CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 36909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 aprile 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 con sentenza emessa da quella stessa Corte con data 16/05/2014 e in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, nella misura di anni cinque, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 20.000,00 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. v La Corte aveva rivalutato le condotte determinando ex novo la pena non più alla misura prossima al minimo (come aveva fatto rispetto al precedente quadro edittale, poi colpito da censura di incostituzionalità) ma calcolandola in relazione al livello medio edittale. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. 2. Il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla rideterminazione della pena già inflitta con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 tenendo conto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/01/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del predetto art. 73 nella parte in cui prevedeva come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. Con il provvedimento impugnato nella nuova commisurazione ha sostituito la pena base di undici anni con quella pari a dieci anni e, secondo il ricorrente, non ha effettuato una riduzione corrispondente in proporzione al ridimensionamento del minimo edittale. Il ricorrente lamenta che tale misura è stata giustificata in ragione degli ingenti quantitativi di cocaina trattati e della gravità della condotta, andando così in contraddizione rispetto alla valutazione della sentenza passata in giudicato che aveva ritenuto il Marino meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia tale doglianza non tiene conto del fatto che il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione di una pena inflitta in misura comunque superiore anche al previgente e più gravoso minimo edittale non è soggetto a vincoli di carattere aritmetico. Tanto più che, come ha affermato questa Corte con un orientamento dal quale non vi sono motivi per discostarsi, «a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto, anziché sei, di reclusione, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi t puniti con la reclusione nel minimo edittale pari ad otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite» (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Rv. 277923-01). Nella rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione ha individuato la nuova pena base motivando adeguatamente sulle ragioni della commisurazione e facendo riferimento a connotazioni oggettive della condotta che non potevano avere alcuna ricaduta sulle ragioni giustificative dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sulle riduzioni e sugli aumenti praticati sulla pena base per giungere alla pena finale, nessuna specifica censura è stata formulata né può muoversi d'ufficio. Sicchè il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna alle spese del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 giugno 2024