CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12185-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contraricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2255/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12185 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 12185/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2255/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'ADER avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39720120013861673000. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, che la notifica dell'avviso di addebito, avvenuta senza intermediazione a mezzo posta, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, doveva ritenersi perfezionato decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio postale, per cui nella fattispecie, non essendo stata proposta opposizione nei termini, il relativo credito era divenuto irretrattabile e non era decorso ancora il termine di prescrizione. Ne conseguiva, secondo la Corte territoriale, il rigetto dell'opposizione fondata sulla asserita nullità della notificazione dell'avviso di addebito. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]; l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si obietta l'error in iudicando nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere considerato la Corte territoriale che la notifica era stata tentata in un luogo in cui esso ricorrente non aveva né la residenza né il domicilio. 3. Con il secondo motivo si denuncia l'error in iudicando, in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Igs. n. 46/1999 in combinato disposto con l'art. 26 DPR n. 602/73 e art. 30 D.I. n. 78/2010, per non RG 12185/2021 avere considerato la Corte di merito che l'Ufficiale postale avrebbe dovuto comunque provvedere all'invio della seconda raccomandata, non presente agli atti, con la conseguenza che la notifica era illegittima ed irregolare. 4. Con il terzo si censura l'error in iudicando, in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cc, per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l'interruzione della prescrizione carattere recettizio, il mero invio della raccomandata (CAD) mai ricevuta non aveva sospeso i termini ai fini della decadenza. 5. Il primo motivo è fondato. 6. Invero, va rilevato che la questione che la notifica fosse stata effettuata in un luogo diverso da quello della residenza o domicilio del contribuente era stata posta nel primo grado di giudizio, vagliata dal Tribunale che aveva, però, rilevato la nullità della notifica stessa per il mancato invio di una seconda raccomandata, anche se aveva poi ritenuto che la tentata notifica fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con conseguente improcedibilità dell'azione per il recupero del credito contributivo. 7. Il profilo che la notifica fosse stata effettuata non nel domicilio o nella residenza del destinatario era, pertanto, entrato nel thema decidendum del giudizio. 8. La Corte distrettuale, invece, scrutinando in via pregiudiziale l'appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] (che sosteneva la regolarità della notifica dell'avviso di addebito eseguita con la procedura della compiuta giacenza perché il destinatario non era stato rinvenuto), non ha assolutamente considerato detta problematica che era stata, invece, posta sia nelle note depositate in primo grado in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia in appello, con le note depositate in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla denunciata nullità della notifica. 9. La circostanza si dimostra decisiva perché, in ipotesi di notificazione con procedura semplificata ex art. 26 dpr n. 602 del 1973, assume rilevanza determinante, in ordine agli adempimenti da compiersi in caso di mancata consegna dell'atto a mani del destinatario, il fatto che ci si trovi in presenza di una cd. "irreperibilità relativa" o "assoluta" ovvero che l'atto sia RG 12185/2021 consegnato a persona di famiglia o al portiere, stante il rinvio di cui al quarto comma dell'art. 26 dPR n. 602/73 all'art. 60 del dPR n. 600 del 1973. 10. Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto. 11. La trattazione del secondo e del terzo motivo resta conseguentemente assorbita. 12. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui è processo considerando anche il profilo di doglianza omesso. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente