CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] G. Feola e [OSCURATO:PERSONA] pe r procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimati avverso la sentenza n. 730/2018della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 23 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Inaccoglimento delle domande rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di Locridichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come “società Femia”)con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2016. In tale sentenza si affermò che non poteva con essa dichiararsi , in applicazione dell’art. 147 l.fall., il fallimento anche dei quattro soci di tale società di persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non essendo stato instaurato il contraddittorio anche nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento con tale sentenza definito si costituirono la società Femia e i soli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. In accoglimento delle domande rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (creditori della società Femia), il Tribunale di Locri dichiarò, in applicazione dell’art. 147 l.fall., il fallimento anche di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza depositata il 21 dicembre 2016. 3. Adita da [OSCURATO:PERSONA], daLidia Cartuccio, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata il 23 ottobre 2018, rigettò il reclamo da costoro proposto per la revoca della sentenza del 21 dicembre 2016. 3.1 La motivazione ditale sentenza può essere sintetizzata nei seguenti termini: due giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società Femia, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Tribunale di Locri il fallimento della stessa società e dei suoiquattro soci; la sentenza dichiarativa del fallimento della società non venne emessa anche in accoglimento di tale ulteriore domanda; fissata udienza per la comparizionedi detti soci avanti giudice delegato all’istruzione del procedimento, il 12 marzo 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]dichiarò di desistere dalla propria istanza di fallimento senza prima avere notificato ai quattro soci il proprio ricorso unitamente al decreto di convocazione delle parti avanti il Tribunale; il18 marzo 2016 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositarono “atto di intervento” nel procedimento pendente a seguito del deposito del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo l’estensione del fallimento della società Femia ai suoi quattro soci; all’udienza del 21 marzo 2016 (fissata per la discussione sul ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA].) il giudice delegato all’istruzione del procedimento fissò ulteriore udienza per la discussione delle domande diGiuseppe Femia e della società [OSCURATO:PERSONA], assegnando a tali parti termine per notificare ai quattro soci il ricorso e il decreto di fissazione di tale nuova udienza; prima di tale udienza si costituirono i quattro soci e il giudice differì la discussione ad altra udienzaonde consentire alle parti costituite ulteriori difese; venne quindi pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento dei quattro soci; la sentenza oggetto di reclamo, pur non contenendo alcuna statuizione sul ricorso a suo tempo presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA], non merita alcuna censura quanto alla legittimità del procedimento in concreto svoltosi prima della sua pubblicazione dal momento che: l’atto di “intervento” dei [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era da qualificarsi come autonoma istanza per la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, anche in presenza della desistenza della società [OSCURATO:SOCIETA] dalla propria istanza di fallimento dei soci, il giudice delegato all’istruzione del procedimento era obbligato ad accogliere l’istanza degli altri due creditori, legittimati a chiedere il fallimento dei soci della società fallita; alla luce del contenuto della motivazione di Cass. n. 13647 del 2013, il procedimento camerale disciplinato dall’art. 15 l.fall. è caratterizzato da due fasi distinte: la prima, relativa al rapporto fra istante e giudice si perfeziona con il deposito in cancelleria del ricorso contenente l’istanza di fallimento; la seconda, funzionale alla, necessaria, instaurazione delcontraddittorio con il destinatario dell’istanza, si sostanzia nell’obbligo per il giudice di fissare udienza per la discussione del’istanzae di assegnare al ricorrente termine per la notificazione del proprio atto (ricorso) e di quello del giudice (decreto); l’omessa notificazione ovvero il mancato rispetto del termine allo scopo assegnato non determinano, in mancanza di sanzione esplicita, nullità del ricorso, già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria, ma soltanto la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio; nella specie, venne concretamente instauratoil contraddittorio con i quattro soci della fallita società Femia sulle domande volte alla dichiarazione, in ripercussione, del loro fallimentorispettivamente presentate dai sopra indicati altri due creditori della società fallita;la sentenza oggetto di reclamo venne infatti emessa dopo che i soci “erano stati ritualmente citati e costituendosi avevano copiosamente e in plurime occasioni processuali interloquito in tema”; la dichiarazione di fallimento di socio personalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società insolvente(art. 147 l.fall.) è col legata a quella di fallimento di tale debitore “da rapporto di dipendenza unidirezionale, da intendersi nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto in quello della società, la cui nullità travolge anche inevitabilmente la prima, ma non viceversa: la mancata convocazione del socio illimitatamente responsabile nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento non può dunque riflettersi sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società, ma solo su quella emessa nei confronti del socio, la cui mancata impugnazione rende irrilevante l’avvenuta lesione del dritto di difesa” (tale parte della motivazione è quella di Cass. n. 1105 del 2016, dalla sentenza impugnata fatta propria); alla luce del contenuto precettivo dell’art. 147 l.fall., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (è citatain particolare la motivazione di Cass. n. 22263 del 2012), l’automatismofra dichiarazione di fallimento della società e quella di fallimento del socio illimitatamente responsabile non viene meno nel caso in cui le due sentenze siano emesse in tempi diversiper contingenze di natura meramente processuale ; come verificatosi nel caso di specie.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tremotivi di impugnazione. 5. Gli intimati curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da “violazione e falsa applicazione”dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt.6 e 15 l. fall., dell’art. 105 cod. proc. civ. e dell’art. 306 cod. proc. civ.,in quanto: la società [OSCURATO:SOCIETA] desistette dalla propria istanza di fallimento prima dell’udienza fissata per la discussione di questa senza notificare alcunché ad essi ricorrenti; a tale udienza (tenutasi il 12 marzo 2016),anziché rimettere al Tribunale la decisione di improcedibilità del ricorso di tale società, il giudice delegato dal Tribunale di Locri per l’istruttoria assegnò agli intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui ricorso venne depositato dopo la desistenza e che non avevano nulla notificato a essi ricorrenti) termine per notificareil loro ricorso e fissò altra udienza di discussione; la sentenza impugnatanon dà risposta all’eccezione di essi ricorrenti, secondo cui l’unico soggetto che avrebbe potuto notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento era la società [OSCURATO:SOCIETA] e che, una volta verificato che questa non aveva provveduto alla notifica e aveva depositato atto di desistenza, il procedimento avrebbe dovuto definirsi con dichiarazione di estinzione del procedimento, dal momento che, in presenza di omissione di notificazione, non vi era per gli intervenuti la possibilità di sanatoria, anche perché l’atto di intervento di costoro venne depositato dopo che era stata depositata la dichiarazione di desistenza. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto caratterizzata da “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt.6 e 15 l. fall., dell’art. 105 cod. proc. civ. e dell’art. 306 cod. proc. civ., in quanto: al 12 marzo 2016, giorno del deposito della dichiarazione di desistenza di [OSCURATO:SOCIETA], nel procedimento non erano ancora intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in tal giorno si era pertanto verificato l’effetto estintivo del giudizio; a fronte di processo estinto “non poteva ammissibilmente esservi proprio alcun intervento da parte di terzi…, la cui inammissibilità precludeva che dallo stesso potesse scaturire un qualsivoglia effetto processuale, ancor meno quello attribuitogli dalla Corte territoriale di “ricorso valevole in via autonoma”. 3.Con il terzo motivo la sentenza impugnata è dai ricorrenti censurata per “violazione e falsa applicazione”degli artt. 15 e 147 l.fall., dell’art. 24 Cost. e degli artt. 1 e 5 l.fall., in quanto: il fallimento dei soci palesi di società illimitatamente responsabili per le obbligazioni di questa ha natura meramente consequenziale rispetto al fallimento della società, rilevando solo lo stato di insolvenza di quest’ultima; l’interpretazione dell’art.147 l.fall., orientata dal precetto contenuto nell’art. 24 Cost., “porta ad escludere che il socio palese già alla data della dichiarazione di fallimento della societàpossa essere, con successiva ed autonoma procedura, assoggettato al c.d. fallimento per derivazione, laddove tale effetto – come nella specie – non si sia potuto produrre contestualmente alla dichiarazione di fallimento della società per anomalie del procedimento, come quella della mancata notifica (anche) ai soci illimitatamente responsabili del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 L.F.”; nel caso di specie, invero, vi è stata lesione del diritto di difesa di essi ricorrenti che, non avendo avuto notizia, nelle forme previste dall’art. 15 l.fall. della procedura per la dichiarazione di fallimento della società Femia, hanno irrimediabilmente perduto “la possibilità di interloquire in ordine all’effettiva sussistenza dei predetti presupposti sostanziali necessari per pervenire al fallimento della società di cui erano soci illimitatamente responsabili”; la regola generale, sancita dal primo comma dell’art. 147 l.fall. è quella della contestualità della dichiarazione di fallimento della società e dei suoi soci palesi illimitat amente responsabili per le obbligazioni sociali; a tale regole fa eccezione il fallimento dei soci di cui si ha conoscenza dopo la dichiarazione di fallimento della società (i soci occulti), consentito dal quarto comma dello stesso art. 147 con sentenza emessa dopo quella dichiarativa del fallimento della società; in tale ipotesi(come in quella prevista dal successivo quinto comma del medesimo art. 147) “l’evidenziata lesione del diritto di difesa dei soci, dichiarati falliticon successiva ed autonoma procedura, trova ragionevole giustificazione nella stessa circostanza che si trattava, per l’appunto, di soci occulti al momento della dichiarazione di fallimento della società”; in definitiva i precetti recati dal quarto e dal quinto comma dell’art. 147 l.fall.trovano applicazione solo per le fattispecie dagli stessi rispettivamente disciplinate, non anche per il caso di dichiarazione di fallimento di socio palese di società insolvente non avvenuta contestualmente alla dichiarazione di fallimento di tale soggetto a base collettiva. 4. Il terzo motivo è da trattare con priorità logica rispetto ai primi due,dal momento chesecondo l’interpretazione dai ricorrenti data delle disposizioni contenute nell’art. 147 l.fall. non è inlinea di principio conforme a diritto che l’estensione del fallimento al socio palese di società i cui soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazione sociali possa essere pronunciata con sentenza emessa successivamente a quella dichiarativa del fallimento di tale società. L’art. 147, primo comma, l.fall. prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni «produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili». La responsabilità, solidalee illimitata, per le obbligazioni sociali di una società , anche se nondichiarata insolvente, è dalla legge prevista: per tutti i soci delle società in nome collettivo (art. 2291 cod. civ.); per i soci accomandatari di società in accomand ata semplice (art. 2313, primo comma, cod. civ.) nonché per i soci accomandanti di tali società che contravveng ono al divieto di compiere atti di amministrazione ovvero di trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320, primo comma, cod. civ.; cfr., in argomento, per tutte: Cass. n. 22246 del 2012; Cass. n. 5069 del 2017); per i soci accomandatari di società in accomandita per azioni (art. 2452 cod. civ.). Lacitata norma della legge fallimentare ha natura sostanziale e ha , quale presupposto dell’estensione del fallimento di società ai soggetti da essa indicati l’esistenza , al momento della dichiarazione di fallimento della s ocietà (unico soggetto a essere qualificato come imprenditore quanto all’attività da lui svoltaavente le cara tteristiche indicate d all’art. 2082 cod. civ.), di rapp ort o sociale fra questa e i soggetti di diritto (persone fisiche, società di persone, società di capitali, associazioni)che di essa sono soci, palesi, ovvero occulti. Tale effetto sostanziale (il fallimento del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali) si determina solo quando sia dichiarato il fallimento della società (unico soggetto insolvente) e si realizza , sul piano processuale, nella necessaria instaurazione del contraddittorio con i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali della società insolvente quanto all ’estensione a tali soggetti del fallimentodella società; prevedendo il terzo comma dell’art. 147 l.fall. che il tribunale, prima di dichiarare il fallimento di tali soci «deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15»(tale norma è costituzionalmente imposta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972). La concreta realizzazione del contraddittorio nei confronti di tali soci è fun zionale a consentirea costoro di difendersi non già quanto ai presupposti per la dichiarazione di fallimento della società (l’assoggettabilità di tale imprenditore al fallimento e al concordato preventivo ex art. 1 l.fall.; l’accertamento dello stato di insolvenza della società per come indicato dall’art. 5 l.fall.; il divieto per il giudice di pronunciare il fallimento di società estinta - per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese eseguita una volta appr ovato il bilancio finale di liquidazione - dopo che sia decorso un anno da tale evento, previsto dall’art.10 l.fall.; il divieto per il giudice di dichiarare il fallimento di tale imprenditore la cui insolvenza sia stata accertata, sancito dall’art. 15, ultimo comma, l.fall.)dal momento che i relativi soci non sono imprenditori e non sono titolari dal lato passivo dei debiti socialiderivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, ma quanto alsolo presupposto per la declaratoria del loro fallimento: id est , l’esistenza del rapporto sociale determinante responsabilità personale e illimitata del socio per le obbligazioni socialial momento della dichiarazione di fallimento della società ovvero l’esistenza (in questa sede non rilevante) del divieto per il tribunale di pronunciare il fallimento di tali soggetti in estensione di quello della società nei casi disciplinati dal secondo comma del medesimo art. 147. La giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato che nella fisiologia delprocedimento per la dichiarazione di fallimentodi società con soci illimitatamente responsabili, l’ obbligo di convocazione in camera di consiglio del sociotrova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il suo fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni (ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non è vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso e non della società, la conseguente nullità riguarda il suo fallimento, non anche quello della società medesima(in questo senso, cfr.: Cass. n. 7181 del 2013; Cass. n. 1105 del 2016; Cass.n. 25140 del 2018). La sentenza impugnata si conforma a tale orientamento; richiamando inoltre espressamente Cass. n. 22263 del 2012, secondo cui «la situazione delsocio palese che per anomalie procedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società non è assimilabile a situazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, escludono la fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, quali quella del socio uscito dalla società ovvero non più illimitatamente responsabile o dell’imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l’attività, trattandosi di effetto, previsto dalla legge,del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili». I ricorrentideducono una diversa interpretazione della norma quanto ai rapporti fra fallimento della società con soci illimitatamente responsabili e fallimento dei soci palesi di questa deducendo che in tale ipotesi la legge non consente alcuno sfasamento temporale fra la pronuncia delle due sentenze (quella di fallimento della società e quella, successiva alla prima. di fallimento del socio)sulla base di due argomenti: l’esistenza della specifica eccezione a tale regola costituita dal precetto di cui all’art. 147, quarto comma, l.fall. relativa alla dichiarazione di fallimento del socio di società palese non risultante dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese; l’esistenza del diritto del socio a contrastare la dichiarazione di fallimento della società nel procedimento per la dichiarazione di questa, non utilmente esercitabile quando tale dichiarazione sia avvenuta senza che egli sia stato preventivamente convocato nel procedimento definito con talesentenza. Il primo argomento non è punto dirimente,dal momento che ai fini della dichiarazione del fallimento per ripercussione è solo necessario che sia accertata l’esistenza del rapporto sociale fra società e socionon risultante dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese, sì che non vi è alcuna preclusione a chetale specifico accertamento, con conseguente pronuncia del fallimento del socio possa avvenire anche nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento della società cui partecipi (perché convocato ovvero perché spontaneamente costituitosi) il socio non risultante da dette iscrizioni, senza che neppure sia necessaria la presentazione di specifica istanza di estensione a costui del fallimento della società, regolando il quarto comma dell’art. 147 l.fall. l’ipotesi, residuale, i n cui l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili emerga solo in data successiva alla dichiarazione di fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 22594 del 2015; Cass. n. 5234 del 2019). Il secondo argomento trascura il fatto che il socio (palese ovvero occulto) che non abbia partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento della società, per le cui obbligazioni è personalmente e illimitatamente responsabile, perché in tale procedimento non convocato,non perde la facoltà di opporsi alla sentenza dichiarativa del solo fallimento della società, consentendo a lui, in quanto interessato alla dichiarazione di fallimento(in ragione dell’effetto nei suoi confronti determinato da tale evento), l’art. 18 l. fall. : la pre sentazione del reclamo contro tale sentenza (primo comma);ovvero l’intervento nel procedimento di reclamo proposto dalla società (nono comma) (in questo senso, cfr.: Cass. n. 7769del 2017) . In conclusione, il terzo motivo è infondato. 