c.p.c., a seguito di una mera variazione stilistica, dal participio «ricalcolato»,tralasciando l'esame dell'atto di citazione, per assumere che «l'uso del participiopassato aveva un evidente significato non equivoco nel senso di considerare ilricalcolo necessario solo incidenter tantum» e che «si doveva escludere in ognicaso che in primo grado la società attrice avesse svolto una domanda di correttoaccertamento del corretto saldo dare/avere ...avendo invece avanzato soltantoquest'ultima».Secondo parte impugnante, nel procedere all’interpretazione delladomanda, il giudice di merito non era vincolato alle espressioni letterali utilizzatedalla parte ma doveva correttamente indagare e valutare il contenuto sostanzialeNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026della domanda medesima, e la Corte di Appello aveva errato nel ritenere ladomanda di accertamento «strumentale all'accoglimento di quella di condannaalla ripetizione», e non «concettualmente autonoma» (pag. 8 sentenza),prescindendo dall'analisi di un interesse dell'attore ex art. 100 c.p.c. al suoaccoglimento anche in caso di conto aperto.Con il secondo motivo di ricorso, la Rossi costruzioni s.r.l. lamenta la«Violazione dell’art. 342 cpc in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c.», per avere laCorte d'appello di Firenze affermato che solo in comparsa conclusionale disecondo grado parte appellante aveva dedotto che il Tribunale avrebbe errato aritenere che il rigetto della domanda di ripetizione di indebito travolgesseautomaticamente anche l’autonoma domanda di accertamento della nullitàdell'applicazione di determinati addebiti in conto corrente (capitalizzazionetrimestrale, tasso ultralegale e Cms) e la correlativa domanda di accertamentodel nuovo saldo mentre in atto di appello niente aveva contestato. La Corte dimerito ometteva invece di considerare che Rossi costruzioni srl aveva dedotto edavanzato specifica critica sul punto anche in atto di appello.Infine, con il terzo motivo, la ricorrente evidenzia la «violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione all’art. 360 cpc. 1 n 3», per avere sostenuto la Cortefiorentina che la domanda di mero accertamento del corretto saldo dare/averenon essendo stata proposta in primo grado non poteva essere proposta ex novoin appello, quando invece la domanda di rideterminazione del saldo era stataproposta già in primo grado e comunque era stata oggetto di contraddittorio taleda non poter modificare l'oggetto sostanziale dell'azione, nè i termini dellacontroversia.2. - I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, stantela loro connessione.Come correttamente evidenziato dalla controricorrente, la Rossi costruzionis.r.l. lamenta che: a) la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato equalificato la domanda spiegata dalla società attrice in primo grado, in quanto, asuo dire, già conteneva una richiesta di accertamento dei rapporti dare avere; b)conseguentemente, non sarebbero state proposte domande nuove in secondogrado, avanti alla Corte di appello, in quanto la domanda di accertamento era giàstata spiegata in primo grado, e non era vero che era stata affrontata solo nelleNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026difese conclusionali in 2° grado; c) in ogni caso, la domanda di accertamentopoteva comunque essere introdotta in secondo grado, non introducendo nelgiudizio un nuovo tema di indagine.Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rilevazione el’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice dimerito ed è sindacabile in sede di cassazione: a) ove ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigmadella norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimitàex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio delragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione delcontenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione delpetitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore checoinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovverola omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo,ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio dierror in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di errorfacti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3,10/06/2020, n. 11103, Rv. 658078 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 5,06/11/2023, n. 30770, Rv. 669718 - 01 secondo la quale, in materia di ricorsoper cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda,nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinenteall'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato).Tuttavia, il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda neigradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delleimpugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutared'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato- la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul puntoed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Cass. Sez.Numero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/20263, 12/07/2005, n. 14573, Rv. 583440 - 01; ma si veda anche Cass. Sez. L.,01/12/2010, n. 24339, Rv. 615737 - 01; Cass. Sez. 3, 03/07/2014, n. 15223,Rv. 631734 - 01).Nel caso di specie, la Rossi costruzioni s.r.l. - a fronte dell’errore delgiudice di primo grado consistente nel non avere deciso la domanda concernentel’accertamento del saldo del conto corrente, ritenuta proposta solo incidentertantum - aveva l’onere di dedurre tale omissione come oggetto di specificomotivo di gravame rivolto al giudice di appello e, in particolare, aveva l’onere didedurre la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo ilTribunale mancato di provvedere su una specifica domanda che si assumevaformalmente proposta.Al contrario, come pure evidenziato dal controricorrente, è sufficienteesaminare l’atto di appello per rendersi conto che, nella fattispecie, non sonostati formulati motivi di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Firenzeafferenti alla qualificazione della domanda operata in primo grado, e la mancanzadi una pronuncia sui rapporti dare avere nonché sulla rideterminazione dei saldi.In questa prospettiva, se è vero che nelle conclusioni dell’atto di appello si chiededi «ricalcolare il nuovo saldo del conto corrente al 31.12.2006», è anche vero chetale conclusione non trova alcun supporto motivazionale nell’atto di gravame.D’altra parte, anche nella sentenza di appello oggi impugnata si legge che«l’atto di appello non contiene alcuna argomentazione difensiva in tal senso, néalcuna deduzione volta a spiegare che in primo grado parte attrice avevaavanzato due autonome domande anziché una sola».In definitiva, la mancanza di un autonomo motivo di impugnazione insecondo grado avente ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda da parte delTribunale in primo grado ha natura dirimente e rende comunque inammissibile ilricorso per Cassazione.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa CorteNumero registro generale 30662/2021Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 22432/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 21 gennaio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]