CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33348/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 29 settembre 2020 del Tribunale di Monza, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato lamenta l'illogicità della motivazione, perché non vi erano ragioni per ritenere che lo stupefacente custodito nel vano portaoggetti dell'automobile su cui viaggiava con il coimputato fosse riferibile a entrambi. Censura la decisione nella parte in cui non aveva tenuto conto delle dichiarazioni in suo favore rese dal coimputato. Sottolinea un certo dilettantismo, considerato che era uscito durante il periodo di coprifuoco da covid-19. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto che non valgono a disarticolare il ragionamento della Corte di appello. I Giudici hanno accertato che l'imputato era stato fermato dalla polizia il 9 aprile 2020, mentre era alla guida di un'autovettura, in violazione del coprifuoco da covid-19. Al momento dello stop, i poliziotti avevano notato che il coimputato, seduto al lato passeggero, aveva estratto dal vano portaoggetti qualcosa che aveva riposto nella cintura dei pantaloni. La perquisizione personale del coimputato aveva avuto esito positivo per la presenza di 51 grammi lordi di cocaina da cui erano ricavabili 64 dosi. La perquisizione veicolare aveva avuto esito positivo per la presenza di un frammento di cellophane di colore bianco riportante segni di bruciatura derivante dalla chiusura termosaldata e per la presenza della somma di euro 100 in contanti. La perquisizione domiciliare a casa del [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto del pari avuto esito positivo, perché in un cassetto del comodino del letto era stato trovato un involucro di plastica contenente 11 grammi di marijuana da cui erano ricavabili 60 dosi, un coltello di cucina intriso di sostanza polverosa di colore bianco, un frammento di cellophane con chiusura termosaldata e la somma di euro 1.450,00 in banconote da 50. Non illogicamente i Giudici di merito hanno ritenuto inverosimile la versione del coimputato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non sapeva nulla dello stupefacente che gli era stato consegnato in stazione a credito da un marocchino. Ed infatti, la cocaina si trovava nel vano portaoggetti dell'automobile del [OSCURATO:PERSONA], il quale era uscito con il coimputato nonostante i divieti di legge. RG 33348/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021