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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 16824/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30309-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 3477/2019 del TRIBUNALE di ROMA, Sez.

VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 1 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30309/2019 Numero sezionale 2835/2022 Numero di raccolta generale 16824/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 depositato il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]..

2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi e non è stato resistito.

3. ― La ricorrente ha lamentato: la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 3 e 7, l. n. 297/1982, dell’art. 2120 e dell’art. 115 l. fall.; la nullità del decreto per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento al tema del trattamento di fine rapporto; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’indebita detrazione dell’imposta da parte della fallita sul trattamento di fine rapporto; la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 2, comma 4, d.m. n. 70/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. ― La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

5. ― L’atto di rinuncia implica doversi dichiarare l’estinzione del procedimento.

6. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo stato il Sez.

VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30309/2019 Numero sezionale 2835/2022 Numero di raccolta generale 16824/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 ricorso resistito.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA].

VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30309-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 3477/2019 del TRIBUNALE di ROMA, Sez. VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 1 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30309/2019 Numero sezionale 2835/2022 Numero di raccolta generale 16824/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 depositato il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].. 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi e non è stato resistito. 3. ― La ricorrente ha lamentato: la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 3 e 7, l. n. 297/1982, dell’art. 2120 e dell’art. 115 l. fall.; la nullità del decreto per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento al tema del trattamento di fine rapporto; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’indebita detrazione dell’imposta da parte della fallita sul trattamento di fine rapporto; la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 2, comma 4, d.m. n. 70/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. ― La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 5. ― L’atto di rinuncia implica doversi dichiarare l’estinzione del procedimento. 6. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo stato il Sez. VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30309/2019 Numero sezionale 2835/2022 Numero di raccolta generale 16824/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 ricorso resistito. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. VI – RG 30309/2019 camera di consiglio 10.3.2022 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i
Decreto Cassazione n. 16824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris