CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 31/5/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni proposte nell'interesse della parte civile dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni proposte nell'interesse dell'imputato dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva assolto l'imputata ritenendo ex art. 131-bis c.p.p. la particolare tenuità dei fatti ed in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di diffamazione e di molestie, assolvendola invece dal concorrente reato di minaccia perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice d'appello riformato la pronunzia di primo grado ritenendo ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. il carattere abituale del reato di molestie contestato. In tal senso la ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato come anche in caso di continuazione di più reati può essere applicata l'esimente menzionata, non tenendo nemmeno conto del contesto in cui i fatti sarebbero stati realizzati, nonché della personalità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 c.p. nel caso di reiterazione della condotta tipica senza necessità di esplicita motivazione sul punto (Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794; Sez. 3, Sentenza n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255), avendo per l'appunto rilevato nel caso di specie la consumazione di ripetute condotte di molestia. Stante la già rilevata abitualità del comportamento tenuto dall'imputata, il fatto che la stessa abbia commesso anche un ulteriore reato, seppure eterogeneo rispetto a quello precedente, è stato poi logicamente ritenuto elemento ulteriore da cui desumere la sussistenza del presupposto ostativo al riconoscimento dell'esimente, mentre le censure della ricorrente, che in definitiva non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non tengono conto del dettato normativo. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidarsi in complessivi euro 1.710, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.710, oltre accessori di l