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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 15227/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La sentenza impugnata è quella emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, del 15 gennaio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 56,624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (furto aggravato per essere stato commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblica utilità) e 385 cod. pen., commessi in Ponsacco, in data 8 novembre 2015 - ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) in quello di cui agli artt. 56,624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., con la riduzione della complessiva pena inflitta ad anni 1 e giorni 20 di reclusione ed euro 73 di multa, confermando nel resto.

Tale sentenza è stata depositata il 11 luglio 2022, nel maggior termine di gg. 90 previsto nel dispositivo.

Il ricorso dell'imputato è inammissibile per tardività: tanto esonera il Collegio dall'enunciazione dei motivi cui esso è affidato.

Ed invero, il ricorso per cassazione è stato depositato in data 25 ottobre 2022, quando il termine di 45 giorni - decorrente dal 1 settembre 2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 3, 548 comma 1 e 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. - era spirato il 17 ottobre 2022.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod.proc.pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen..

Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che, ravvisandosi profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8/3/2023 Il gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La sentenza impugnata è quella emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, del 15 gennaio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 56,624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (furto aggravato per essere stato commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblica utilità) e 385 cod. pen., commessi in Ponsacco, in data 8 novembre 2015 - ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) in quello di cui agli artt. 56,624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., con la riduzione della complessiva pena inflitta ad anni 1 e giorni 20 di reclusione ed euro 73 di multa, confermando nel resto. Tale sentenza è stata depositata il 11 luglio 2022, nel maggior termine di gg. 90 previsto nel dispositivo. Il ricorso dell'imputato è inammissibile per tardività: tanto esonera il Collegio dall'enunciazione dei motivi cui esso è affidato. Ed invero, il ricorso per cassazione è stato depositato in data 25 ottobre 2022, quando il termine di 45 giorni - decorrente dal 1 settembre 2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 3, 548 comma 1 e 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. - era spirato il 17 ottobre 2022. Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod.proc.pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che, ravvisandosi profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 Il gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris