CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 36415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0388RX4), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in favore dell'odierno ricorrente per insussistenza di sufficienti elementi idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina a lui ascritto, non è consentito dalla legge, essendo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica con la necessaria precisione e specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.