CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Faris HAMMAMI ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14