CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 10101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22568/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 6 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9879/2018 depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9879/2018, pubblicata il 15 maggio 2018. Resiste con controricorso il Condominio via Pieve di Cento, n. 6, Roma. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Roma, che avevaa sua volta respinto l’opposizione spiegata dal Vicinanza avverso il decreto ingiuntivo intimatogli dal Condominio via Pieve di Cento n. 6 per la riscossione di contributi condominiali. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che il rendiconto 2012/2013, approvato c on delibera del 24 gennaio 2014, su cui fondava l’ingiunzione, era affetto da errori di calcolo, avendo egli pagato le spese azionate. Il Tribunale di Roma ha disatteso l’unico motivo di appello, legato ai dedotti errori di calcolo nel bilancio 2012/2013, che avrebbero dimostrato l’insussistenza del credito ingiunto, affermando che sarebbe stato onere del condomino preventivamente domandare l’annullamento della deliberazione posta a fondamento della pretesa monitoria. Possono superarsi le eccezioni pregiudiziali del controricorrente in ordine alla carenza dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., in quanto il ricorso contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa ed indica il contenuto degli atti su cui le censure sono fondate. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 132 e 281 c.p.c.: ciò perché il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'eccezione sollevata in merito alla violazione delle pre dette norme, essendo la sentenza del Giudice di pace priva dei requisiti di cui all’art. 132 c.p.c. ed avendo lo stesso primo giudice trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18 marzo 2016 e poi depositato la propria decisione il 12 luglio 2016, senza che la stessa fosse preceduta dalla lettura del dispositivo. Questo primo motivo è inammissibile perché censura vizi di nullità della sentenza di primo grado soggetti al principio generale della conversione in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), sicché essi dovevano essere dedotti mediante specifico motivo di appello, restandone altrimenti preclusa la devoluzione nel giudizio di cassazione. Ancor più in radice, il ricorrente ipotizza una violazione di norma prevista per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 281-sexies c.p.c., nella formulazione ratione temporisapplicabile) con riguardo a un procedimento svoltosi invece davanti al giudice di pace, disciplinato dalle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, solo in mancanza di disposizioni specifiche (art. 311 c.p.c.), e la cui decisione è regolata dall’art. 321 c.p.c. (sempre nella formulazione rationetemporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022). Il secondo ed il terzo motivo di ricorso deducono poi la violazione degli artt. 645 c.p.c. e 1137 c.c., invocandosi la nullità della delibera su cui fondava il decreto ingiuntivo opposto. Anche questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6- 2 , 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2 , 20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11981). Ora, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto del 24 gennaio 2014, su cui fondava l’ingiunzione, ovvero l’esistenza di errori calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite , 14/04/2021, n. 9839 , cosicché la relativa impugnazione andava proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e poteva essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se fosse stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione. Ne consegue l'infondatezza delle censure rivolte dal ricorrente in ordine alla invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione per cui è causa. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1