CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 31440/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BASSI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 30 gennaio 2026 la Corte d’appello di Baridichiarava inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso lasentenza emessa il 3 marzo 2025 dal Tribunale di Trani con la quale gli imputatiSasso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di invasione di terrenio edifici per particolare tenuità del fatto.Con la sentenza impugnata la Corte territoriale riteneva che la questione dilegittimità costituzionale, sollecitata dall’appellante, dell’art. 593, comma 2,cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l’inappellabilità da parte del pubblicoministero delle sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall’art. 550,commi 1 e 2, cod. proc. pen. (fra i quali il reato di cui agli artt. 633 e 639-biscod. pen., contestato agli imputati) fosse manifestamente infondata,osservando che il doppio grado di merito non godeva di copertura costituzionalee che la limitazione introdotta dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nonledeva il principio del giusto processo, restando ferma la possibilità per l’accusadi far valere eventuali vizi di legittimità mediante ricorso per cassazione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, chiedendonel’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il qualededuceva inosservanza degli artt. 24 della legge n. 87/1953 e 125, comma 3cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla sollecitata questionedi legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.Osservava che la pronuncia di questa Corte richiamata nella sentenzaimpugnata per argomentare in relazione alla ritenuta manifesta infondatezzadella questione (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 – 01)aveva ad oggetto una diversa disposizione, l’art. 593, comma 3, cod. proc.pen., che prevedeva l’inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modestarilevanza, nei quali non rientrava il delitto qui giudicato, perseguibile d’ufficio epunito con pena congiunta.Assumeva che la Corte territoriale non aveva reso adeguata motivazione inrelazione alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale sollecitata dal pubblico ministero e deduceva che, al contrario, laquestione doveva ritenersi non manifestamente infondata poiché la limitazioneal potere di impugnazione del pubblico ministero prevista dall’art. 593, comma2, cod. proc. pen. violava il principio di uguaglianza e il principio del giustoprocesso.Richiamava in proposito la sentenza n. 26/2007 con la quale la CorteCostituzionale aveva affermato il principio di parità delle parti nel processo che,pur non traducendosi in una assoluta simmetria di poteri e facoltà fra partepubblica e parte privata, esigeva che le alterazioni di tale simmetria trovasseroadeguata giustificazione nel ruolo istituzionale del pubblico ministero ovvero inesigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale.Deduceva che la sostanziale amputazione del potere di impugnazione delpubblico ministero, prevista dalla citata disposizione, configurava un’evidentesperequazione fra le parti tale da comportare la violazione del principio di paritàtra l’accusa e la difesa, attribuendo una posizione più favorevole all’imputato, eciò in assenza di una giustificazione a sostegno di tale disciplina.Il ricorrente richiamava anche la sentenza n. 34/2020 con la quale la CorteCostituzionale aveva ribadito che la disparità di trattamento fra le partiprocessuali necessitava di una ragionevole giustificazione.Deduceva che l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. aveva creato unadisparità di trattamento non solo fra l’imputato e la pubblica accusa, ma anchefra questa e la parte civile, della quale risultava preservata la facoltà di proporreimpugnazione avverso le sentenze di proscioglimento, anche se limitatamenteai solo capi civili.Concludeva affermando che la censura di incostituzionalità era rinvenibilenel complessivo svuotamento, oltre ogni ragionevolezza, del potere diimpugnazione del pubblico ministero in relazione a una intera categoria di fattidi reato, anche gravi, di forte allarme sociale e lesivi di interessi pubblici,individuati nel catalogo di cui all’art. 550 cod. proc. pen., e che il ricorso percassazione risultava un rimedio insufficiente, essendo sottoposto a limitistringenti.3. In data 14 maggio 2026 il ricorrente ha depositato una memoriadifensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso infondato.La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi di recente esprimendo ilprincipio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593,comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella partein cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporre appello contro lesentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod.proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dallaparte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minorcomplessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante neilimiti della discrezionalità del legislatore (v., in tal senso,Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Korita, Rv. 289854 – 01).Si è, in particolare, osservato che di recente, pronunciandosi sull'art. 593cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellarecontro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato oescludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale ostabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, ha ritenuto la questioneinfondata, affermando che «Il processo penale è caratterizzato, infatti, da unaasimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali. Le differenze checonnotano le rispettive posizioni, «correlate alle diverse condizioni di operativitàe ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, leparti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agiscenell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggettoprivato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertàpersonale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna -impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa)indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iterprocessuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di talesimmetria - tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio dellaparte pubblica che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio diparità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovinoun'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero,ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale,anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmenterilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche inun'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità disegno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cuis'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenzen. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) - entro i limiti della ragionevolezza (sentenzan. 26 del 2007)».Partendo da tale considerazione la Corte Costituzionale ha ribadito che lagaranzia del doppio grado di giurisdizione non trova riconoscimentocostituzionale e, al contempo, che la limitazione al potere di impugnazione daparte del pubblico ministero non rifluisce sull'attuazione dell'obbligatorietàdell'azione penale.A conforto dell’orientamento espresso la Suprema Corte, con la citatapronuncia, ha anche evidenziato come la Corte costituzionale, con le sentenzen. 298 del 2008 e n.42 del 2009, pronunciandosi in relazione all'esclusionedell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace,aveva ritenuto dirimente la circostanza secondo cui una tale scelta non puòritenersi eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità delle parti,trovando «una sufficiente ratio giustificatrice sia nella ritenuta opportunità dievitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, neiconfronti di soggetti già prosciolti per determinati reati "di fascia bassa",all'esito di un procedimento improntato a marcata rapidità e semplificazione diforme; sia - almeno in parte - nell'ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad unassetto nel quale ad essere collocato in posizione di 3 svantaggio era, sottocerti aspetti, l'imputato: ossia, proprio la parte il cui diritto d'appello ha unamaggiore "forza di resistenza" rispetto a spinte di segno soppressivo»,ritenendo la scelta pienamente rientrante nei limiti della discrezionalità dellegislatore.Sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionaledeve, in conclusione, ritenersi che l'introduzione di una limitazione del potere diimpugnazione da parte del pubblico ministero, ancorato ad una determinatacategoria di reati accomunati dalla sottoposizione ad un iter procedimentale chenon prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, risponda ad una libera edinsindacabile scelta del legislatore, che non si giustifica in ragione di una minoregravità di tali fattispecie, bensì si basa sulla astratta minore complessità diaccertamento di tali fattispecie.È proprio quest'ultima, infatti, la ragione che giustifica la rinuncia all'udienzapreliminare e che, al contempo, rende logica anche la limitazione dei mezzi diimpugnazione al solo ricorso per cassazione, sulla base di un criterio generaleed astratto rimesso all'esclusiva valutazione del legislatore e che, proprioperché fondato su un dato oggettivo, non è sindacabile neppure con l'incidentedi costituzionalità.Quanto detto consente di ribadire quanto già affermato con la richiamatasentenza della Suprema Corte, che ha ritenuto manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.,nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non può appellare contro lesentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 cod. proc.pen., per violazione degli artt.3 e 111 Cost., in quanto la scelta di limitare imezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criteriooggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento dideterminate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità dellegislatore.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]