CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 10411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con atto trasmesso dalla Corte d'appello di Lecce, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione in data 23/07/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., emessa in data 23/06/2025, dep. il 2/07/2025; Considerato che i motivi proposti — che contestano violazione e di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di colpevolezza e alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. — non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., in seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 2/08/2017), deve ritenersi nuovamente applicabile il pregresso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2008, secondo cui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853-01); Considerato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 5, 29341 del 20/06/2025, T., non mass.; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri; Rv. 262448-01): difatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6/04/2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29342 del 25/06/2025, Lamberti, non mass.; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01); Rilevato che, pertanto, deve dedursi 1"inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il marzo