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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 49520/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con decisione resa in data 19 giugno 2023, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'asserita 'ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 16 giugno 2010 al 13 giugno 2011 per condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, detenzione di arma e furto aggravato, dalla cui imputazione l'istante era stato prosciolto.

La Corte territoriale ha evidenziato come, seppur il Cannizzaro fosse stato stato assolto dalla maggioranza delle imputazioni elevate a suo carico a causa del mancato deposito, da parte del PM, delle bobine contenenti le intercettazioni, in relazione all'ipotesi criminosa di cessione di cocaina il ricorrente era invece stato prosciolto in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato, conseguente alla qualificazione della condotta come ipotesi lieve, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta in rapporto alla durata della pena comunque prevista per tale titolo di reato.

2. Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il Cannizzaro.

Con il primo motivo,censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale escluso la riparazione dell'ingiustificata detenzione subita indebitamente valorizzando il dato costituito dall'avvenuto proscioglimento per prescrizione in relazione al solo reato di cessione di cocaina, non accertando invece se il provvedimento cautelare era stato illegittimamente adottato o mantenuto, posto che il diritto alla riparazione sussiste se, conseguentemente alla ridefinizione dell'imputazione, l'emissione della misura non sarebbe stata consentita, come nel caso di specie.

Inoltre, ferme restando le considerazioni in ordine al profilo di ingiustizia formale, deduce il ricorrente l'insussistenza di qualsivoglia proflilo di colpa grave ostativa.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alla disposta condanna alle spese in favore della Avvocatura dello stato, costituita nella fase di merito.

3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. E' vero che, secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo (ossia avente a oggetto più imputazioni), se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando l'eventuale pieno proscioglimento dalle altre imputazioni, ma sempre che la contestazione sia autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà (Sez. 4, n. 18343 del 02/03/2007, Rv. 236411, Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Rv. 245108; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Rv. 257778 Sez. 3, n.2541 del 9/10/2014, Rv 262396; sez. 4, n.1400 del 30 settembre 2016, n.m.).

Non è dunque configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma ciò a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Rv. 248076).

3. Nel caso di specie, va rilevato che il Cannizzaro è stato assolto per prescrizione a seguito della riqualificazione del reato contestatogli al capo L nell'ipotesi lieve di all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, che non consente l'applicazione della misura della custodia in carcere.

Orbene, nella ipotesi di sopravvenuta ingiustizia formale a seguito di riqualificazione del reato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sorge anche a seguito dell'accertamento nel giudizio di merito della mancanza delle condizioni originarie di applicabilità della misura cautelare a seguito della diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen (Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Min.

Economia in proc.

Calabrese, Rv. 250474 - 01).

4. Tanto premesso, risultando un periodo di detenzione carceraria sofferta dal ricorrente a fronte di una ipotesi delittuosa che non avrebbe consentito l'applicazione della misura, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo.

Roma, 8 novembre 2023 I Consigliere, estensore Il Presidente ccichè [OSCURATO:PERSONA]' D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con decisione resa in data 19 giugno 2023, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'asserita 'ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 16 giugno 2010 al 13 giugno 2011 per condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, detenzione di arma e furto aggravato, dalla cui imputazione l'istante era stato prosciolto. La Corte territoriale ha evidenziato come, seppur il Cannizzaro fosse stato stato assolto dalla maggioranza delle imputazioni elevate a suo carico a causa del mancato deposito, da parte del PM, delle bobine contenenti le intercettazioni, in relazione all'ipotesi criminosa di cessione di cocaina il ricorrente era invece stato prosciolto in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato, conseguente alla qualificazione della condotta come ipotesi lieve, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta in rapporto alla durata della pena comunque prevista per tale titolo di reato. 2. Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il Cannizzaro. Con il primo motivo,censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale escluso la riparazione dell'ingiustificata detenzione subita indebitamente valorizzando il dato costituito dall'avvenuto proscioglimento per prescrizione in relazione al solo reato di cessione di cocaina, non accertando invece se il provvedimento cautelare era stato illegittimamente adottato o mantenuto, posto che il diritto alla riparazione sussiste se, conseguentemente alla ridefinizione dell'imputazione, l'emissione della misura non sarebbe stata consentita, come nel caso di specie. Inoltre, ferme restando le considerazioni in ordine al profilo di ingiustizia formale, deduce il ricorrente l'insussistenza di qualsivoglia proflilo di colpa grave ostativa. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alla disposta condanna alle spese in favore della Avvocatura dello stato, costituita nella fase di merito. 3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' vero che, secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo (ossia avente a oggetto più imputazioni), se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando l'eventuale pieno proscioglimento dalle altre imputazioni, ma sempre che la contestazione sia autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà (Sez. 4, n. 18343 del 02/03/2007, Rv. 236411, Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Rv. 245108; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Rv. 257778 Sez. 3, n.2541 del 9/10/2014, Rv 262396; sez. 4, n.1400 del 30 settembre 2016, n.m.). Non è dunque configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma ciò a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Rv. 248076). 3. Nel caso di specie, va rilevato che il Cannizzaro è stato assolto per prescrizione a seguito della riqualificazione del reato contestatogli al capo L nell'ipotesi lieve di all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, che non consente l'applicazione della misura della custodia in carcere. Orbene, nella ipotesi di sopravvenuta ingiustizia formale a seguito di riqualificazione del reato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sorge anche a seguito dell'accertamento nel giudizio di merito della mancanza delle condizioni originarie di applicabilità della misura cautelare a seguito della diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen (Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Min. Economia in proc. Calabrese, Rv. 250474 - 01). 4. Tanto premesso, risultando un periodo di detenzione carceraria sofferta dal ricorrente a fronte di una ipotesi delittuosa che non avrebbe consentito l'applicazione della misura, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. Roma, 8 novembre 2023 I Consigliere, estensore Il Presidente ccichè [OSCURATO:PERSONA]' D
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