CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 33754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoca- to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e di- fese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3856/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3856/2021 della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 20 ottobre 2021. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- sco. Non ha svolto attività difensive l’altrointimato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del grava- me avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1100/2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arre- trare, mediante demolizione, fino alla distanza di dieci metri dalla proprietà Todisco, il piano mansarda nella parte sopraelevata di 40 cm e il nuovo manufatto realizzato sul lastrico solare di loro proprietà. Le attrici avevano dedotto la violazione delle distanze legali con riguardo agli immobili contigui delle parti siti in Lettere alla piaz- za [OSCURATO:PERSONA], zona A degli strumenti urbanistici del Comune di Lettere, per effetto della realizzazione da parte dei convenuti Mo- sca e Lepre di una struttura in putrelle, sormontata da pannelli isolanti e tegole alla marsigliese, che copre parte del preesistente lastrico solare, con creazione di una nuova volumetria. La Corte d’appello di Napoli, preso atto della omessa previsione nello strumento urbanistico per la zona A2, in cui sono ubicati gli im- mobili di causa di una specifica disciplina delle distanze delle co- struzioni dai confini, nonché del vincolo di inedificabilità vigente, ha tratto la conclusione dell’applicabilità dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, condannando i convenuti all’arretramento, mediante demolizione, fino alla distanza di dieci metri dalla proprietà atto- rea. La sentenza impugnata ha affermato che l’intervento edilizio oggetto di lite aveva consentito la trasformazione e la creazione di un nuovo volume, dando luogo ad una ricostruzione in soprae- levazione, tipologia soggetta al rispetto delle distanze dai confini dal quale attualmente il fabbricato in questione dista solo 2,65 metri. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 DM 1444/1968, eviden- ziando che proprio in applicazione del disposto di cui all’art. 9 comma 1 del DM 1444/1968, nelle zone territoriali A la distanza minima tra costruzioni non è pari a dieci metri, non dovendo la stessa, piuttosto, essere inferiore a quella esistente tra i volumi esistenti. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente de- finibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adu- nanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria. E’ da respingere l’eccezione delle controricorrenti circa l’inammissibilità del ricorso alla stregua dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto l’unico motivo attiene ad una violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed è sufficiente - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 –l’indicazione di atti e documenti posti a fondamento di esso. La decisione della Corte d’appello di Napoli non si è uniformata all’interpretazione di questa Corte, di recente stabilizzatasi e alla quale deve darsi continuità, secondo cui l'art. 9, primo comma, n. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - emanato in forza dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 -, in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni con- sentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni "ex no- vo", la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia infe- riore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti (Cass. n. 12767 del 2008; Cass. n. 18216 del 2020; in particola- re Cass. n. 1360 del 2018, per la analitica motivazione; Cass. n. 29732 del 2017; Cass. n. 14552 del 2016; Cass. n. 15458 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 20354 del 2013). Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazio- ne. Non può accedersi alla richiesta svolta dalla ricorrente in memoria di procedere alla decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo a tal fine suffi- ciente che gli elementi fattuali occorrenti per ricostruire la vicen- da siano stati acquisiti al processo nei gradi precedenti e doven- do, piuttosto, l'indagine diretta a stabilire la (eventuale) non ne- cessità di ulteriori accertamenti di fatto essere compiuta unica- mente sulla base del contenuto della sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli