CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 1998
Cassazione n. 15936/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1998 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del GIP TRIBUNALEdi [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco DALL’OLIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’incidente d’esecuzione promosso nell’interesse di Youness HANDAJI avverso l’ordine di carcerazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica il Tribunale di Bergamo in data 7 agosto 2024 con il quale è stata posta in esecuzione la pena detentiva di tre anni e un mese di reclusione in relazione a due condanne. 2. [OSCURATO:PERSONA] HANDAJI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando il vizio di motivazione perché l’ordine di carcerazione è stato notificato a un difensore che era stato revocato. 3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come si desume dal certificato dello stato di esecuzione, rilasciato dalla Procura della Repubblica il Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2025 n. 248/2025 SIEP, dopo l’emissione del provvedimento impugnato, il pubblico ministero ha emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 6 marzo 2025, cui ha fatto seguito, in forza della decisione nel frattempo assunta dal Tribunale di sorveglianza, l’affidamento in prova al servizio sociale (verbale di sottoposizione agli obblighi in data 12 marzo 2025). Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità, poiché il ricorrente deduceva, quale interesse al ricorso, che il provvedimento impugnato gli aveva precluso di avanzare l’istanza di affidamento; misura nel frattempo disposta. 3.1. Non seguono le spese e gli accessori per la originaria sussistenza di interesse. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza