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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03197/2023

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 9334 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. . in persona del legale rappresentantepro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentat i e difes i in forza di pr ocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Marini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrenti - Oggetto:sospensione del processo–L. 130 del 2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.462/06/20 depositata i n data 29 / 0 9 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società Hit studio s .a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento notificati allasocietà per iva e irap e ai ridetti soci per la conseguente Irpef conriguardo al periodo di imposta 2012; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio; - la CTR c on la sentenza qui impugnata accoglieva l'appello limitatamente al primo motivo proposto relativamente alla regolarità della notifica, rigettando nel resto per le questioni ritenuti assorbite dalla sentenza impugnata , in forza del le quali annullavacomunque gli avvisi di accertamento; - osservava poi il giudice dell’appello che quanto alle ulteriori eccezioniprospettate dal contribuente in linea di diritto nel merito, ritenuteassorbite dai primi giudici, l'ufficio si era limitato a riferirsi meramente all e proprie controdeduzioni e memorie già proposte insede di costituzione in primo grado; tale riformulazione risultava secondola CTR totalmente insufficiente a rappresentare le regioni dell'ufficio a fonte della puntuale riproposizione da parte del contribuente tutti i motivi rimasti assorbiti nella sentenza impugnata; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste con controricorso la società e con essa i soci della stessa; Consideratoche: - è in atti istanza di sosp ensione del giudizio ex art. 5 della L. n. 130 del2022; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dispone la sospensione del giudizio sino al 16 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9334 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. . in persona del legale rappresentantepro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentat i e difes i in forza di pr ocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Marini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrenti - Oggetto:sospensione del processo–L. 130 del 2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.462/06/20 depositata i n data 29 / 0 9 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società Hit studio s .a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento notificati allasocietà per iva e irap e ai ridetti soci per la conseguente Irpef conriguardo al periodo di imposta 2012; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio; - la CTR c on la sentenza qui impugnata accoglieva l'appello limitatamente al primo motivo proposto relativamente alla regolarità della notifica, rigettando nel resto per le questioni ritenuti assorbite dalla sentenza impugnata , in forza del le quali annullavacomunque gli avvisi di accertamento; - osservava poi il giudice dell’appello che quanto alle ulteriori eccezioniprospettate dal contribuente in linea di diritto nel merito, ritenuteassorbite dai primi giudici, l'ufficio si era limitato a riferirsi meramente all e proprie controdeduzioni e memorie già proposte insede di costituzione in primo grado; tale riformulazione risultava secondola CTR totalmente insufficiente a rappresentare le regioni dell'ufficio a fonte della puntuale riproposizione da parte del contribuente tutti i motivi rimasti assorbiti nella sentenza impugnata; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste con controricorso la società e con essa i soci della stessa; Consideratoche: - è in atti istanza di sosp ensione del giudizio ex art. 5 della L. n. 130 del2022; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dispone la sospensione del giudizio sino al 16 gennaio 2023
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