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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 03979/2026

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe informatiche di cui al capo 1), e di cinquantanove reati fine di truffa informatica, di sostituzione di persona e di accesso abusivo a sistema informatico e telematico, commessi in concorso con altri, in Torre del Greco ed altrove nel corso del 2020. [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia la violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite — è generico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato provveduto a colmare le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando specificamente l'«irriducibile» aumento di pena irrogato per ciascuna categoria di reati- fine (pag. 4 della motivazione), in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe informatiche di cui al capo 1), e di cinquantanove reati fine di truffa informatica, di sostituzione di persona e di accesso abusivo a sistema informatico e telematico, commessi in concorso con altri, in Torre del Greco ed altrove nel corso del 2020. [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia la violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite — è generico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato provveduto a colmare le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando specificamente l'«irriducibile» aumento di pena irrogato per ciascuna categoria di reati- fine (pag. 4 della motivazione), in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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