CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 06420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11639/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro L.C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrentie ricorrenti incidental i - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 242/2021 depositata il 09/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la vicenda ha come base l’azione di nullità di un brevetto italiano (IT 1342621) relativo a una "macchina per realizzare fustellati di cartone", con connesso illecito concorrenziale della società titolare per aver chiesto e ottenuto, senza la normale prudenza e sulla base di un titolo di proprietà industriale nullo, un provvedimento di descrizione in occasione di un’importante manifestazione fieristica del settore di attività della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata , parzialmente riformando quella di primo grado, ha dichiarato la validità del brevetto come risultante dalla combinazione delle originarie rivendicazioni 1+3C+4+18+19, con tutte le altre sue rivendicazioni dipendenti; contro la sentenza d’appello la Panotec ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; le intimate hanno replicato con controricorso, nel quale hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi; in prossimità dell’adunanza le ricorrenti incidentali hanno formulato istanzaper la trattazione della causa in pubblica udienza; attesa la particolare rilevanza della questione sottesa, il collegio intende dar corso all’istanza; p.q.m. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la successiva fissazione in pubblica udienza. Deciso in Roma, nella camer