Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2008
ECLI:EU:T:2008:597
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑455/05)
«Aiuti di Stato – Settore della metallurgia – Acquisizione di una partecipazione detenuta da un’impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da
tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero – Criterio dell’investitore privato – Valutazione delle azioni di una società immobiliare – Valutazione dei beni immobili di una società – Obbligo di motivazione – Rilevazione d’ufficio»
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura
del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 44‑45)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] e del giudice nazionale a qualificare una misura nazionale
come aiuto di Stato – Insussistenza di un ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (Art. 87, n. 1, CE) (v. punto 97)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato (Artt. 87,
n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 98‑100)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Misure nazionali eseguite senza previa notifica – Facoltà della
[OSCURATO:PERSONA] di ricorrere a un’ingiunzione allo Stato membro interessato per ottenere le informazioni che essa reputa necessarie
– Decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], senza ricorrere a un’ingiunzione, sul fondamento di informazioni che essa considera
frammentarie (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10) (v. punti 105‑108)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento
contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 121)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale
la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2006, L 353,
pag. 36).
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia
ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore della [OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.