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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28712/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25911-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25911 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 25911/2020 INPS-PEROTTI Con sentenza del 31 luglio 2020, la corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS ed in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2007, oggetto dell'avviso di pagamento previamente opposto.

La corte territoriale ha ritenuto tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto; il debitore aveva, invero, puntualmente comunicato i redditi professionali riferiti all'anno di interesse e, conseguentemente, la mancata comunicazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non era suscettibile di assumere efficacia sospensiva del termine prescrizionale, stante il difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'ingegnere che, iscritto d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2007, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.

In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo.

Il ricorso è inammissibile.

Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).

È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo».

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25911-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25911 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 25911/2020 INPS-PEROTTI Con sentenza del 31 luglio 2020, la corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS ed in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2007, oggetto dell'avviso di pagamento previamente opposto. La corte territoriale ha ritenuto tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto; il debitore aveva, invero, puntualmente comunicato i redditi professionali riferiti all'anno di interesse e, conseguentemente, la mancata comunicazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non era suscettibile di assumere efficacia sospensiva del termine prescrizionale, stante il difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'ingegnere che, iscritto d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2007, omette di compilare il cosiddetto quadro RR. In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile. Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità). È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nel
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