5. I primi due motivi , da trattare congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, sonoanch’essi infondati. 6.Contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto, la sentenza impugnata contiene una risposta precisa ai primi tre motivi di reclamo dai ricorrenti proposti (pe r come sintetizzati nella pag. 4 della sentenza impugnata)contro la sentenza dichiarativa del loro fallimento per ripercussione dalla, precedente, dichiarazione di fallimento della società Femia, avendo essa evidenziato, in risposta a talimotivi, che il procedimento cameralenei confronti di più parti (per quanto qui interessa, coloro che si affermano creditori dell’imprenditore e il destinatario della istanza di fallimento da costoro presentata) disciplinato dall’art. 15 l.fall. (applicabile anche quanto alla dichiarazione di fallimento per ripercussione) non è equiparabile, quanto alle regole che lo governano, al processo ordinario di cognizione, trattandosi di procedimento che si instaura con il deposito del ricorsocontenente la sollecitazione alla dichiarazione di fallimento la cui omessa notificazione, unitamente al decreto di convocazione, non determina nullità (sanzione non prevista dal detto articolo) ovvero estinzionedel procedimento, ma solo il dovere per il giudice di provvedere all’insta urazione del contraddittorio fra le parti (quelle sollecitanti l’estensione del fallimentodella società fallita ai soci d i questa , a tanto legittimati in quantocreditori della società fallita e i destinatari di tale istanza). Tale statuizione è conforme ai principi di dirittoaffermati da costante giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le molte: Cass. n. 3837 del 2006; Cass. n. 9528 del 2009; Cass. n.12983 del 2009; Cass. n.22926 del 2009; Cass. n. 13657 del 2013; Cass. n. 12338 del 2014),consapevolmente tenuti presenti dalla sentenza impugnata. Il procedimento camerale nei confronti di più parti disciplinato dall’art. 15 l.fall. prevede che esso possa essere legittimamente definito con sentenza dichiarativa di fallimento se sono osservate le seguenti regole: a) l’istanza sollecitatoria della dichiarazione di fallimento deve essere mantenuta ferma fino alla deliberazione della relativa sentenza; b) il contraddittorio fra chi sollecita il fallimento e il destinatario di tale istanza deve essere necessariamente instaurato. Tenuti presenti tali principi, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la desistenza della società [OSCURATO:SOCIETA] fosse irrilevante, stante la pendenza di analoga , autonoma istanza (benché qualificata atto di intervento) proveniente dai creditori [OSCURATO:PERSONA] eProduzione [OSCURATO:SOCIETA]., che fu separatamente iscritta a ruolo, posto che il tribunale avrebbe potuto:a) mantenere separati i due procedimenti o disporne la riunione; b) in entrambi i casi accogliere l’istanza di notificazione del ricorso degli “intervenienti” non rinuncianti L’esistenza di detta seconda istanza (ignorata dagli odierni ricorrenti nel giorno in cui si tenne l’udienza di comparizione e discussione a suo tempo fissata in relazione al ricorso depositato dalla società [OSCURATO:SOCIETA])comportava infatti unicamente che su di essa fosse necessaria la previa instaurazione del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità è sul punto costante nell’affermare che nel procedimento disciplinato dall’art. 15 l.fall. è il deposito del ricorso sollecitante il fallimento che determina la pendenza del procedimento, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notificazione al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e discussione (art. 15, terzo comma), è finalizzata esclusivamente all’instaurazione del contraddittorio: da ciò conse gue che, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell’art. 162, primo comma, cod. proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resistente destinatario della notifica , ovvero ancora attrave rso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte, venendo in tutti tali casi raggiunto lo scopo costituito dal portare a conoscenza del soggetto il cui fallimento è richiesto il contenuto del ricorso contro di lui proposto e consentirgli di difendersi (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 12338 del 2014; Cass. n.13657 del 2013; Cass. n. 12983 del 2009; Cass. n. 2296 del 2009; Cass. n. 6868 del 2009). Nel caso di specie, ciò si è verificatoper quanto evidenziato a pag. 8 della sentenza impugnata, da cui risulta che dopo la notificazione eseguita dai due creditori sociali sopra indicati gli odierni ricorrenti ebbero “copiosamente e in plurime occasioni processuali interloquito in tema”. 7. In conclusione: il ricorso è da rigettare; non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese relative al presente giudizio di cassazione dal momento che le parti vittoriose non hanno svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, p